CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 18 marzo 2024
Cassazione n. 34660/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27955/2022 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] D'ALESSI, 4, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA]' COOPERATIVA, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N.15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 2295/2022 depositata il 26/10/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 11/11/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Svolgimento del processo 1. Con ricorso notificato il 25 novembre 2022 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], propongono impugnazione per cassazione della sentenza n. 1084/2021 della Corte d’appello di Venezia, depositata il 15 aprile 2022 nei confronti della medesima e della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. Quest’ultima ha notificato controricorso. 2. I ricorrenti hanno convenuto in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] di Assicurazione per opporsi avverso il D.I. n. 383/2020 emesso dal Tribunale di Verona, col quale veniva loro ingiunto di pagare in favore della società Cattolica la somma di € 80.232,65, oltre interessi, chiesta in via di rivalsa, in forza di una polizza fideiussoria per la quale la società assicuratrice era stata escussa dal creditore garantito (AGEA). Eccepivano che l’escussione era avvenuta dopo la scadenza del termine ex art.1957 c.c. e l’inesistenza del credito vantato. La sentenza di primo grado rigettava l’opposizione, confermando il decreto ingiuntivo sull’assunto che fosse stata tardivamente sollevata l’eccezione di sopravvenuta inefficacia della fideiussione. 3. Proposto l’appello dagli odierni ricorrenti, la Corte adita dichiarava inammissibile l’appello per difetto dei requisiti di specificità ai sensi dell’art. 342 c.p.c., e, nel merito, riteneva comunque corretta la statuizione dl giudice di primo grado in punto di tardivo rilievo dell’ eccezione di decadenza della fideiussione. 4. In seguito alla notifica di una proposta di definizione accelerata della causa per inammissibilità del ricorso, comunicata alle parti in data 07.02.2024 da questa Corte, non accettata dalla parte ricorrente che instava per la decisione della causa con atto del 18/3/2024, veniva fissata l’odierna adunanza camerale. Motivi della decisione 5. Con il primo motivo, ex articolo 360 1 comma , n. 3 cod. proc. civ. i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 342 cod.proc.civ. per avere la Corte di Appello di Venezia ritenuto inammissibile l’appello, affermando che l’appello supera la soglia della specificità richiesta dalla norma, avendo l’appellante individuato il punto della decisione reputato ingiusto, precisandone il presupposto fattuale e la sussunzione giuridica, tanto da indurre la Corte a riportare nella sentenza i motivi di doglianza, salvo poi a ritenere non sufficientemente specificati detti motivi. 6. Con il secondo motivo denunciano ex articolo 360 numero 5 cod. proc. civ. l’omesso esame di un fatto decisivo riguardante la durata massima della garanzia in questione. 7. Il primo motivo è inammissibile per carenza del requisito di autosufficienza, determinando l’inammissibilità del secondo motivo, visto e considerato il carattere pregiudiziale –in rito- della prima statuizione impugnata. 8. La censura, invero, non riporta la motivazione utilizzata dal giudice di seconde cure, oggetto di impugnazione, nel considerare inammissibile l’appello ex art. 342 c.p.c., ma si limita a menzionare la giurisprudenza in tema di requisito di specificità dell’appello. In particolare omette di trascrivere, per la parte di rilievo, il contenuto della statuizione e delle argomentazioni giuridiche utilizzate dal giudice per dichiarare inammissibile l’appello ex art. 342 c.p.c., anche solo succintamente, sì da permettere la valutazione della sua corrispondenza o meno ai canoni di specificità indicati nell’art.342 cod. proc. civ. (cfr. Sez. U, Sentenza n. 34469 del 27/12/2019). 9. Il secondo motivo, attinente alla ratio decidendi relativa al merito, è assorbito da quanto sopra rilevato in via pregiudiziale, posto che la inammissibilità della prima censura rende inoppugnabile la statuizione di inammissibilità dell’appello. In sintesi, l'inammissibilità del motivo attinente alla prima ratio decidendi rende irrilevante l'esame dei motivi riferiti all'altra, i quali non risulterebbero in nessun caso idonei a determinare l'annullamento della sentenza impugnata, essendosi comunque consolidata l'autonoma motivazione sull’inammissibilità dell’appello (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 15399 del 13/06/2018; Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 5102 del 26/02/2024). 10. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza. 11. Va altresì disposto il pagamento a carico dei ricorrenti di somme ex art. 96, 3° e 4° co., c.p.c., ricorrendone i rispettivi presupposti di legge. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, in favore della controricorrente: delle spese del giudizio di cassazione , che liquida in complessivi € 6.200,00, di cui € 6.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge; di € 6.000,00 ex art. 96,3° co., cod.proc.civ. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, pagamento di € 1.000,00 ex art. 96, 4° co., cod.proc.civ., in favore della Cassa dele Ammende. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricors