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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 06358/2024

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igliere Rel.

ORDINANZA sul ricorso 15814/2022proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t.; -intimata – nonché AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE, in persona del Diret- tore pro tempore; -intimata – proposto avverso la sentenza n.1535/4/2021della COMM.TRIB.REG. dell’[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Udita la relazione della causa svolta in data 14/9/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: 1.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale dell’[OSCURATO:PERSONA] con sen- tenza n. 1535/4/2021 depositata 17/12/2021ha parzialmente accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrateavverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Parman. 101/ 7/2016, la quale haa sua volta riunito e parzialmente accolto i ricors i propost i dal la società LARS.r.l. in liquidazione, società ora fallita, aventi ad oggetto le cartell e di pagamento n n . 078 2015 0005533292000 e 078 2015 0005533300000 relative a IVA 2013 e IRAP 2011. 2.Le riprese traevano origine dal controllo automatizzato della dichia- razione IRAP edal controllo manuale della dichiarazione IVA per i pe- riodi d'imposta suddetti.

A seguito di contestazioni di irregolarità, la società intraprendeva la procedura di pagamento agevolato e rateiz- zato, male veniva contestata la decadenza dalla rateazione ex. art. 3 bis del d.igs. n. 462/97per mancato tempestivo pagamento di parte delle rate successive alla prima.

Per l’effetto, interveniva la notifica delle cartelle di pagamentonei confronti della contribuente. 3.Il giudice di prime cure accoglieva parzialmente i ricorsi riuniti, con- fermando il recupero delle imposte, eliminando gli interessi e fis- sando lesanzioni nella misura del 10%.

Il giudice d’appello, in par- ziale riformadella sentenza di primo grado, ha ritenuto dovuti gli in- teressi come previsto nel piano di rateazione,e ha conferma t o le de- terminazionidella CTP in ordine alla misura delle sanzioni , in quanto alla data di presentazione del ricorso ai creditori della società am- messa alla procedura di concordato preventivo eraimpedito l'esercizio o laprosecuzione delle azioni esecutive sul patrimonio del debitore e quest'ultimo non potevaeseguire, per i debiti pregressi, alcun paga- mento fino al terminedella procedura, con la conseguenza che dal mancato pagamento di essi non po tevano discendere e ffe tti di tipo sanzionatorio. 4.L’Agenzia ricorre per cassazione con un unico motiv o, mentre la con- tribuente non ha svolto difese.

Considerato che: 5.Con un unico motivo la ricorrente - ai fini dell’art.360 primo comma n.3cod. proc. civ. – deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.168 del r.d. 267/1942 (legge fallimentare), 2 e 3 - bis del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 462 , 13 del d.lgs. n. 471 del 1997 , per averla CTR escluso in via generalizzata - nell'ipotesi di una procedura diconcordato preventivo - gli effetti sanzionatori derivanti dal man- cato pagamento dei debiti pregressi e per l'errata valuta- zione della normativa relativa alla decadenza dalla rateazione , fi- nendo per tradire la ratio legis della norma agevolativa. 6.Il motivo è fondato.

Per giurisprudenza consolidata di questa Se- zione, l 'apertura di una procedura di concordato preventivo non è ostativa né all'accertamento di crediti tributari pregressi mediante iscrizionea ruolo ed emissione della cartella, né all'irrogazione di san- zionipecuniarie ed accessori, maturati fino a tale momento, poiché, per un verso, l'accertamento del credito da parte dell'Amministra- zionefinanziaria è condizione per la partecipazione della stessa alla proceduraconcorsuale e, per un altro, le sanzioni pecuniarie danno luogoad un credito del Fisco per il fatto stesso che si sia verificata la violazionedella legge tributaria, senza che assuma rilevanza l'assog- gettamento dell'impresa ad una procedura concorsuale (Cass. Sez.5 - , Ordinanza n. 9440 del 04/04/2019).

Ciò che è essenziale è chei presupposti impositivi e le violazioni da cui discendono le san- zionisiano stati posti in essere anteriormente alla procedura concor- suale,che nemmeno può essere invocata quale ipotesi di forza mag- giore estintiva dell'obbligazione (Cass. Sez. 5 - , Ord i- nanzan. 24880 del 06/11/2020 ). 7.La pregevole ordinanza da ultimo citata ribadisce anche che l'obbli- gazione tributaria sorge con il verificarsi del presupposto di fatto alquale è ricollegata l’emersione del tributo, a fronte della quale la successivaattività accertativa dell'Agenzia attiene all'esercizio del di- rittodi credito e ha una f u nzione ad essa strumentale, tanto che que- st'ultima può limitarsi al controllo della regolarità formale e della completezza della dichiarazione del contribuente, senza procedere necessariamentealla notifica di un atto di accertamento . 8.Pertanto, la circostanza oggettiva del mancato rispetto della ra- teizzazioneconcordata comporta la perdita del diritto all'agevola- zione,senza che l'impossibilità di effettuare il pagamento sia da ri- collegarsi all'apertura della procedura concorsuale e, di conse- guenza, il contribuente è tenuto a versare imposte, inte- ressi e sanzioni rideterminate nella misura ex. art. 13 del d.lgs.n. 471/97, dovute a seguito dell'omesso versamento delle somme di- chiarate, dal momento che i presupposti impositivi e le viola- zioni da cui discendono le sanzioni sono stati posti in essere ante- riormentealla procedura concorsuale . 9.La sentenza di appello non si è attenuta ai principi di diritto che precedono,dai quali non vi sono ragioni per discostarsi nel caso di specie.Il ricorso va pertanto accolto e, per l’effetto, la sentenza va cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del l’[OSCURATO:PERSONA] in diversa composizione in relazione al profilo accolto, a quellirimasti assorbiti e per le spese.

P.Q.M.

