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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 luglio 2022

Cassazione n. 02893/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di CATANIA[dato avviso alle parti;) udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Premesso che con sentenza del 13/7/2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania applicava ad [OSCURATO:PERSONA] - ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. - la pena di due anni, otto mesi di reclusione e 10mila euro di multa in ordine al reato di cui agli artt. 73, 80, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando che le circostanze attenuanti generiche sarebbero state riconosciute soltanto con giudizio di equivalenza sulle aggravanti contestate.

3. Rilevato che il ricorso risulta inammissibile.

La doglianza, infatti, attiene (peraltro, genericamente) al profilo motivazionale della decisione, ponendosi quindi ben oltre i termini di cui all'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dalla

I. 23 giugno 2017, n. 103, che consente il ricorso per cassazione su sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; motivi di censura - questi - che non sono in alcun modo dedotti nel ricorso in esame, che concerne soltanto il bilanciamento delle circostanze.

4. Rilevato che alla inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2022 Il gliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2022 del [OSCURATO:PERSONA] di CATANIA[dato avviso alle parti;) udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che con sentenza del 13/7/2022 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania applicava ad [OSCURATO:PERSONA] - ai sensi dell'art.444 cod. proc. pen. - la pena di due anni, otto mesi di reclusione e 10mila euro di multa in ordine al reato di cui agli artt. 73, 80, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 2. Rilevato che propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, lamentando che le circostanze attenuanti generiche sarebbero state riconosciute soltanto con giudizio di equivalenza sulle aggravanti contestate. 3. Rilevato che il ricorso risulta inammissibile. La doglianza, infatti, attiene (peraltro, genericamente) al profilo motivazionale della decisione, ponendosi quindi ben oltre i termini di cui all'art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen., introdotto dalla I. 23 giugno 2017, n. 103, che consente il ricorso per cassazione su sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; motivi di censura - questi - che non sono in alcun modo dedotti nel ricorso in esame, che concerne soltanto il bilanciamento delle circostanze. 4. Rilevato che alla inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 2 dicembre 2022 Il gliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 02893/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris