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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 31 marzo 2026

Cassazione n. 08015/2026

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ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 23808/2024 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocatoAntonino [OSCURATO:SOCIETA]. per [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.-intimata-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova n. 1045/2024depositata il 26/7/2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/1/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:Numero registro generale 23808/2024Numero sezionale 176/2026Numero di raccolta generale 8015/2026Data pubblicazione 31/03/20261.

La vicenda processuale ha genesi nell’atto di citazione con cui [OSCURATO:PERSONA] si opponevano al decreto ingiuntivo n. 558/2020,emesso dal Tribunale di Savona, con il quale veniva intimato a SELCI -[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. nonché a [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] di pagare immediatamente, in solido, allaparte ricorrente l’importo di € 159.026,24, oltre interessi successivi altasso previsto per legge e per contratto e comunque entro i limiti di cuialla legge n. 108/1996, nonché al garante [OSCURATO:PERSONA],limitatamente a € 130.141,80, oltre interessi successivi e alle spesedella procedura di ingiunzione.

Gli opponenti chiedevano la revoca e/ola declaratoria di inefficacia e/o illegittimità del decreto ingiuntivo perplurimi motivi, adducendo, in particolare, l’invalidità originaria dellefideiussioni omnibus rilasciate in data 18/10/1991 e 22/6/1992, laprescrizione del diritto per decorrenza del termine decennale perl’escussione della garanzia nonché l’estinzione della fideiussione perfatto del creditore.

Sostenevano, altresì, che la garanzia fideiussorianon fosse riferibile ai mutui fondiari successivamente contratti da SELCIS.r.l., in quanto garantiti da ipoteche iscritte sui beni della debitrice eperché la pretesa garanzia fideiussoria non veniva menzionata nérichiamata nei relativi rogiti notarili.

In ogni caso, assumevano che lafideiussione, avendo ad oggetto un’obbligazione futura, si era estinta aisensi dell’art. 1956 c.c. a seguito della concessione dei mutui fondiaridel 18/12/2008 e del 22/03/2012 senza autorizzazione del fideiussore.Gli opponenti asserivano, inoltre, che per i mutui fondiari del18/12/2008 e del 22/3/2012 non era stata rilasciata alcunafideiussione, trattandosi di mutui fondiari garantiti da iscrizioniipotecarie, e che non era sostenibile che le fideiussioni rilasciate nel1991 e nel 1992 potessero riferirsi a mutui stipulati molti anni dopo.Adducevano, altresì, che i mutui erano stati concessi per un importoNumero registro generale 23808/2024Numero sezionale 176/2026Numero di raccolta generale 8015/2026Data pubblicazione 31/03/2026superiore all’80% del valore del bene ipotecato, in violazione dellanormativa inderogabile prevista dall’art. 38 del d.lgs. n. 385/1993.

Inrelazione al finanziamento dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] sostenevadi non essere debitore delle somme richieste, in quanto già restituitealla banca mediante prelievi dal conto corrente.Sostenevano infine gli opponenti l’indeterminatezza e la mancata provadel credito, allegando che il credito azionato in via monitoria era statoarbitrariamente determinato e che il decreto ingiuntivo era statoemesso per somme in parte non dovute sotto molteplici profili e nondocumentate.Si costituiva poi in giudizio l’opposta, insistendo la sua pretesa.2.

Il Tribunale con sentenza n. 492/2022 accoglieva parzialmentel’opposizione in relazione alla eccepita nullità e, per l’effetto, revocava ildecreto ingiuntivo, condannando l’opposta a rifondere le spese.3.

Proponeva appello [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]., adducendo la natura autonoma della garanzia, l’erroneitàdella sentenza nella parte in cui aveva rilevato la nullità relativa dellafideiussione, la non riconducibilità della garanzia allo schema ABI, laviolazione dell’onere probatorio e l’errata applicazione dell’art. 1957c.c.

Si costituiva la parte appellata, chiedendo il rigetto dell’appello e lacondanna dell’appellante al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.,avendo proposto il gravame in contrasto con l’orientamentogiurisprudenziale in materia, da considerarsi univoco e vincolante aseguito dell’emissione della sentenza n. 41994/2021 delle Sezioni Unitedella Corte di Cassazione, danno da liquidarsi in via equitativa.4.

La Corte d’Appello di Genova con la sentenza n. 1045/2024,riformando, condannava Giovanni e [OSCURATO:PERSONA] al pagamentodella somma ingiunta e alla rifusione delle spese di lite dell’interogiudizio.Numero registro generale 23808/2024Numero sezionale 176/2026Numero di raccolta generale 8015/2026Data pubblicazione 31/03/20265.