LaCorte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
igliere Rel. ORDINANZA sul ricorso 15814/2022proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. in [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t.; -intimata – nonché AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE, in persona del Diret- tore pro tempore; -intimata – proposto avverso la sentenza n.1535/4/2021della COMM.TRIB.REG. dell’[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Udita la relazione della causa svolta in data 14/9/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1.[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale dell’[OSCURATO:PERSONA] con sen- tenza n. 1535/4/2021 depositata 17/12/2021ha parzialmente accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrateavverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Parman. 101/ 7/2016, la quale haa sua volta riunito e parzialmente accolto i ricors i propost i dal la società LARS.r.l. in liquidazione, società ora fallita, aventi ad oggetto le cartell e di pagamento n n . 078 2015 0005533292000 e 078 2015 0005533300000 relative a IVA 2013 e IRAP 2011. 2.Le riprese traevano origine dal controllo automatizzato della dichia- razione IRAP edal controllo manuale della dichiarazione IVA per i pe- riodi d'imposta suddetti. A seguito di contestazioni di irregolarità, la società intraprendeva la procedura di pagamento agevolato e rateiz- zato, male veniva contestata la decadenza dalla rateazione ex. art. 3 bis del d.igs. n. 462/97per mancato tempestivo pagamento di parte delle rate successive alla prima. Per l’effetto, interveniva la notifica delle cartelle di pagamentonei confronti della contribuente. 3.Il giudice di prime cure accoglieva parzialmente i ricorsi riuniti, con- fermando il recupero delle imposte, eliminando gli interessi e fis- sando lesanzioni nella misura del 10%. Il giudice d’appello, in par- ziale riformadella sentenza di primo grado, ha ritenuto dovuti gli in- teressi come previsto nel piano di rateazione,e ha conferma t o le de- terminazionidella CTP in ordine alla misura delle sanzioni , in quanto alla data di presentazione del ricorso ai creditori della società am- messa alla procedura di concordato preventivo eraimpedito l'esercizio o laprosecuzione delle azioni esecutive sul patrimonio del debitore e quest'ultimo non potevaeseguire, per i debiti pregressi, alcun paga- mento fino al terminedella procedura, con la conseguenza che dal mancato pagamento di essi non po tevano discendere e ffe tti di tipo sanzionatorio. 4.L’Agenzia ricorre per cassazione con un unico motiv o, mentre la con- tribuente non ha svolto difese. Considerato che: 5.Con un unico motivo la ricorrente - ai fini dell’art.360 primo comma n.3cod. proc. civ. – deduce la violazione e falsa applicazione degli artt.168 del r.d. 267/1942 (legge fallimentare), 2 e 3 - bis del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 462 , 13 del d.lgs. n. 471 del 1997 , per averla CTR escluso in via generalizzata - nell'ipotesi di una procedura diconcordato preventivo - gli effetti sanzionatori derivanti dal man- cato pagamento dei debiti pregressi e per l'errata valuta- zione della normativa relativa alla decadenza dalla rateazione , fi- nendo per tradire la ratio legis della norma agevolativa. 6.Il motivo è fondato. Per giurisprudenza consolidata di questa Se- zione, l 'apertura di una procedura di concordato preventivo non è ostativa né all'accertamento di crediti tributari pregressi mediante iscrizionea ruolo ed emissione della cartella, né all'irrogazione di san- zionipecuniarie ed accessori, maturati fino a tale momento, poiché, per un verso, l'accertamento del credito da parte dell'Amministra- zionefinanziaria è condizione per la partecipazione della stessa alla proceduraconcorsuale e, per un altro, le sanzioni pecuniarie danno luogoad un credito del Fisco per il fatto stesso che si sia verificata la violazionedella legge tributaria, senza che assuma rilevanza l'assog- gettamento dell'impresa ad una procedura concorsuale (Cass. Sez.5 - , Ordinanza n. 9440 del 04/04/2019). Ciò che è essenziale è chei presupposti impositivi e le violazioni da cui discendono le san- zionisiano stati posti in essere anteriormente alla procedura concor- suale,che nemmeno può essere invocata quale ipotesi di forza mag- giore estintiva dell'obbligazione (Cass. Sez. 5 - , Ord i- nanzan. 24880 del 06/11/2020 ). 7.La pregevole ordinanza da ultimo citata ribadisce anche che l'obbli- gazione tributaria sorge con il verificarsi del presupposto di fatto alquale è ricollegata l’emersione del tributo, a fronte della quale la successivaattività accertativa dell'Agenzia attiene all'esercizio del di- rittodi credito e ha una f u nzione ad essa strumentale, tanto che que- st'ultima può limitarsi al controllo della regolarità formale e della completezza della dichiarazione del contribuente, senza procedere necessariamentealla notifica di un atto di accertamento . 8.Pertanto, la circostanza oggettiva del mancato rispetto della ra- teizzazioneconcordata comporta la perdita del diritto all'agevola- zione,senza che l'impossibilità di effettuare il pagamento sia da ri- collegarsi all'apertura della procedura concorsuale e, di conse- guenza, il contribuente è tenuto a versare imposte, inte- ressi e sanzioni rideterminate nella misura ex. art. 13 del d.lgs.n. 471/97, dovute a seguito dell'omesso versamento delle somme di- chiarate, dal momento che i presupposti impositivi e le viola- zioni da cui discendono le sanzioni sono stati posti in essere ante- riormentealla procedura concorsuale . 9.La sentenza di appello non si è attenuta ai principi di diritto che precedono,dai quali non vi sono ragioni per discostarsi nel caso di specie.Il ricorso va pertanto accolto e, per l’effetto, la sentenza va cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale del l’[OSCURATO:PERSONA] in diversa composizione in relazione al profilo accolto, a quellirimasti assorbiti e per le spese. P.Q.M. LaCorte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tr
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