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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 maggio 2022

Cassazione n. 25368/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 5649/2022 R.G.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, personalmente, av- verso la sentenza indicata in epigrafe„ con separati atti, deducendo entrambi violazione di legge, sostanziale e processuale, e vizio motivazionale in relazione alla mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.

Chiedono, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I ricorsi sono palesemente inammissibili per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017, es- sendo stato, in primo luogo, proposto da soggetto privo di legittimazione.

I ricorsi risultano, infatti, sottoscrittd personalmente dall'imputato in data successiva al 3/8/2017 e pertanto, nella piena vigenza della

I. 103/2017 che ha modificato gli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., prevedendo che il ricorso per cassazione non possa essere più presentato dalla parte direttamente ma debba essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione.

Peraltro, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassa- zione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca mo- tivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto dif- forme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze -come quelle proposte- relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle con- dizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen (cfr. Sez. 2, Ordinanza n. 30990 del 1/06/2018, Gueli, Rv. 272969).

3. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del proce- dimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in- dicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 18 maggio 2022 Il C 'rusigliere est s

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 5649/2022 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, personalmente, av- verso la sentenza indicata in epigrafe„ con separati atti, deducendo entrambi violazione di legge, sostanziale e processuale, e vizio motivazionale in relazione alla mancata pronuncia di una sentenza di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. Chiedono, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I ricorsi sono palesemente inammissibili per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017, es- sendo stato, in primo luogo, proposto da soggetto privo di legittimazione. I ricorsi risultano, infatti, sottoscrittd personalmente dall'imputato in data successiva al 3/8/2017 e pertanto, nella piena vigenza della I. 103/2017 che ha modificato gli artt. 571 e 613 cod. proc. pen., prevedendo che il ricorso per cassazione non possa essere più presentato dalla parte direttamente ma debba essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di Cassazione. Peraltro, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassa- zione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca mo- tivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto dif- forme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze -come quelle proposte- relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle con- dizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen (cfr. Sez. 2, Ordinanza n. 30990 del 1/06/2018, Gueli, Rv. 272969). 3. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del proce- dimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in- dicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 18 maggio 2022 Il C 'rusigliere est s
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