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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 novembre 2023

Cassazione n. 02365/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. ad Andria il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Bari in data 21/10/2022 -dato atto del regolare avviso alle parti; -sentita la relazione della [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Bari confermava la decisione del Tribunale di Trani che, in data 12/12/2018, aveva riconosciuto l'imputato colpevole del delitto di ricettazione, condannandolo alla pena di mesi tre di reclusione ed euro 300,00 di multa. 2.11 primo motivo è manifestamente infondato giacché l'estensione dell'area di applicabilità della causa di non punibilità ex art. 131bis cod.pen. introdotta dal D. Igs 150/22 è erroneamente invocata in relazione a fattispecie già ritenuta di particolare tenuità dal primo giudice, per la quale l'istituto operava a seguito della sentenza della Corte cost. n. 156 del 2020.

Peraltro, in sede di gravame il difensore aveva richiesto l'assoluzione ex art. 131 bis cod.pen. previa derubricazione dell'originaria contestazione in quella di incauto acquisto, doglianza che la Corte di merito ha motivatamente disatteso (pag. 3).

3. Anche il secondo motivo che censura il diniego delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato, avendo la sentenza impugnata evidenziato in senso ostativo i "cospicui" precedenti che militano a carico del prevenuto, segnalando, altresì, la mitezza del trattamento sanzionatorio inflitto dal primo giudice, così esprimendo una valutazione insindacabile in questa sede in quanto adeguatamente giustificata alla luce dei parametri ex art. 133 cod.pen. 4.

Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi cause d'esonero.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, 7 Novembre 2023 La Consigliera estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. ad Andria il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte di Appello di Bari in data 21/10/2022 -dato atto del regolare avviso alle parti; -sentita la relazione della [OSCURATO:PERSONA] FATTO E DIRITTO 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appello di Bari confermava la decisione del Tribunale di Trani che, in data 12/12/2018, aveva riconosciuto l'imputato colpevole del delitto di ricettazione, condannandolo alla pena di mesi tre di reclusione ed euro 300,00 di multa. 2.11 primo motivo è manifestamente infondato giacché l'estensione dell'area di applicabilità della causa di non punibilità ex art. 131bis cod.pen. introdotta dal D. Igs 150/22 è erroneamente invocata in relazione a fattispecie già ritenuta di particolare tenuità dal primo giudice, per la quale l'istituto operava a seguito della sentenza della Corte cost. n. 156 del 2020. Peraltro, in sede di gravame il difensore aveva richiesto l'assoluzione ex art. 131 bis cod.pen. previa derubricazione dell'originaria contestazione in quella di incauto acquisto, doglianza che la Corte di merito ha motivatamente disatteso (pag. 3). 3. Anche il secondo motivo che censura il diniego delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato, avendo la sentenza impugnata evidenziato in senso ostativo i "cospicui" precedenti che militano a carico del prevenuto, segnalando, altresì, la mitezza del trattamento sanzionatorio inflitto dal primo giudice, così esprimendo una valutazione insindacabile in questa sede in quanto adeguatamente giustificata alla luce dei parametri ex art. 133 cod.pen. 4. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi cause d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, 7 Novembre 2023 La Consigliera estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 02365/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris