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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 21 aprile 2026

Cassazione n. 17953/2026

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/02/1971;3- [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];4- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];avverso la sentenza del 11/11/2025 della Corte di appello di Napoli:udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Con l’impugnata sentenza, emessa dalla Corte di appello di Napoli in data11/11/2025, su concorde richiesta delle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., in (parziale)riforma della sentenza del Tribunale di Nola del 10/03/2023, appellata dagli imputati, previariqualificazione del fatto nell’ipotesi tentata di cui all’art. 648-bis cod. pen., con le giàriconosciute circostanze attenuanti generiche, la pena veniva rideterminata in anni due direclusione ed euro 3.000 di multa, con conferma nel resto della appellata sentenza.2.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con unicomotivo deducendo i vizi di cui all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., inrelazione agli artt. 56 e 648 cod. pen.In particolare, lamentano i ricorrenti come sia erronea e non adeguatamente motivata laqualificazione giuridica del fatto, materia sottratta alla disponibilità delle parti anche in ipotesidi pena concordata ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., con conseguente incongruitàdella pena irrogata.3.

Il ricorso va dichiarato inammissibile per indeducibilità della descritta censura.Invero, l'accordo delle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen. implica la rinuncia a dedurrenel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questionerilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n.41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196 – 01; di recente, Sez. 2, n. 16611 del 29/04/2026,Montella, non mass.; Sez. 7, n. 16776 del 13/04/2026, P., non mass.).Difettando le condizioni legittimanti la proposizione del ricorso per cassazione, ladeclaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata senza formalità,cioè con procedura semplificata e non partecipata, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis,seconda parte, cod. proc. pen., la cui previsione si colloca in rapporto di specialità rispetto aquella fissata dalla prima parte dello stesso art. 610, comma 5-bis, che dispone invece latrattazione camerale partecipata (artt. 610, comma 1, e 611 cod. proc. pen.) dei ricorsi cheinvestano la motivazione del provvedimento impugnato.4.

All'inammissibilità dei ricorsi segue per legge la condanna dei ricorrenti al pagamentodelle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delleammende che, avuto riguardo alla natura della sentenza impugnata, ed alla natura delmotivo, appare conforme a giustizia stabilire in misura di euro tremila per ciascuno.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 21/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/02/1971;3- [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];4- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA];avverso la sentenza del 11/11/2025 della Corte di appello di Napoli:udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con l’impugnata sentenza, emessa dalla Corte di appello di Napoli in data11/11/2025, su concorde richiesta delle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., in (parziale)riforma della sentenza del Tribunale di Nola del 10/03/2023, appellata dagli imputati, previariqualificazione del fatto nell’ipotesi tentata di cui all’art. 648-bis cod. pen., con le giàriconosciute circostanze attenuanti generiche, la pena veniva rideterminata in anni due direclusione ed euro 3.000 di multa, con conferma nel resto della appellata sentenza.2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con unicomotivo deducendo i vizi di cui all’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., inrelazione agli artt. 56 e 648 cod. pen.In particolare, lamentano i ricorrenti come sia erronea e non adeguatamente motivata laqualificazione giuridica del fatto, materia sottratta alla disponibilità delle parti anche in ipotesidi pena concordata ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., con conseguente incongruitàdella pena irrogata.3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per indeducibilità della descritta censura.Invero, l'accordo delle parti ex art. 599-bis cod. proc. pen. implica la rinuncia a dedurrenel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questionerilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n.41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196 – 01; di recente, Sez. 2, n. 16611 del 29/04/2026,Montella, non mass.; Sez. 7, n. 16776 del 13/04/2026, P., non mass.).Difettando le condizioni legittimanti la proposizione del ricorso per cassazione, ladeclaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata senza formalità,cioè con procedura semplificata e non partecipata, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis,seconda parte, cod. proc. pen., la cui previsione si colloca in rapporto di specialità rispetto aquella fissata dalla prima parte dello stesso art. 610, comma 5-bis, che dispone invece latrattazione camerale partecipata (artt. 610, comma 1, e 611 cod. proc. pen.) dei ricorsi cheinvestano la motivazione del provvedimento impugnato.4. All'inammissibilità dei ricorsi segue per legge la condanna dei ricorrenti al pagamentodelle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delleammende che, avuto riguardo alla natura della sentenza impugnata, ed alla natura delmotivo, appare conforme a giustizia stabilire in misura di euro tremila per ciascuno. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 21/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
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