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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 21 aprile 2026

Cassazione n. 10553/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] TASSABILIDott.ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA] ERROREDott. [OSCURATO:PERSONA] relatore [OSCURATO:PERSONA]ott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CCDott. [OSCURATO:PERSONA] R.G.

N. 6530/2024ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 6530/2024 R.G., proposto“[OSCURATO:SOCIETA].”, con sede in Marcianise (CE), in personadell’amministratore unico pro tempore, rappresentata e difesadall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, oveelettivamente domiciliata (indirizzo p.e.c. per notifiche ecomunicazioni: [OSCURATO:EMAIL]),giusta procura in calce al ricorso introduttivo del procedimentoiscritto al n. 306/2022 R.G.;RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA]raggruppamento temporaneo di imprese tra Agenzia delleEntrate – Riscossione (succeduta ex art. 1 del d. l. 22 ottobre2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1dicembre 2016, n. 225, ad “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”), con sede inRoma, in persona del Direttore pro tempore, “Ge.Se.T.

ItaliaS.p.A.”, con sede in Cercola (NA), in personadell’amministratore unico pro tempore, e “[OSCURATO:SOCIETA].”, conNumero registro generale 6530/2024Numero sezionale 2327/2026Numero di raccolta generale 10553/2026Data pubblicazione 21/04/2026sede in Napoli, in persona dell’amministratore unico protempore, in qualità di concessionario del servizio di gestioneordinaria e straordinaria, riscossione volontaria e coattiva dellaTARSU e della TIA per il Comune e la Provincia di Napoli, inpersona del responsabile pro tempore della gestione della“[OSCURATO:SOCIETA].”;INTIMAT[OSCURATO:PERSONA] la correzione di errore materiale nell’ordinanza depositatadalla Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione il14 marzo 2024, n. 6932;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglionon partecipata del 12 marzo 2026 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA] LoSardo.[OSCURATO:PERSONA]:1.

All’esito del giudizio promosso dalla “[OSCURATO:SOCIETA].” neiconfronti del raggruppamento temporaneo di imprese tral’Agenzia delle Entrate – Riscossione (già “Equitalia SudS.p.A.”, la “[OSCURATO:SOCIETA].”, e l’“[OSCURATO:SOCIETA].”, inqualità di concessionario del servizio di gestione ordinaria estraordinaria, riscossione volontaria e coattiva della TARSU eTIA per Napoli e Provincia, per la cassazione della sentenzadepositata dalla Commissione tributaria regionale per laCampania il 17 maggio 2021, n. 4233/22/2021, in controversiaavente ad oggetto un avviso di accertamento della TARSUrelativa agli anni 2011 e 2012, l’ordinanza depositata dallaSezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione il 14marzo 2024, n. 6932, ha rigettato il ricorso ed ha compensatotra le parti le spese giudiziali.2.

La “[OSCURATO:SOCIETA].” ha chiesto la correzione della predettaordinanza per l’errore commesso in dispositivo con laNumero registro generale 6530/2024Numero sezionale 2327/2026Numero di raccolta generale 10553/2026Data pubblicazione 21/04/2026pronunzia di rigetto del ricorso, evincendosi dalla relativamotivazione che l’avviso di accertamento era stato notificato il16 gennaio 2018, dopo il compiuto decorso del terminequinquennale di decadenza in relazione all’anno 2011, che eragià venuto a scadenza il 31 dicembre 2016.3.

Il raggruppamento temporaneo di imprese tra l’Agenzia delleEntrate – Riscossione (già “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”, la “[OSCURATO:SOCIETA].”, e l’“[OSCURATO:SOCIETA].” è rimasto intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il ricorso può trovare accoglimento.2.

Invero, in linea generale, per giurisprudenza consolidata diquesta Corte, sussiste contrasto insanabile tra dispositivo emotivazione, che determina la nullità della sentenzaimpugnata, soltanto quando il provvedimento risulti inidoneo aconsentire l'individuazione del concreto comando giudiziale e,conseguentemente, del diritto o bene riconosciuto (tra le tante:Cass., Sez. 5^, 30 dicembre 2015, n. 26077; Cass., Sez. 6^-1, 27 giugno 2017, n. 16014; Cass., Sez. 6^-5, 17 ottobre2018, n. 26074; Cass., Sez. 5^, 15 gennaio 2020, n. 614;Cass., Sez. 6^, 9 dicembre 2020, n. 28088; Cass., Sez. 6^-5,14 aprile 2021, n. 9761; Cass., Sez. 5^, 5 maggio 2021, n.11689; Cass., Sez. 6^-5, 19 ottobre 2021, n. 28971; Cass.,Sez.

Trib., 24 ottobre 2022, n. 31301; Cass., Sez. 6^-5, 21novembre 2022, n. 34141).3.

Tuttavia, una tale ipotesi non è ravvisabile nel caso in cui ildetto contrasto sia chiaramente riconducibile a semplice erroremateriale, il quale trova rimedio nel procedimento di correzioneal di fuori del sistema delle impugnazioni - distinguendosi,quindi, sia dall'error in iudicando deducibile ex art. 360, primocomma, n. 4), cod. proc. civ., sia dall'errore di fatto revocatorioex art. 395, n. 4), cod. proc. civ. - ed è quello che si risolve inNumero registro generale 6530/2024Numero sezionale 2327/2026Numero di raccolta generale 10553/2026Data pubblicazione 21/04/2026una fortuita divergenza tra il giudizio e la sua espressioneletterale, cagionata da mera svista o disattenzione nellaredazione della sentenza, e che, come tale, può esserepercepito e rilevato ictu oculi, senza bisogno di alcuna indaginericostruttiva del pensiero del giudice, il cui contenuto restaindividuabile ed individuato senza incertezza (Cass., Sez. 6^-5, 21 novembre 2022, n. 34141).4.

Nella specie, pur avendo premesso che «il motivo èinfondato» (par. 1.1) e concluso che «il ricorso va, quindi,rigettato» (par. 2), si desume dall’esposizione motivazionaleche il giudice di legittimità – dopo aver dato conto del dibattitogiurisprudenziale in materia di decorrenza del termine didecadenza ex art. 1, comma 161, della legge 27 dicembre2006, n. 296 – ha incontrovertibilmente concluso nel sensoche «il quinquennio rilevante, ai fini della decadenza, andava amaturare al 31 dicembre 2016, a fronte di un avviso diaccertamento Tarsu notificato il 21.12.2017», con laconseguenza che, «con riferimento all’anno 2011, la notificadell’atto impositivo è da ritenersi tardiva»;5.

Pertanto, si dispone che l’ordinanza depositata dalla SezioneTributaria della Corte Suprema di Cassazione il 14 marzo 2024,n. 6932, sia corretta mediante la sostituzione: a) inmotivazione (par. 1.1), alle parole: «1.1.

Il motivo èinfondato», delle parole: «1.1.

Il motivo è fondato»; b) inmotivazione (par. 2), alle parole: «il ricorso va, quindi,rigettato», delle parole: «il ricorso va, quindi, accolto perquanto di ragione e la sentenza impugnata deve esserecassata; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, lacausa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, primocomma, ultima parte, cod. proc. civ., con il parzialeaccoglimento del ricorso originario della contribuente eNumero registro generale 6530/2024Numero sezionale 2327/2026Numero di raccolta generale 10553/2026Data pubblicazione 21/04/2026l’annullamento dell’avviso di accertamento soltanto per laTARSU relativa all’anno 2011»; c) in dispositivo, alle parole:«Rigetta il ricorso», delle parole: «Accoglie il ricorso per quantodi ragione, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nelmerito, accoglie il ricorso originario nei limiti specificati inmotivazione».6.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese giudiziali, poiché ilprocedimento di correzione ex art. 391-bis cod. proc. civ. hanatura amministrativa e non è, dunque, possibile individuareall'esito dello stesso una parte vittoriosa e una partesoccombente (da ultima: Cass., Sez. Trib., 6 febbraio 2024, n.5079).7.

