CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 5 aprile 1969
Cassazione n. 49578/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 05/04/1969 avverso l'ordinanza del 26/01/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l' accoglimento del ricorso e, previa riqualificazione del gravame quale appello, la trasmissione degli atti al Tribunale di Sorveglianza di Catania. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata nel preambolo, il Tribunale di sorveglianza di Catania, ha dichiarato inammissibile il "reclamo" proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento, in data 13 agosto 2021, con cui il Magistrato di sorveglianza aveva rigettato la richiesta di modifica delle prescrizioni della misura di sicurezza della libertà vigilata, in corso di esecuzione, spostando l'orario di rientro nell'abitazione entro le ore 22.00. A ragione osserva che il provvedimento impugnato ha natura sostanzialmente amministrativa. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione Adornetto, per il tramite del difensore di fiducia, articolando un unico motivo per violazione di legge, anche processuale. Deduce che il Tribunale di sorveglianza ha erroneamente interpretato l'art.680 cod. proc. pen. Come si evince dal chiaro tenore letterale di tale disposizione, il mezzo di impugnazione dell"appello" può essere proposto contro tutti i provvedimenti del magistrato di sorveglianza comunque "concernenti le misure di sicurezza". Sono inclusi, pertanto, anche quelli di rigetto della richiesta di modifica delle prescrizioni della libertà vigilata. In questo senso estensivo, d'altra parte, è stato interpretato l'art. 310 cod. proc. pen. che contiene una disposizione analoga riferita alla materia di misure cautelari personali. D'altra parte, la giurisprudenza di legittimità non ha mai limitato la giurisdizione del Tribunale di sorveglianza in favore dell'autorità amministrativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'art. 680, comma 1, cod. proc. pen. prevede quale rimedio esperibile contro tutti "provvedimenti del magistrato di sorveglianza concernenti le misure di sicurezza" l' "appello al tribunale di sorveglianza", individuando quali parti legittimate a proporlo il pubblico ministero, l'interessato ed il suo difensore Il secondo comma estende tale particolare competenza del tribunale di sorveglianza anche al giudizio di cognizione, individuandolo come giudice del secondo grado di merito, con riferimento alle impugnazioni contro sentenze di condanna o di proscioglimento concernenti le disposizioni che riguardano le misure di sicurezza. Tale disciplina è ribadita dalle norme dell'ordinamento penitenziario. In base al combinato disposto degli artt. 70, comma 2, e 69, comma 4, legge 26 luglio 1975, n. 354, i provvedimenti adottati dal magistrato di sorveglianza in tema di applicazione, esecuzione, trasformazione o revoca delle misure di sicurezza sono suscettibili di "appello" dinanzi al competente tribunale di sorveglianza. Il gravame in esame ha carattere esclusivo, in quanto non trovano applicazione nè il particolare istituto del ricorso immediato a norma dell'art. 569, comma primo, cod. proc. pen. che, per l'inequivocabile formulazione della norma e la sua collocazione sistematica, non è consentita per ogni tipo di decisione, ma riguarda soltanto e specificamente le sentenze di primo grado. (Sez. 1, 27 gennaio 1997, n. 367, Zoroddu, Rv. 206871; Sez. 1, 14 ottobre 1994, n. 4549, Paiella, Rv. 199793 e Sez. 1, 29 novembre 1991, n. 4590, Porreca, Rv. 188893) né il rimedio generale del ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. (cfr. Sez. U., 28 gennaio 1956, n. 4, Anelli, Rv. 97605). 2. In un sotto sistema normativo così delineato ed in ossequio a un'interpretazione costituzionalmente orientata della norma, imposta dalla evidente e diretta incidenza del provvedimento impugnato sulla libertà personale, deve affermarsi che l'appello previsto dall'art. 680 cod. proc. pen. possa essere proposto avverso tutti i provvedimenti in materia di misura di sicurezza, inclusi quelli che modificano o rigettano le istanze di modifica delle prescrizioni del regime della libertà vigilata. In parallelo con quanto affermato dalla giurisprudenza formatasi nella interpretazione della nozione di "ordinanze in materia di misure cautelari personali" con cui l'art. 310 cod. proc. pen individua i sottoponibili ad un penetrante controllo giurisdizionale in ragione della incidenza sulla libertà personale, possono essere sottoposti all'analogo rimedio previsto dall'art. 680 cod. proc. pen. tutti i provvedimenti, non importa se di diniego o di concessione della modifica del regime imposto con la misura di sicurezza in corso di esecuzione, che incidono in modo stabile sul tasso di afflittività, comportando una modifica strutturale destinata a protrarsi nel tempo (Sez. 1, n. 1536 del 03/10/2018, dep. 2019, Pergola, Rv. 275220 - 01; Sez. 1 n. 6934 del 08/09/2020, dep. 2021, Scarabeo, Rv. 280530 - 01). Dal momento che la modifica delle prescrizioni richiesta da Adornetto e rigettata dal Magistrato di sorveglianza era destinata ad incidere in via continuativa sul regime della libertà vigilata applicata al ricorrente modificando l'orario di rientro serale nell'abitazione, il Tribunale di sorveglianza avrebbe dovuto considerare ammissibile l'appello e valutarlo nel merito. 3. Si impone pertanto l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Catania affinché proceda al giudizio sull'appello. P.Q.M. "------------___£2, Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al$ --,-- Tribunale di sorveglianza di Catania per il giudizio sull'appello. .. . 1,2 Così deciso, in Roma 14 settembre Q0 [OSCURATO:PERSONA]