Con ricorso notificato il 25/10/2024, affidato a tre motivi, Giovanni eGabriele Colombo impugnano per cassazione la sentenza della [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del mandatarioSpecial [OSCURATO:SOCIETA]., non ha svolto difese.

La parte ricorrente hadepositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE6.

Con il primo motivo, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la partericorrente lamenta la “Violazione ed errata applicazione dell’art. 2,comma 2, lett. a) della legge n. 287/1990”, per avere la Corteterritoriale erroneamente ritenuto non applicabile il principio di dirittosancito dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza 41994/2021,considerando non provato, in relazione al tempo della stipula dellefideiussioni (1991-1992), che queste fossero a valle dell’intesa illecitaaccertata dalla Banca d’Italia con provvedimento n. 55/2005, essendostate stipulate in un momento di molto anteriore all’accertamentodell’illecito cartello stipulato dall’ABI.6.1.

Il motivo è inammissibile, poiché, sotto l’apparente deduzione di unerror in iudicando, si risolve nella contestazione dell’accertamentocompiuto dal giudice di merito in ordine alla non provatariconducibilità delle fideiussioni oggetto di causa allo schemacontrattuale censurato in sede di antitrust, accertamento che attieneal contenuto negoziale dei contratti e alla ricostruzione dellafattispecie concreta, ed è come tale riservato al giudice del merito(Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 18851 del 10/7/2025).

La censura,pertanto, si sostanzia in una critica della motivazione del tutto nonargomentata e nella sostanziale affermazione della sua noncondivisibilità, profilo estraneo al paradigma dell’art. 360, comma 1,n. 3 c.p.c.7.1 Il secondo motivo, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., denunciaviolazione ed errata applicazione degli artt. 2946 e 2935 c.c., per avereNumero registro generale 23808/2024Numero sezionale 176/2026Numero di raccolta generale 8015/2026Data pubblicazione 31/03/2026il Giudice di seconde cure erroneamente ritenuto che le obbligazionifideiussorie non si fossero estinte per prescrizione ordinaria decennale,individuando la data iniziale di computo della prescrizione dallachiusura del conto corrente anziché dall’escutibilità delle fideiussioni.Poiché le fideiussioni erano state sottoscritte senza alcun tipo diobbligo di “attesa” a carico della Banca (perché non erano vincolate allacontestazione di inadempimento né alla preventiva escussionedell'obbligato principale), queste, essendo la società a responsabilitàlimitata in passivo sin dall'origine, beneficiando del fido bancario,avrebbero potuto essere escusse sin dalla data di rilascio, giorno dalquale è iniziata a sensi di legge a decorrere la prescrizione estintiva deldiritto, che si è compiuta il 18/10/2001 per la posizione di GabrieleColombo e il 22/06/2002 per quella di [OSCURATO:PERSONA].7.2 Il motivo è infondato, poiché nessuna valida argomentazione sicontrappone a quella della Corte di merito secondo cui laprescrizione del diritto a escutere la fideiussione deve esserecalcolata con decorrenza non dalla data di costituzione dellagaranzia, ma dalla data in cui il debito garantito è divenuto esigibileper effetto del recesso della banca dall'apertura di credito e,comunque, della chiusura del conto corrente (citando correttamenteCass. n. 5720 del 23/3/2004).Nel caso in esame la revoca della concessione di credito risale – èindiscusso - al 27.5.2014, e pertanto la Corte d’appello hacorrettamente ritenuto che le azioni della banca non risultavanoprescritte alla data di presentazione del ricorso per ingiunzione.7. 1 Il terzo motivo, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., lamenta violazioneed errata applicazione dell’art. 1956 c.c., nella parte in cui la sentenzaimpugnata avrebbe erroneamente ritenuto che le obbligazionifideiussorie non si fossero estinte a seguito della concessione deiNumero registro generale 23808/2024Numero sezionale 176/2026Numero di raccolta generale 8015/2026Data pubblicazione 31/03/2026successivi mutui e finanziamenti alla [OSCURATO:SOCIETA]., benché nonautorizzati dai fideiussori.Sul punto la Corte d'appello avrebbe reso una motivazione noncondivisibile sulle posizioni dei due appellati.Quanto a [OSCURATO:PERSONA], la sentenza motiva nel senso che questi,essendo amministratore della SELCI, fosse a conoscenza dellesuccessive concessioni del crediti: e ciò, qui si sostiene, sarebbe erratoin quanto l’essere amministratore della società debitrice (che è unsoggetto giuridico distinto dalla persona fisica) non comporterebbe cheegli abbia inteso autorizzare concessioni di crediti che involgessero lapropria posizione personale.Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] quale fideiussore, soggettoestraneo a SELCI, si sostiene che la piena consapevolezza della bancadel pericolo di insolvenza della società fosse comprovata non solo dallacircostanza che il fallimento è intervenuto meno di un anno dopo laconcessione dell'ultimo mutuo, ma pure dalla considerazione che lesuccessive e ripetute concessioni di credito tra il 2008 e il 2013(nessuna delle quali autorizzata dai fideiussori personali in favore diuna società già fortemente indebitata) avrebbero permesso alla banca,a detrimento della posizione personale del fideiussore, sia di rientraredi gran parte dell'insoluto sia di garantirsi il residuo con le ipoteche suibeni di SELCI e poi con l'esecuzione sui beni dei fideiussori.7.2 Il motivo è inammissibile, in quanto non si confronta realmente conla decisione della Corte di merito che, per la posizione relativaall’amministratore della società garantita, ha applicato principiconsolidati in tema di presunzione di conoscenza, avendo eglistipulato i nuovi finanziamenti in nome e per conto della società(citando Cass. 7444/2017, Cass. 31227/2019; Cass. 31509/21);mentre, con riguardo all’altro fideiussore, con valutazione in fattoincensurabile, ha ritenuto non assolto l’onere di dimostrare che,Numero registro generale 23808/2024Numero sezionale 176/2026Numero di raccolta generale 8015/2026Data pubblicazione 31/03/2026successivamente alla prestazione della garanzia, il creditore, senza lasua autorizzazione, abbia concesso credito al debitore garantito puressendo consapevole di un peggioramento delle sue condizionieconomiche in misura tale da ingenerare il fondato timore che questipotesse divenire insolvente, il che non è ravvisabile nella meracircostanza di un saldo negativo dei conti correnti del garantito(citando Cass. Sez. 1 -, ordinanza n. 34685 del 24/11/2022; cfr. ancheCass.

