Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 21/1970
ECLI:IT:COST:1970:21
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
:
La commissione elettorale mandamentale di Pistoia, il 3 marzo 1969,
ha proposto questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 n. 3
della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, contenente disposizioni per
l'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste
elettorali, in relazione all'art. 48 della Costituzione: l'ordinanza
considera quanto meno opinabile che non sussista contrasto tra l'art. 1
n. 3 della legge predetta e l'art. 48 della Costituzione.
Comparso in giudizio innanzi a questa Corte, il Presidente del
Consiglio rilevò che l'articolo denunciato non esiste, che le
commissioni elettorali mandamentali non sono organi giurisdizionali,
che la motivazione dell'ordinanza è insufficiente, che, se la
commissione si fosse riferita all'art. 2 n. 2 della legge predetta, la
questione sarebbe infondata: infatti l'art. 48 terzo comma della
Costituzione ha rimesso al legislatore ordinario la determinazione dei
casi di incapacità civile o d'indegnità morale e la legge del 1947 vi
ha provveduto.
All'udienza del 28 gennaio 1970 il rappresentanze della Avvocatura
generale dello Stato ha confermato le tesi è le conclusioni
prospettate nell'atto d'intervento.
:
L'ordinanza non è idonea a promuovere un giudizio di legittimità
costituzionale.
Vi manca l'indicazione della disposizione impugnata, perché non
esiste l'art. 1 n. 3 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058; né si può
discorrere di errore materiale, nel senso che l'ordinanza si intendeva
riferire all'art. 2 n. 2, perché, pur avendo esposto che dei nominati
Tronci e Tesi era stato dichiarato il fallimento, la commissione non
dice se la cancellazione dei medesimi dalle liste elettorali era stata
disposta con riguardo a tale circostanza o non anche per altra delle
cause indicate nell'art. 2 n. 2 predetto. Infine non si precisa quale
sia il profilo sotto il quale andava considerato quello che la
commissione giudica un quanto meno opinabile contrasto fra la norma
denunciata e la norma costituzionale invocata; specie perché questa fa
riferimento a tre distinte categorie di fattispecie, tutte ipotizzabili
in concreto, e ciascuna valutabile sotto prospettive diverse.
Restano assorbite tutte le altre ragioni proposte dal Presidente
del Consiglio dei Ministri, compresa quella concernente l'assunto che
la commissione elettorale non sia organo giurisdizionale.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1 n. 3 della legge 7 ottobre 1947, n. 1058, contenente
disposizioni per l'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione
delle liste elettorali, promossa dalla commissione elettorale
mandamentale di Pistoia con ordinanza 3 marzo 1969, in riferimento
all'art. 48 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1970.
[OSCURATO:PERSONA] -
[OSCURATO:PERSONA] - GIUSEPPE -
CHIARELLI - [OSCURATO:PERSONA]- [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - VINCENZO - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA].