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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16846/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

10/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di SIRACUSA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto che i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che, con tre atti distinti ma di contenuto identico, deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento all'art 133-bis cod. pen. avverso sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., sono inammissibili perché proposti al di fuori dei casi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza: ipotesi, queste, che certamente esulano dalla vicenda in esame, e considerando che la sospensione condizionale della pena, come risulta dalla sentenza impugnata, era stata espressamente rinunciata da tutti gli imputati; stante l'inammissibilità dei ricorsi e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M.

P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] n t betta ndrea Gen • '

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
10/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di SIRACUSA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Ritenuto che i ricorsi proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che, con tre atti distinti ma di contenuto identico, deducono la violazione di legge e il vizio di motivazione con riferimento all'art 133-bis cod. pen. avverso sentenza di applicazione della pena emessa su accordo delle parti ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., sono inammissibili perché proposti al di fuori dei casi espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 444 cod. proc. pen. soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza: ipotesi, queste, che certamente esulano dalla vicenda in esame, e considerando che la sospensione condizionale della pena, come risulta dalla sentenza impugnata, era stata espressamente rinunciata da tutti gli imputati; stante l'inammissibilità dei ricorsi e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P.Q.M. P.Q.MIl Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] n t betta ndrea Gen • '
Sentenza Cassazione n. 16846/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris