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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 45908/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna emessa in primo grado, in ordine al reato di cui all'art. 589 bis cod. pen. 2.

Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla responsabilità, poiché il teste di polizia giudiziaria ha riferito che non vi era nulla che mettesse sull'avviso il guidatore in ordine alla presenza dell'ostacolo costituito dall'autocarro fermo sulla carreggiata con la rampa di carico a terra.

L'auto condotta dall'imputato procedeva a bassa velocità e gli accertamenti sulla lucidità del Cinquino hanno dato esito regolare.

La vittima non indossava il giubbotto catarifrangente e la pedana dell'autocarro non era visibile, tanto che ben due auto dovettero schivarla sterzando bruscamente in extremis, come chiarito dai testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Anche il consulente di parte ha confermato che il punto d'appoggio della pedana non era visibile, poiché le macchine incolonnate coprivano la presenza della rampa, che è stata sormontata dall'auto del Cinquino per soli 10 cm, a conferma che l'imputato fece tutto il possibile per evitarla.

D'altronde il guidatore non potè evitare l'ostacolo, che era del tutto imprevedibile.

Il giudice avrebbe dovuto disporre perizia anziché disattendere le conclusioni del consulente di parte, che aveva sottolineato l'inevitabilità dell'investimento del conducente dell'autocarro, a causa dell'impossibilità di avvistare in tempo utile la rampa, sormontando la quale l'imputato perse il controllo del veicolo.

2.1. Illegittimamente non è stato applicato l'art. 131 bis cod. peri., nonostante il positivo contegno processuale, l'avvenuto risarcimento del danno da parte della Compagnia assicuratrice e la corresponsabilità del soggetto attivo, che ha dato luogo all'attenuante ex art. 589 bis comma 7 cod. pen., della quale non si è tenuto conto.

Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è infondato.

Costituisce infatti ius receptum, nella giurisprudenza della suprema Corte, il principio secondo il quale, anche alla luce della novella del 2006, il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene pur sempre alla coerenza strutturale della decisione, di cui saggia l'oggettiva "tenuta", sotto il profilo logico-argomentativo, e quindi l'accettabilità razionale, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Sez. 3, n. 37006 del 27/9/2006, Piras, Rv. 235508; Sez. 6, n. 23528 del 6/6/2006, Bonifazi, Rv. 234155).

Ne deriva che il giudice di legittimità, nel momento del controllo della motivazione, non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti né deve condividerne la giustificazione ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, atteso che l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non consente alla Corte di cassazione una diversa interpretazione delle prove.

In altri termini, il giudice di legittimità, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio.

Questo controllo è riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l'apprezzamento della logicità della motivazione (cfr., ex plurimis, Sez. 3, n. 8570 del 14/1/2003, Rv. 223469; Sez. fer., n. 36227 del 3/9/2004, Rinaldi; Sez. 5, n. 32688 del 5/7/2004, Scarcella; Sez. 5, n.22771 del 15/4/2004, Antonelli).

1.1. Nel caso in disamina, il giudice a quo ha evidenziato che la presenza del camion e le manovre di spostamento sulla sinistra poste in essere dalle autovetture che lo precedevano avrebbero imposto al Cinquino di attuare manovre di emergenza a fronte di una situazione di pericolo la cui esistenza appariva certa, pur se non individuabile in dettaglio nella sua oggettività, considerato anche che si trattava di un tratto di strada rettilineo e che la visibilità era perfetta.

Deve dunque ritenersi - precisa il giudice a quo - che l'imputato non abbia percepito la predetta situazione di pericolo, quantomeno generico, evidenziata dalla repentina manovra di spostamento sulla sinistra della prima autovettura che lo precedeva, condotta da [OSCURATO:PERSONA], e della seconda, condotta dalla figlia, [OSCURATO:PERSONA].

E infatti la mancanza di tracce di frenata dimostra che l'imputato non si avvide di quanto accadeva davanti a lui e dunque non attuò nessuna manovra che gli consentisse di affrontare la situazione di pericolo in modo adeguato.

L'impianto argomentativo a sostegno del decisum è dunque puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico- giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario concettuale in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di valutazioni non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità, tenuto anche conto che la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione (Sez. 4, n. 54996 del 24/10/2017, Rv. 271679 - 01; conf.

Cass. n. 87 del 1990, Rv. 182960 - 01; n. 13495 del 1990, Rv. 185541 - 01; n. 43403 del 2007, Rv. 238321 - 01; n. 37838 del 2009, Rv. 245294 - 01).

2. È invece fondato il secondo motivo di ricorso.

Il giudice a quo ha infatti motivato il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto esclusivamente sulla base della considerazione della pena edittale prevista dall'art. 589 bis cod. pen.

Non ha però considerato che, nel caso in esame, era stata concessa all'imputato in primo grado l'attenuante di cui al comma 7 dell'art. 589 bis cod. pen., che è una circostanza ad effetto speciale, poiché ad essa è correlata una diminuzione di pena superiore a un terzo e cioè fino alla metà.

Della predetta circostanza attenuante deve dunque tenersi conto ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità in esame, ai sensi dell'art. 131 bis penultimo comma del codice penale, a norma del quale, ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma della medesima disposizione, non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle ad effetto speciale.

3. La sentenza impugnata va dunque annullata limitatamente al punto relativo all'applicabilità dell'art. 131 bis cod. pen.

Il ricorso va rigettato nel resto.

