CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 novembre 2023
Cassazione n. 49111/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/9/2022 della Corte di appello di Catania visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso ai punti sub 1,2 e 3, in merito alla prova di colpevolezza del reato di calunnia (art. 368 cod. pen.), sono generici perché riproduttivi di censure adeguatamente esaminate dalla C:orte di appello che ha esaminato le censure difensive relative alla presenza del titolo, di cui al capo di imputazione, nella denuncia di smarrimento proposta dall'imputato, titolo che, viceversa, era stato consegnato in pagamento (insieme ad altri) al beneficiario: irrilevante, in ragione della data di contestazione del fatto (il 20 febbraio 2015) il riferimento alla data di presentazione della denuncia di smarrimento, allegato nei motivi di ricorso come elemento suscettibile di incrinare la prospettazione accusatoria, tenuto conto che, nella stessa denuncia, effettivamente proposta il 20 ottobre 2015, lo stesso denunciante aveva indicato la diversa data (tra il 10 e 20 febbraio 2015) dello smarrimento del titolo oggetto della contestazione; Considerato che non sono suscettibili di censura le argomentazioni con le quali la Corte di merito ha confermato il diniego di applicazione delle circostanze attenuanti generiche (non essendo emersi elementi per una positiva valutazione della condotta dell'imputato); Rilevato, infine, che l'inammissibilità del ricorso e quindi la sua inidoneità a dare luogo ad un valido rapporto di impugnazione, rende irrilevante la prescrizione del reato intervenuta in epoca successiva alla pronuncia della sentenza impugnata (cfr. S.U. n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266), tenuto conto della sospensione del corso della prescrizione (per adesione del difensore all'astensione) dal 28 giugno 2022 al 13 settembre 2022. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 novembre 2023 Il Consigliere es nsore I