CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 aprile 2024
Cassazione n. 21721/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA I sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/01/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che l'unico motivo dedotto da [OSCURATO:PERSONA] non si sottrae alla declaratoria di inammissibilità per la sua genericità e comunque per la manifesta infondatezza La Corte distrettuale - investita della doglianza relativa all'insussistenza dell'elemento soggettivo e dell'operatività della causa di giustificazione dello stato di necessità per avere l'imputato inadempiuto all'obbligo di pagamento della cauzione in conseguenza delle proprie precarie condizioni economiche - l'ha correttamente disattesa osservando, attraverso un percorso argomentativo non manifestamente illogico, che l'obiezione non coglie nel segno, dovendosi considerare, in punto di fatto, che Verdone non ha fornito convenienti riscontri a suffragio dell'affermazione concernente la precarietà delle proprie condizioni economiche e la conseguente impossibilità di versare la cauzione, determinata nella misura, assai modesta, di 500,00 euro - si è, infatti, limitato a richiamare una generica ed indimostrata condizione di indigenza, ovvero ad esprimere considerazioni che non valgono, secondo quanto statuito dalla Corte di appello attraverso considerazioni scevre da fratture sul piano razionale e coerenti con le evidenze istruttorie, a comprovare l'impossibilità economica di effettuare i periodici versamenti - e che in punto di diritto, la giurisprudenza di legittimità è univocamente orientata nel senso di ritenere provato, al cospetto di situazioni del tipo di quella in esame, l'elemento soggettivo della contravvenzione, in quanto tale ascrivibile anche a titolo di mera colpa D'altra parte se, da un canto, è pacifico che, come attestato dalla stessa Corte di appello, «L'impossibilità economica di far fronte all'obbligo della cauzione, imposta in sede di applicazione della misura di prevenzione personale, è deducibile anche nel giudizio penale, ai fini della responsabilità per il reato costituito dall'inosservanza di tale obbligo, ed incombe al giudice il dovere di accertare la reale condizione economica dell'imputato nel momento in cui si è verificata l'inottemperanza, gravando su quest'ultimo soltanto un onere di allegazione dei fatti che hanno impedito il pagamento» (Sez. 5, n. 38310 del 2 05/07/2016, Passafiume, Rv. 267857), non può trascurarsi, per converso, che l'onere di allegazione non può ritenersi soddisfatto con la sola affermazione dello stato di indigenza (Sez. 5, n. 39025 del 11/07/2008, Iaffaldano, Rv. 242325), richiedendosi, invece, la rappresentazione di circostanze di fatto idonee a concretizzare tale condizione (Sez. 1, n. 34128 del 04/07/2014, Paraninfo, Rv. 260843; Sez. 1, n. 22628 del 21/05/2014, Alma, Rv. 262266). 2. Ritenuto che, in conclusione, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 18 aprile 2024 [OSCURATO:PERSONA]