Sez. 1, Sentenza n. 2902 del 15/2/2016).8.

Conclusivamente il ricorso va rigettato; non vi è luogo a pronuncia sullespese.

P.Q.MRigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della partericorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2026Il PresidenteChiara Graziosi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 23808/2024 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocatoAntonino [OSCURATO:SOCIETA]. per [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.-intimata-avverso la sentenza della Corte d'Appello di Genova n. 1045/2024depositata il 26/7/2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/1/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:Numero registro generale 23808/2024Numero sezionale 176/2026Numero di raccolta generale 8015/2026Data pubblicazione 31/03/20261. La vicenda processuale ha genesi nell’atto di citazione con cui [OSCURATO:PERSONA] si opponevano al decreto ingiuntivo n. 558/2020,emesso dal Tribunale di Savona, con il quale veniva intimato a SELCI -[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. nonché a [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA] di pagare immediatamente, in solido, allaparte ricorrente l’importo di € 159.026,24, oltre interessi successivi altasso previsto per legge e per contratto e comunque entro i limiti di cuialla legge n. 108/1996, nonché al garante [OSCURATO:PERSONA],limitatamente a € 130.141,80, oltre interessi successivi e alle spesedella procedura di ingiunzione. Gli opponenti chiedevano la revoca e/ola declaratoria di inefficacia e/o illegittimità del decreto ingiuntivo perplurimi motivi, adducendo, in particolare, l’invalidità originaria dellefideiussioni omnibus rilasciate in data 18/10/1991 e 22/6/1992, laprescrizione del diritto per decorrenza del termine decennale perl’escussione della garanzia nonché l’estinzione della fideiussione perfatto del creditore. Sostenevano, altresì, che la garanzia fideiussorianon fosse riferibile ai mutui fondiari successivamente contratti da SELCIS.r.l., in quanto garantiti da ipoteche iscritte sui beni della debitrice eperché la pretesa garanzia fideiussoria non veniva menzionata nérichiamata nei relativi rogiti notarili. In ogni caso, assumevano che lafideiussione, avendo ad oggetto un’obbligazione futura, si era estinta aisensi dell’art. 1956 c.c. a seguito della concessione dei mutui fondiaridel 18/12/2008 e del 22/03/2012 senza autorizzazione del fideiussore.Gli opponenti asserivano, inoltre, che per i mutui fondiari del18/12/2008 e del 22/3/2012 non era stata rilasciata alcunafideiussione, trattandosi di mutui fondiari garantiti da iscrizioniipotecarie, e che non era sostenibile che le fideiussioni rilasciate nel1991 e nel 1992 potessero riferirsi a mutui stipulati molti anni dopo.Adducevano, altresì, che i mutui erano stati concessi per un importoNumero registro generale 23808/2024Numero sezionale 176/2026Numero di raccolta generale 8015/2026Data pubblicazione 31/03/2026superiore all’80% del valore del bene ipotecato, in violazione dellanormativa inderogabile prevista dall’art. 38 del d.lgs. n. 385/1993. Inrelazione al finanziamento dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA] sostenevadi non essere debitore delle somme richieste, in quanto già restituitealla banca mediante prelievi dal conto corrente.Sostenevano infine gli opponenti l’indeterminatezza e la mancata provadel credito, allegando che il credito azionato in via monitoria era statoarbitrariamente determinato e che il decreto ingiuntivo era statoemesso per somme in parte non dovute sotto molteplici profili e nondocumentate.Si costituiva poi in giudizio l’opposta, insistendo la sua pretesa.2. Il Tribunale con sentenza n. 492/2022 accoglieva parzialmentel’opposizione in relazione alla eccepita nullità e, per l’effetto, revocava ildecreto ingiuntivo, condannando l’opposta a rifondere le spese.3. Proponeva appello [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., quale mandataria di [OSCURATO:SOCIETA]., adducendo la natura autonoma della garanzia, l’erroneitàdella sentenza nella parte in cui aveva rilevato la nullità relativa dellafideiussione, la non riconducibilità della garanzia allo schema ABI, laviolazione dell’onere probatorio e l’errata applicazione dell’art. 1957c.c. Si costituiva la parte appellata, chiedendo il rigetto dell’appello e lacondanna dell’appellante al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.,avendo proposto il gravame in contrasto con l’orientamentogiurisprudenziale in materia, da considerarsi univoco e vincolante aseguito dell’emissione della sentenza n. 41994/2021 delle Sezioni Unitedella Corte di Cassazione, danno da liquidarsi in via equitativa.4. La Corte d’Appello di Genova con la sentenza n. 1045/2024,riformando, condannava Giovanni e [OSCURATO:PERSONA] al pagamentodella somma ingiunta e alla rifusione delle spese di lite dell’interogiudizio.Numero registro generale 23808/2024Numero sezionale 176/2026Numero di raccolta generale 8015/2026Data pubblicazione 31/03/20265. Con ricorso notificato il 25/10/2024, affidato a tre motivi, Giovanni eGabriele Colombo impugnano per cassazione la sentenza della [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del mandatarioSpecial [OSCURATO:SOCIETA]., non ha svolto difese. La parte ricorrente hadepositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE6. Con il primo motivo, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la partericorrente lamenta la “Violazione ed errata applicazione dell’art. 2,comma 2, lett. a) della legge n. 287/1990”, per avere la Corteterritoriale erroneamente ritenuto non applicabile il principio di dirittosancito dalle Sezioni Unite della Cassazione con sentenza 41994/2021,considerando non provato, in relazione al tempo della stipula dellefideiussioni (1991-1992), che queste fossero a valle dell’intesa illecitaaccertata dalla Banca d’Italia con provvedimento n. 55/2005, essendostate stipulate in un momento di molto anteriore all’accertamentodell’illecito cartello stipulato dall’ABI.6.1. Il motivo è inammissibile, poiché, sotto l’apparente deduzione di unerror in iudicando, si risolve nella contestazione dell’accertamentocompiuto dal giudice di merito in ordine alla non provatariconducibilità delle fideiussioni oggetto di causa allo schemacontrattuale censurato in sede di antitrust, accertamento che attieneal contenuto negoziale dei contratti e alla ricostruzione dellafattispecie concreta, ed è come tale riservato al giudice del merito(Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 18851 del 10/7/2025). La censura,pertanto, si sostanzia in una critica della motivazione del tutto nonargomentata e nella sostanziale affermazione della sua noncondivisibilità, profilo estraneo al paradigma dell’art. 360, comma 1,n. 3 c.p.c.7.1 Il secondo motivo, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., denunciaviolazione ed errata applicazione degli artt. 2946 e 2935 c.c., per avereNumero registro generale 23808/2024Numero sezionale 176/2026Numero di raccolta generale 8015/2026Data pubblicazione 31/03/2026il Giudice di seconde cure erroneamente ritenuto che le obbligazionifideiussorie non si fossero estinte per prescrizione ordinaria decennale,individuando la data iniziale di computo della prescrizione dallachiusura del conto corrente anziché dall’escutibilità delle fideiussioni.Poiché le fideiussioni erano state sottoscritte senza alcun tipo diobbligo di “attesa” a carico della Banca (perché non erano vincolate allacontestazione di inadempimento né alla preventiva escussionedell'obbligato principale), queste, essendo la società a responsabilitàlimitata in passivo sin dall'origine, beneficiando del fido bancario,avrebbero potuto essere escusse sin dalla data di rilascio, giorno dalquale è iniziata a sensi di legge a decorrere la prescrizione estintiva deldiritto, che si è compiuta il 18/10/2001 per la posizione di GabrieleColombo e il 22/06/2002 per quella di [OSCURATO:PERSONA].7.2 Il motivo è infondato, poiché nessuna valida argomentazione sicontrappone a quella della Corte di merito secondo cui laprescrizione del diritto a escutere la fideiussione deve esserecalcolata con decorrenza non dalla data di costituzione dellagaranzia, ma dalla data in cui il debito garantito è divenuto esigibileper effetto del recesso della banca dall'apertura di credito e,comunque, della chiusura del conto corrente (citando correttamenteCass. n. 5720 del 23/3/2004).Nel caso in esame la revoca della concessione di credito risale – èindiscusso - al 27.5.2014, e pertanto la Corte d’appello hacorrettamente ritenuto che le azioni della banca non risultavanoprescritte alla data di presentazione del ricorso per ingiunzione.7. 