Pur in carenza di specifica istanza in tal senso, va, altresì,disposta, in base all’esito della controversia, la rimozione dellastatuizione accessoria sul raddoppio del contributo unificato,che non poteva essere adottata per l’insussistenza deipresupposti previsti dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30maggio 2002, n. 115.Invero, la natura di carattere amministrativo della relativastatuizione (Cass., Sez. 6^-Lav., 9 novembre 2017, n. 2017;Cass., Sez. 6^-5, 11 giugno 2018, n. 15111; Cass., Sez. Trib.,15 maggio 2023, n. 13289; Cass., Sez. Trib., 16 dicembre2024, n. 32808; Cass., Sez. Trib., 2 settembre 2025, n.24386), che non attiene alla sfera della decisione sullo iuslitigatoris, ma riguarda il rapporto del contribuente con l'erariorelativamente alle condizioni per l'accesso alla giustizia,impone, comunque, di rilevarne anche d'ufficio l'eventualeerroneità (Cass., Sez. 6^-5, 11 giugno 2018, n. 15111; Cass.,Sez. 5^, 27 novembre 2020, n. 27131; Cass., Sez. Trib., 5novembre 2025, n. 29293).Numero registro generale 6530/2024Numero sezionale 2327/2026Numero di raccolta generale 10553/2026Data pubblicazione 21/04/2026 P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso e dispone la correzionedell’ordinanza depositata dalla Sezione Tributaria della CorteSuprema di Cassazione il 14 marzo 2024, n. 6932, mediante lasostituzione: a) in motivazione (par. 1.1), alle parole: «1.1.

Ilmotivo è infondato», delle parole: «1.1.

