CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 17 ottobre 2023
Cassazione n. 29281/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.25612/2020 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. L'AQUILA n. 154/2020 depositata il 28/02/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/10/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto che: 1.l’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR dell’Abruzzo che, in controversia su impugnazione, da parte di [OSCURATO:PERSONA], di avviso di liquidazione per imposta di registro anno 2015, derivante dal recupero delle agevolazioni provvisoriamente fruite per l’acquisto di un immobile da adibire a “prima casa”, ha respinto l’appello dell’Ufficio. 2. La CTR hariconosciuto il beneficio all’acquirente di immobile in stato di collabenza sito nel Comune de L’Aquila, rientrante nella categoria di immobile abitativo, in presenza dei requisiti per fruire dell’agevolazione (impossidenza di altra abitazione e residenza nel Comune), sul presupposto che non avesse rilievo lo stato di collabenza dato che esso “sta solo a significare che in quel momento l’edificio, per le sue caratteristiche di degrado strutturale, non era abitabile; ma rientrava pur sempre in una categoria di immobile idoneo all’uso abitativo, previa esecuzione dei relativi lavori”. La CTR ha aggiunto che non poteva essere addebitato alla contribuente il ritardo dei lavori di ristrutturazione in quanto ciò “non incide sul regime fiscale, trattandosi di un adempimento materiale successivo”. Infine la CTR ha dichiarato irrilevante che nell’atto di acquisto non fosse stata fatta menzione di una dichiarazione integrativa di riunione dei vari subalterni in unica unità immobiliare, data la natura pertinenziale di tali subalterni rispetto all’immobile principale acquistato; 2. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso; considerato che: 1.con l’unico motivo viene lamentataviolazione o falsa applicazione dell’art.1 parte 1, nota II-bis, del d.P.R. 26 aprile 1986, n.131, in relazione all’art. 360, primo comma, n.3 c.p.c., per avere la CTR erroneamente ritenuto che la contribuente potesse fruire dell’agevolazione “prima casa” anche nell’ipotesi di acquisto di un immobile collabente di categoria catastale F/2 da ristrutturare al fine di destinarlo ad abitazione principale; 2. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che la questione sollevata dalla ricorrente, della possibilità di avvalimento della ridetta agevolazione per edifici accatastati in categoria F/2, collabenti, e suscettivi di divenire utili a fini abitativi mediante lavori di ristrutturazione, sia di parti colare rilevanza, anche nomofilattica, con conseguente necessità che la stessa sia trattata nella pubblica udienza; PQM la Corte rinvia la causa a nuovo ruolo, disponendone la trattazione in pubblica udienza. Così deciso in Roma, nella