1 Il terzo motivo, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., lamenta violazioneed errata applicazione dell’art. 1956 c.c., nella parte in cui la sentenzaimpugnata avrebbe erroneamente ritenuto che le obbligazionifideiussorie non si fossero estinte a seguito della concessione deiNumero registro generale 23808/2024Numero sezionale 176/2026Numero di raccolta generale 8015/2026Data pubblicazione 31/03/2026successivi mutui e finanziamenti alla [OSCURATO:SOCIETA]., benché nonautorizzati dai fideiussori.Sul punto la Corte d'appello avrebbe reso una motivazione noncondivisibile sulle posizioni dei due appellati.Quanto a [OSCURATO:PERSONA], la sentenza motiva nel senso che questi,essendo amministratore della SELCI, fosse a conoscenza dellesuccessive concessioni del crediti: e ciò, qui si sostiene, sarebbe erratoin quanto l’essere amministratore della società debitrice (che è unsoggetto giuridico distinto dalla persona fisica) non comporterebbe cheegli abbia inteso autorizzare concessioni di crediti che involgessero lapropria posizione personale.Quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] quale fideiussore, soggettoestraneo a SELCI, si sostiene che la piena consapevolezza della bancadel pericolo di insolvenza della società fosse comprovata non solo dallacircostanza che il fallimento è intervenuto meno di un anno dopo laconcessione dell'ultimo mutuo, ma pure dalla considerazione che lesuccessive e ripetute concessioni di credito tra il 2008 e il 2013(nessuna delle quali autorizzata dai fideiussori personali in favore diuna società già fortemente indebitata) avrebbero permesso alla banca,a detrimento della posizione personale del fideiussore, sia di rientraredi gran parte dell'insoluto sia di garantirsi il residuo con le ipoteche suibeni di SELCI e poi con l'esecuzione sui beni dei fideiussori.7.2 Il motivo è inammissibile, in quanto non si confronta realmente conla decisione della Corte di merito che, per la posizione relativaall’amministratore della società garantita, ha applicato principiconsolidati in tema di presunzione di conoscenza, avendo eglistipulato i nuovi finanziamenti in nome e per conto della società(citando Cass. 7444/2017, Cass. 31227/2019; Cass. 31509/21);mentre, con riguardo all’altro fideiussore, con valutazione in fattoincensurabile, ha ritenuto non assolto l’onere di dimostrare che,Numero registro generale 23808/2024Numero sezionale 176/2026Numero di raccolta generale 8015/2026Data pubblicazione 31/03/2026successivamente alla prestazione della garanzia, il creditore, senza lasua autorizzazione, abbia concesso credito al debitore garantito puressendo consapevole di un peggioramento delle sue condizionieconomiche in misura tale da ingenerare il fondato timore che questipotesse divenire insolvente, il che non è ravvisabile nella meracircostanza di un saldo negativo dei conti correnti del garantito(citando Cass. Sez. 1 -, ordinanza n. 34685 del 24/11/2022; cfr. ancheCass. Sez. 1, Sentenza n. 2902 del 15/2/2016).8. Conclusivamente il ricorso va rigettato; non vi è luogo a pronuncia sullespese. P.Q.MRigetta il ricorso.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115/2002, dà atto dellasussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della partericorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, sedovuto.Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2026Il PresidenteChiara Graziosi
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