PQM Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto relativo alla valutazion

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/11/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata la pronuncia di condanna emessa in primo grado, in ordine al reato di cui all'art. 589 bis cod. pen. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla responsabilità, poiché il teste di polizia giudiziaria ha riferito che non vi era nulla che mettesse sull'avviso il guidatore in ordine alla presenza dell'ostacolo costituito dall'autocarro fermo sulla carreggiata con la rampa di carico a terra. L'auto condotta dall'imputato procedeva a bassa velocità e gli accertamenti sulla lucidità del Cinquino hanno dato esito regolare. La vittima non indossava il giubbotto catarifrangente e la pedana dell'autocarro non era visibile, tanto che ben due auto dovettero schivarla sterzando bruscamente in extremis, come chiarito dai testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Anche il consulente di parte ha confermato che il punto d'appoggio della pedana non era visibile, poiché le macchine incolonnate coprivano la presenza della rampa, che è stata sormontata dall'auto del Cinquino per soli 10 cm, a conferma che l'imputato fece tutto il possibile per evitarla. D'altronde il guidatore non potè evitare l'ostacolo, che era del tutto imprevedibile. Il giudice avrebbe dovuto disporre perizia anziché disattendere le conclusioni del consulente di parte, che aveva sottolineato l'inevitabilità dell'investimento del conducente dell'autocarro, a causa dell'impossibilità di avvistare in tempo utile la rampa, sormontando la quale l'imputato perse il controllo del veicolo. 2.1. Illegittimamente non è stato applicato l'art. 131 bis cod. peri., nonostante il positivo contegno processuale, l'avvenuto risarcimento del danno da parte della Compagnia assicuratrice e la corresponsabilità del soggetto attivo, che ha dato luogo all'attenuante ex art. 589 bis comma 7 cod. pen., della quale non si è tenuto conto. Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso è infondato. Costituisce infatti ius receptum, nella giurisprudenza della suprema Corte, il principio secondo il quale, anche alla luce della novella del 2006, il controllo del giudice di legittimità sui vizi della motivazione attiene pur sempre alla coerenza strutturale della decisione, di cui saggia l'oggettiva "tenuta", sotto il profilo logico-argomentativo, e quindi l'accettabilità razionale, restando preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Sez. 3, n. 37006 del 27/9/2006, Piras, Rv. 235508; Sez. 6, n. 23528 del 6/6/2006, Bonifazi, Rv. 234155). Ne deriva che il giudice di legittimità, nel momento del controllo della motivazione, non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti né deve condividerne la giustificazione ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento, atteso che l'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. non consente alla Corte di cassazione una diversa interpretazione delle prove. In altri termini, il giudice di legittimità, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio. Questo controllo è riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l'apprezzamento della logicità della motivazione (cfr., ex plurimis, Sez. 3, n. 8570 del 14/1/2003, Rv. 223469; Sez. fer., n. 36227 del 3/9/2004, Rinaldi; Sez. 5, n. 32688 del 5/7/2004, Scarcella; Sez. 5, n.22771 del 15/4/2004, Antonelli). 1.1. Nel caso in disamina, il giudice a quo ha evidenziato che la presenza del camion e le manovre di spostamento sulla sinistra poste in essere dalle autovetture che lo precedevano avrebbero imposto al Cinquino di attuare manovre di emergenza a fronte di una situazione di pericolo la cui esistenza appariva certa, pur se non individuabile in dettaglio nella sua oggettività, considerato anche che si trattava di un tratto di strada rettilineo e che la visibilità era perfetta. Deve dunque ritenersi - precisa il giudice a quo - che l'imputato non abbia percepito la predetta situazione di pericolo, quantomeno generico, evidenziata dalla repentina manovra di spostamento sulla sinistra della prima autovettura che lo precedeva, condotta da [OSCURATO:PERSONA], e della seconda, condotta dalla figlia, [OSCURATO:PERSONA]. E infatti la mancanza di tracce di frenata dimostra che l'imputato non si avvide di quanto accadeva davanti a lui e dunque non attuò nessuna manovra che gli consentisse di affrontare la situazione di pericolo in modo adeguato. L'impianto argomentativo a sostegno del decisum è dunque puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico- giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, avendo i giudici di secondo grado preso in esame tutte le deduzioni difensive ed essendo pervenuti alle loro conclusioni attraverso un itinerario concettuale in nessun modo censurabile, sotto il profilo della razionalità, e sulla base di valutazioni non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità, tenuto anche conto che la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione (Sez. 4, n. 54996 del 24/10/2017, Rv. 271679 - 01; conf. Cass. n. 87 del 1990, Rv. 182960 - 01; n. 13495 del 1990, Rv. 185541 - 01; n. 43403 del 2007, Rv. 238321 - 01; n. 37838 del 2009, Rv. 245294 - 01). 2. È invece fondato il secondo motivo di ricorso. Il giudice a quo ha infatti motivato il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto esclusivamente sulla base della considerazione della pena edittale prevista dall'art. 589 bis cod. pen. Non ha però considerato che, nel caso in esame, era stata concessa all'imputato in primo grado l'attenuante di cui al comma 7 dell'art. 589 bis cod. pen., che è una circostanza ad effetto speciale, poiché ad essa è correlata una diminuzione di pena superiore a un terzo e cioè fino alla metà. Della predetta circostanza attenuante deve dunque tenersi conto ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità in esame, ai sensi dell'art. 131 bis penultimo comma del codice penale, a norma del quale, ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma della medesima disposizione, non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle ad effetto speciale. 3. La sentenza impugnata va dunque annullata limitatamente al punto relativo all'applicabilità dell'art. 131 bis cod. pen. Il ricorso va rigettato nel resto. PQM Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto relativo alla valutazion