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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 luglio 2021

Cassazione n. 39893/2021

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Messina ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Patti, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati ascrittigli.

Avverso la sentenza della Corte d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto violazione di legge e vizi della motivazione, essendo la penale responsabilità del ricorrente stata fondata su mere congetture, senza tenere conto delle emergenze processuali e senza considerare, con particolare riferimento al delitto di ricettazione, che non vi sarebbe stata la prova della provenienza delittuosa degli animali custoditi.

2. Il ricorso è inammissibile.

La Corte d'appello ha condiviso le conclusioni del primo giudice sulla responsabilità del ricorrente per i tre reati ascrittigli, atteso che: - quanto al reato di cui al capo a), il verbale di sequestro, confermato dall'operante, non lasciava dubbi che nel locale, nella disponibilità del ricorrente, si praticava la macellazione clandestina, sia per gli attrezzi ivi rinvenuti sia per il sangue animale, ad essi incrostato; - quanto al reato di cui al capo b), la circostanza che le batterie fossero provviste del codice CER 160601, che identifica le batterie al piombo, confermava che si trattava di rifiuti speciali, che, come si desumeva dal loro stato, erano stati usati e abbandonati in modo incontrollato; - quanto al reato di ricettazione, la mancanza di bolo elettronico endoruminale e di spiegazioni da parte dell'imputato consentiva di ritenere che gli animali avessero provenienza illecita.

A fronte delle corrette e adeguate argomentazioni della pronuncia impugnata le doglianze del ricorrente non sono consentite, in quanto si sviluppano sul piano del fatto e sono tese a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dal decidente di merito, più che a rilevare un vizio rientrante nella rosa di quelli delineati nell'art. 606 cod. proc. pen.: il che fuoriesce dal perimetro del sindacato rimesso a questo giudice di legittimità.

Secondo la linea interpretativa da tempo tracciata, infatti, l'epilogo decisorio non può essere invalidato da prospettazioni alternative che si risolvano in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Rv.265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/4/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, Rv. 235507).

3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, udienza camerale del 15 luglio 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] A. R. [OSCURATO:PERSONA].

Agostinacch

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'appello di Messina ha confermato la pronuncia emessa dal Tribunale di Patti, con cui [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia per i reati ascrittigli. Avverso la sentenza della Corte d'appello ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, che ha dedotto violazione di legge e vizi della motivazione, essendo la penale responsabilità del ricorrente stata fondata su mere congetture, senza tenere conto delle emergenze processuali e senza considerare, con particolare riferimento al delitto di ricettazione, che non vi sarebbe stata la prova della provenienza delittuosa degli animali custoditi. 2. Il ricorso è inammissibile. La Corte d'appello ha condiviso le conclusioni del primo giudice sulla responsabilità del ricorrente per i tre reati ascrittigli, atteso che: - quanto al reato di cui al capo a), il verbale di sequestro, confermato dall'operante, non lasciava dubbi che nel locale, nella disponibilità del ricorrente, si praticava la macellazione clandestina, sia per gli attrezzi ivi rinvenuti sia per il sangue animale, ad essi incrostato; - quanto al reato di cui al capo b), la circostanza che le batterie fossero provviste del codice CER 160601, che identifica le batterie al piombo, confermava che si trattava di rifiuti speciali, che, come si desumeva dal loro stato, erano stati usati e abbandonati in modo incontrollato; - quanto al reato di ricettazione, la mancanza di bolo elettronico endoruminale e di spiegazioni da parte dell'imputato consentiva di ritenere che gli animali avessero provenienza illecita. A fronte delle corrette e adeguate argomentazioni della pronuncia impugnata le doglianze del ricorrente non sono consentite, in quanto si sviluppano sul piano del fatto e sono tese a sovrapporre un'interpretazione delle risultanze probatorie diversa da quella recepita dal decidente di merito, più che a rilevare un vizio rientrante nella rosa di quelli delineati nell'art. 606 cod. proc. pen.: il che fuoriesce dal perimetro del sindacato rimesso a questo giudice di legittimità. Secondo la linea interpretativa da tempo tracciata, infatti, l'epilogo decisorio non può essere invalidato da prospettazioni alternative che si risolvano in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto, posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili, o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Rv.265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/4/2006, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, Rv. 235507). 3. La declaratoria di inammissibilità totale del ricorso comporta, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutati i profili di colpa nella proposizione del ricorso inammissibile (Corte cost., 13 giugno 2000 n. 186) - della somma indicata in dispositivo in favore della Cassa delle ammende a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, udienza camerale del 15 luglio 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] A. R. [OSCURATO:PERSONA]. Agostinacch