CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 novembre 2024
Cassazione n. 04365/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R.309/1990, deducendo, con unico motivo di ricorso, violazione di legge in ordine al giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche con la contestata recidiva. La doglianza formulata esula dal novero delle censure deducibili in sede di legittimità, collocandosi sul piano del merito. Le determinazioni del giudice di merito in ordine al trattamento sanzionatorio e, in particolare, al giudizio di bilanciamento ai sensi dell'art. 69 cod. pen., nel caso di concorso di circostanze eterogenee, sono infatti insindacabili in cassazione ove siano sorrette da motivazione congrua, esente da vizi logico-giuridici ed idonea a dar conto delle ragioni del decisum. Nel caso in disamina, il giudice a quo, nel ritenere le circostanze equivalenti e non prevalenti sulle contestate aggravanti, ha fatto richiamo, con motivazione congrua e esente da vizi, alle peculiari modalità del fatto, effettuando una valutazione complessiva ed unitaria delle circostanze eterogenee in termini di equivalenza fra le stesse (art. 69, comma 3, cod. pen.) e ritenendo tale valutazione idonea a realizzare un trattamento sanzionatorio adeguato alla gravità dei fatti contestati. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22/11/2024 Il Consigliere estensore Il Presidente