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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 maggio 2025

Cassazione n. 20769/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 053TVE8) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] MONTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato l'atto di appello, riqualificato ricorso, proposto avverso la sentenza in data 17 ottobre 2024, con la quale il Giudice di pace di Grumello del Monte ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 10-bis d.lgs.n. 286/1998 e lo ha condannato alla pena di euro 4.000,00 di ammenda; Ritenuto che, con compiuta motivazione, il giudice di merito ha evidenziato l'accertamento degli elementi di fattispecie, essendo stato l'imputato controllato in territorio italiano, privo di permesso di soggiorno; che il ricorrente prospetta il mancato accertamento della sussistenza di elementi che gli davano diritto al trattenimento, lamentando genericamente l'insufficienza delle dichiarazioni dell'operante di polizia giudiziaria, che in realtà non abbisognano di riscontri ed evocando una situazione di stabile convivenza con una cittadina italiana, che non risulta avere prima né allegato né provato dinanzi al giudice di merito; Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così,deciso il 08 maggio 2025 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] f .1kA^ r D [OSCURATO:PERSONA] f .. . . 0 2O25 i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 053TVE8) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] MONTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato l'atto di appello, riqualificato ricorso, proposto avverso la sentenza in data 17 ottobre 2024, con la quale il Giudice di pace di Grumello del Monte ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 10-bis d.lgs.n. 286/1998 e lo ha condannato alla pena di euro 4.000,00 di ammenda; Ritenuto che, con compiuta motivazione, il giudice di merito ha evidenziato l'accertamento degli elementi di fattispecie, essendo stato l'imputato controllato in territorio italiano, privo di permesso di soggiorno; che il ricorrente prospetta il mancato accertamento della sussistenza di elementi che gli davano diritto al trattenimento, lamentando genericamente l'insufficienza delle dichiarazioni dell'operante di polizia giudiziaria, che in realtà non abbisognano di riscontri ed evocando una situazione di stabile convivenza con una cittadina italiana, che non risulta avere prima né allegato né provato dinanzi al giudice di merito; Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così,deciso il 08 maggio 2025 [OSCURATO:PERSONA] estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA] f .1kA^ r D [OSCURATO:PERSONA] f .. . . 0 2O25 i