Il motivo è fondato»;b) in motivazione (par. 2), alle parole: «il ricorso va, quindi,rigettato», delle parole: «il ricorso va, quindi, accolto perquanto di ragione e la sentenza impugnata deve esserecassata; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, lacausa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, primocomma, ultima parte, cod. proc. civ., con il parzialeaccoglimento del ricorso originario della contribuente el’annullamento dell’avviso di accertamento soltanto per laTARSU relativa all’anno 2011»; c) in dispositivo, alle parole:«Rigetta il ricorso», delle parole: «Accoglie il ricorso per quantodi ragione, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nelmerito, accoglie il ricorso originario nei limiti specificati inmotivazione»; nonché mediante la cancellazione, indispositivo, delle parole: «Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto»; dispone, altresì, chetale correzione sia annotata, a cura della Cancelleria,sull’originale della predetta ordinanza.Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 12 marzo2026.IL PRESIDENTEDott. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] TASSABILIDott.ssa [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]’[OSCURATO:PERSONA] ERROREDott. [OSCURATO:PERSONA] relatore [OSCURATO:PERSONA]ott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:DATA_NASCITA] CCDott. [OSCURATO:PERSONA] R.G. N. 6530/2024ha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 6530/2024 R.G., proposto“[OSCURATO:SOCIETA].”, con sede in Marcianise (CE), in personadell’amministratore unico pro tempore, rappresentata e difesadall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], con studio in Roma, oveelettivamente domiciliata (indirizzo p.e.c. per notifiche ecomunicazioni: [OSCURATO:EMAIL]),giusta procura in calce al ricorso introduttivo del procedimentoiscritto al n. 306/2022 R.G.;RICORRENTE[OSCURATO:PERSONA]raggruppamento temporaneo di imprese tra Agenzia delleEntrate – Riscossione (succeduta ex art. 1 del d. l. 22 ottobre2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1dicembre 2016, n. 225, ad “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”), con sede inRoma, in persona del Direttore pro tempore, “Ge.Se.T. ItaliaS.p.A.”, con sede in Cercola (NA), in personadell’amministratore unico pro tempore, e “[OSCURATO:SOCIETA].”, conNumero registro generale 6530/2024Numero sezionale 2327/2026Numero di raccolta generale 10553/2026Data pubblicazione 21/04/2026sede in Napoli, in persona dell’amministratore unico protempore, in qualità di concessionario del servizio di gestioneordinaria e straordinaria, riscossione volontaria e coattiva dellaTARSU e della TIA per il Comune e la Provincia di Napoli, inpersona del responsabile pro tempore della gestione della“[OSCURATO:SOCIETA].”;INTIMAT[OSCURATO:PERSONA] la correzione di errore materiale nell’ordinanza depositatadalla Sezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione il14 marzo 2024, n. 6932;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglionon partecipata del 12 marzo 2026 dal Dott. [OSCURATO:PERSONA] LoSardo.[OSCURATO:PERSONA]:1. All’esito del giudizio promosso dalla “[OSCURATO:SOCIETA].” neiconfronti del raggruppamento temporaneo di imprese tral’Agenzia delle Entrate – Riscossione (già “Equitalia SudS.p.A.”, la “[OSCURATO:SOCIETA].”, e l’“[OSCURATO:SOCIETA].”, inqualità di concessionario del servizio di gestione ordinaria estraordinaria, riscossione volontaria e coattiva della TARSU eTIA per Napoli e Provincia, per la cassazione della sentenzadepositata dalla Commissione tributaria regionale per laCampania il 17 maggio 2021, n. 4233/22/2021, in controversiaavente ad oggetto un avviso di accertamento della TARSUrelativa agli anni 2011 e 2012, l’ordinanza depositata dallaSezione Tributaria della Corte Suprema di Cassazione il 14marzo 2024, n. 6932, ha rigettato il ricorso ed ha compensatotra le parti le spese giudiziali.2. La “[OSCURATO:SOCIETA].” ha chiesto la correzione della predettaordinanza per l’errore commesso in dispositivo con laNumero registro generale 6530/2024Numero sezionale 2327/2026Numero di raccolta generale 10553/2026Data pubblicazione 21/04/2026pronunzia di rigetto del ricorso, evincendosi dalla relativamotivazione che l’avviso di accertamento era stato notificato il16 gennaio 2018, dopo il compiuto decorso del terminequinquennale di decadenza in relazione all’anno 2011, che eragià venuto a scadenza il 31 dicembre 2016.3. Il raggruppamento temporaneo di imprese tra l’Agenzia delleEntrate – Riscossione (già “[OSCURATO:PERSONA] S.p.A.”, la “[OSCURATO:SOCIETA].”, e l’“[OSCURATO:SOCIETA].” è rimasto intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il ricorso può trovare accoglimento.2. Invero, in linea generale, per giurisprudenza consolidata diquesta Corte, sussiste contrasto insanabile tra dispositivo emotivazione, che determina la nullità della sentenzaimpugnata, soltanto quando il provvedimento risulti inidoneo aconsentire l'individuazione del concreto comando giudiziale e,conseguentemente, del diritto o bene riconosciuto (tra le tante:Cass., Sez. 5^, 30 dicembre 2015, n. 26077; Cass., Sez. 6^-1, 27 giugno 2017, n. 16014; Cass., Sez. 6^-5, 17 ottobre2018, n. 26074; Cass., Sez. 5^, 15 gennaio 2020, n. 614;Cass., Sez. 6^, 9 dicembre 2020, n. 28088; Cass., Sez. 6^-5,14 aprile 2021, n. 9761; Cass., Sez. 5^, 5 maggio 2021, n.11689; Cass., Sez. 6^-5, 19 ottobre 2021, n. 28971; Cass.,Sez. Trib., 24 ottobre 2022, n. 31301; Cass., Sez. 6^-5, 21novembre 2022, n. 34141).3. Tuttavia, una tale ipotesi non è ravvisabile nel caso in cui ildetto contrasto sia chiaramente riconducibile a semplice erroremateriale, il quale trova rimedio nel procedimento di correzioneal di fuori del sistema delle impugnazioni - distinguendosi,quindi, sia dall'error in iudicando deducibile ex art. 360, primocomma, n. 4), cod. proc. civ., sia dall'errore di fatto revocatorioex art. 395, n. 4), cod. proc. civ. - ed è quello che si risolve inNumero registro generale 6530/2024Numero sezionale 2327/2026Numero di raccolta generale 10553/2026Data pubblicazione 21/04/2026una fortuita divergenza tra il giudizio e la sua espressioneletterale, cagionata da mera svista o disattenzione nellaredazione della sentenza, e che, come tale, può esserepercepito e rilevato ictu oculi, senza bisogno di alcuna indaginericostruttiva del pensiero del giudice, il cui contenuto restaindividuabile ed individuato senza incertezza (Cass., Sez. 6^-5, 21 novembre 2022, n. 34141).4. Nella specie, pur avendo premesso che «il motivo èinfondato» (par. 1.1) e concluso che «il ricorso va, quindi,rigettato» (par. 2), si desume dall’esposizione motivazionaleche il giudice di legittimità – dopo aver dato conto del dibattitogiurisprudenziale in materia di decorrenza del termine didecadenza ex art. 1, comma 161, della legge 27 dicembre2006, n. 296 – ha incontrovertibilmente concluso nel sensoche «il quinquennio rilevante, ai fini della decadenza, andava amaturare al 31 dicembre 2016, a fronte di un avviso diaccertamento Tarsu notificato il 21.12.2017», con laconseguenza che, «con riferimento all’anno 2011, la notificadell’atto impositivo è da ritenersi tardiva»;5. Pertanto, si dispone che l’ordinanza depositata dalla SezioneTributaria della Corte Suprema di Cassazione il 14 marzo 2024,n. 6932, sia corretta mediante la sostituzione: a) inmotivazione (par. 1.1), alle parole: «1.1. Il motivo èinfondato», delle parole: «1.1. Il motivo è fondato»; b) inmotivazione (par. 2), alle parole: «il ricorso va, quindi,rigettato», delle parole: «il ricorso va, quindi, accolto perquanto di ragione e la sentenza impugnata deve esserecassata; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, lacausa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, primocomma, ultima parte, cod. proc. civ., con il parzialeaccoglimento del ricorso originario della contribuente eNumero registro generale 6530/2024Numero sezionale 2327/2026Numero di raccolta generale 10553/2026Data pubblicazione 21/04/2026l’annullamento dell’avviso di accertamento soltanto per laTARSU relativa all’anno 2011»; c) in dispositivo, alle parole:«Rigetta il ricorso», delle parole: «Accoglie il ricorso per quantodi ragione, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nelmerito, accoglie il ricorso originario nei limiti specificati inmotivazione».6. Non vi è luogo a provvedere sulle spese giudiziali, poiché ilprocedimento di correzione ex art. 391-bis cod. proc. civ. hanatura amministrativa e non è, dunque, possibile individuareall'esito dello stesso una parte vittoriosa e una partesoccombente (da ultima: Cass., Sez. Trib., 6 febbraio 2024, n.5079).7. Pur in carenza di specifica istanza in tal senso, va, altresì,disposta, in base all’esito della controversia, la rimozione dellastatuizione accessoria sul raddoppio del contributo unificato,che non poteva essere adottata per l’insussistenza deipresupposti previsti dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30maggio 2002, n. 115.Invero, la natura di carattere amministrativo della relativastatuizione (Cass., Sez. 6^-Lav., 9 novembre 2017, n. 2017;Cass., Sez. 6^-5, 11 giugno 2018, n. 15111; Cass., Sez. Trib.,15 maggio 2023, n. 13289; Cass., Sez. Trib., 16 dicembre2024, n. 32808; Cass., Sez. Trib., 2 settembre 2025, n.24386), che non attiene alla sfera della decisione sullo iuslitigatoris, ma riguarda il rapporto del contribuente con l'erariorelativamente alle condizioni per l'accesso alla giustizia,impone, comunque, di rilevarne anche d'ufficio l'eventualeerroneità (Cass., Sez. 6^-5, 11 giugno 2018, n. 15111; Cass.,Sez. 5^, 27 novembre 2020, n. 27131; Cass., Sez. Trib., 5novembre 2025, n. 29293).Numero registro generale 6530/2024Numero sezionale 2327/2026Numero di raccolta generale 10553/2026Data pubblicazione 21/04/2026 P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso e dispone la correzionedell’ordinanza depositata dalla Sezione Tributaria della CorteSuprema di Cassazione il 14 marzo 2024, n. 6932, mediante lasostituzione: a) in motivazione (par. 1.1), alle parole: «1.1. Ilmotivo è infondato», delle parole: «1.1. Il motivo è fondato»;b) in motivazione (par. 2), alle parole: «il ricorso va, quindi,rigettato», delle parole: «il ricorso va, quindi, accolto perquanto di ragione e la sentenza impugnata deve esserecassata; non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, lacausa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384, primocomma, ultima parte, cod. proc. civ., con il parzialeaccoglimento del ricorso originario della contribuente el’annullamento dell’avviso di accertamento soltanto per laTARSU relativa all’anno 2011»; c) in dispositivo, alle parole:«Rigetta il ricorso», delle parole: «Accoglie il ricorso per quantodi ragione, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nelmerito, accoglie il ricorso originario nei limiti specificati inmotivazione»; nonché mediante la cancellazione, indispositivo, delle parole: «Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenzadei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto»; dispone, altresì, chetale correzione sia annotata, a cura della Cancelleria,sull’originale della predetta ordinanza.Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 12 marzo2026.IL PRESIDENTEDott. [OSCURATO:PERSONA]
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