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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 9 giugno 2022

Cassazione n. 38382/2022

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ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 30/11/2021 del [OSCURATO:PERSONA] VALENTIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Elisabetta CENICCOLA, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 30 novembre 2021 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in sede di riesame, confermava il decreto in data 13 novembre 2021 con cui il G.i.p. dello stesso Tribunale aveva disposto il sequestro preventivo di una somma di denaro nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto a indagini per i reati previsti dagli artt. 640-bis cod. pen. e 28, commi 2 e 3, del decreto- legge n. 4 del 2019, convertito nella legge n. 26 del 2019.2.

Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza per erronea applicazione della legge penale e difetto assoluto di motivazione in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti nonché per violazione di legge per l'omesso esame di punti decisivi per l'accertamento del fatto e l'erronea individuazione delle somme poste sotto sequestro.

Con atto depositato in data 9 giugno 2022 il ricorrente ha dichiarato di rinunciare all'impugnazione perché "è cessata la materia del contendere".

3. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., stante la ritualità della rinuncia.

All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la ordinanza del 30/11/2021 del [OSCURATO:PERSONA] VALENTIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Elisabetta CENICCOLA, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 30 novembre 2021 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in sede di riesame, confermava il decreto in data 13 novembre 2021 con cui il G.i.p. dello stesso Tribunale aveva disposto il sequestro preventivo di una somma di denaro nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], sottoposto a indagini per i reati previsti dagli artt. 640-bis cod. pen. e 28, commi 2 e 3, del decreto- legge n. 4 del 2019, convertito nella legge n. 26 del 2019.2. Ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento dell'ordinanza per erronea applicazione della legge penale e difetto assoluto di motivazione in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti nonché per violazione di legge per l'omesso esame di punti decisivi per l'accertamento del fatto e l'erronea individuazione delle somme poste sotto sequestro. Con atto depositato in data 9 giugno 2022 il ricorrente ha dichiarato di rinunciare all'impugnazione perché "è cessata la materia del contendere". 3. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., stante la ritualità della rinuncia. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso i
Decreto Cassazione n. 38382/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris