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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 gennaio 2022

Cassazione n. 30270/2022

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a seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] PARMAcon il provvedimento del 24/01/2022 del GIP TRIBUNALE di PARMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 137/2020, dal PG, il quale ha chiesto dichiararsi la competenza del GIP del Tribunale di Parma. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza dell'il. maggio 2021, il Giudice di pace di Parma, investito del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sanzione amministrativa irrogatagli per avere egli violato una disposizione del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), ha dichiarato la propria incompetenza e disposto la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale della medesima città.

Ha rilevato che i fatti posti a fondamento della contestazione dell'illecito amministrativo costituiscono, al contempo, oggetto della valutazione demandata all'autorità giudiziaria ordinaria, che procede, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per il reato di lesioni personali, sicché ricorrono le condizioni previste dagli artt. 24, comma 1, legge 24 novembre 1981, n. 689, e 221, comma 1, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

2. Con ordinanza del 24 gennaio 2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Parma ha sollevato conflitto negativo di competenza, ai sensi degli artt. 28 e ss. cod. proc. pen., sul postulato che, nel caso di specie, l'applicazione delle norme citate è inibita dalla pregressa adozione della sanzione amministrativa e dalla proposizione di opposizione, situazione obiettivamente diversa da quella — che impone lo spostamento della competenza per connessione — in cui la sanzione amministrativa, non ancora adottata dall'autorità preposta, venga irrogata dal giudice penale.

3. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Parma. [OSCURATO:PERSONA]

1. Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità del proposto conflitto di competenza, in quanto l'indubbia esistenza di una situazione di stasi processuale, derivata dal rifiuto, formalmente manifestato, di due giudici a conoscere dello stesso procedimento, non appare risolvibile senza l'intervento di questa Corte.

2. Tanto premesso, ritiene il Collegio che la competenza debba essere attribuita al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Parma.L'art. 221 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 — richiamando, pressoché pedissequamente, il testo dell'art. 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689 — disciplina la connessione obiettiva di violazioni del Codice della Strada con un reato, devolvendo al giudice penale anche la competenza sull'illecito amministrativo nei casi in cui l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione non costituente reato.

Dispone, in particolare, al comma 1, che «Qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione non costituente reato e per questa non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice penale competente a conoscere del reato è anche competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione», mentre al comma successivo prevede, tra l'altro, che «La competenza del giudice penale in ordine alla violazione amministrativa cessa se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato D per difetto di una condizione di procedibilità».

Secondo l'interpretazione prevalsa nella giurisprudenza di legittimità civile, il giudice investito dell'opposizione ad ordinanza-ingiunzione che rilevi la connessione obiettiva per pregiudizialità della violazione amministrativa con l'accertamento dell'esistenza di un reato deve limitarsi a trasmettere gli atti al giudice competente a decidere del reato, il quale è altresì competente a decidere sulla predetta violazione (Cass. Civ., Sez. 6, ordinanza n. 5341 del 06/03/2018, Rv. 647990).

Parallelamente, la giurisprudenza penale ha chiarito che può sussistere un conflitto negativo improprio di competenza tra il giudice di pace, investito della causa civile di opposizione all'ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria irrogata in relazione ad un'infrazione amministrativa, e il giudice penale, procedente per il reato ascritto all'autore della violazione, opponente in sede civile: ricorrendo siffatta ipotesi, la risoluzione del conflitto dipende dalla sussistenza dei profili di connessione individuati dall'art. 221 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, carenti i quali deve essere affermata la competenza del giudice di pace, laddove, in caso contrario, procederà il giudice penale (Sez. 1, n. 5603 del 17/1/2008, Vesco, Rv. 238866).

3. In applicazione di questi principi, il Giudice di pace di Parma, una volta rilevata la connessione obbiettiva, ha correttamente trasmesso gli atti al giudice penale ritenendolo competente. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari, dal canto suo, lungi dal contestare la sussistenza di un rapporto di connessione tra la violazione amministrativa ed il reato oggetto del suo procedimento, ha sollevato il conflitto ritenendo condizione ostativa alla sua cognizione sugli illeciti amministrativi la permanenza in capo al Giudice di pace della cognizione funzionale in materia di opposizione all'ordinanza-ingiunzione, con conseguente necessità per detto giudice di definire preliminarmente il giudizio pendente.

Trattasi di prospettiva non condivisibile atteso che, come sopra segnalato, in presenza di una connessione oggettiva tra l'illecito amministrativo e quello penale, deve operare, comunque, lo spostamento di competenza in favore del giudice penale che, una volta investito del procedimento sull'illecito amministrativo, acquista piena cognizione anche in ordine all'applicazione delle sanzioni amministrative connesse al reato, divenendo, in tal modo, unico titolare, in via esclusiva ed ab origine, del potere sanzionatorio della pubblica amministrazione, con la conseguenza — sancita a chiare lettere dalla giurisprudenza civile (Sez. 1, n. 4638 del 12/04/2000, Rv. 535604; Sez.

L, n. 4462 del 13/5/1996, Rv 497579; Sez. 1, n. 9209 del 03/08/1992, Rv. 478417) — che la sua decisione prevale sull'originaria ordinanza-ingiunzione.

In esito a questo percorso argomentativo, la giurisprudenza di legittimità, occupandosi di una fattispecie analoga a quella in trattazione, è pervenuta all'affermazione, che il Collegio condivide, secondo cui «Il conflitto negativo improprio di competenza insorto tra il giudice di pace, procedente nella causa civile di opposizione all'ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria irrogata in relazione ad un'infrazione amministrativa, e il giudice penale, procedente per il delitto ascritto all'opponente, deve essere risolto con l'affermazione della competenza del giudice penale qualora ricorra il presupposto della connessione oggettiva tra illecito amministrativo e illecito penale» (Sez. 1, n. 52138 del 22/11/2019, Tribunale di Udine, Rv. 278362; nello stesso senso, cfr. ancora di recente, Sez. 1, n. 27018 del 14/07/2021, Tribunale di Urbino, non massimata)

4. In base alle esposte considerazioni, deve affermarsi, in conclusione, che la competenza a conoscere del reato ascritto all'imputato spetta al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Parma, cui vanno, conseguentemente, trasmessi gli atti, con le comunicazioni di cui all'art. 32, comma 2, cod. proc. pen..

P.Q.M.

Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Giudice per le indagini prelimin

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] PARMAcon il provvedimento del 24/01/2022 del GIP TRIBUNALE di PARMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni rassegnate, ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 137/2020, dal PG, il quale ha chiesto dichiararsi la competenza del GIP del Tribunale di Parma. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dell'il. maggio 2021, il Giudice di pace di Parma, investito del ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sanzione amministrativa irrogatagli per avere egli violato una disposizione del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), ha dichiarato la propria incompetenza e disposto la trasmissione degli atti al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale della medesima città. Ha rilevato che i fatti posti a fondamento della contestazione dell'illecito amministrativo costituiscono, al contempo, oggetto della valutazione demandata all'autorità giudiziaria ordinaria, che procede, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per il reato di lesioni personali, sicché ricorrono le condizioni previste dagli artt. 24, comma 1, legge 24 novembre 1981, n. 689, e 221, comma 1, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. 2. Con ordinanza del 24 gennaio 2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Parma ha sollevato conflitto negativo di competenza, ai sensi degli artt. 28 e ss. cod. proc. pen., sul postulato che, nel caso di specie, l'applicazione delle norme citate è inibita dalla pregressa adozione della sanzione amministrativa e dalla proposizione di opposizione, situazione obiettivamente diversa da quella — che impone lo spostamento della competenza per connessione — in cui la sanzione amministrativa, non ancora adottata dall'autorità preposta, venga irrogata dal giudice penale. 3. Disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi la competenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Parma. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente va dichiarata l'ammissibilità del proposto conflitto di competenza, in quanto l'indubbia esistenza di una situazione di stasi processuale, derivata dal rifiuto, formalmente manifestato, di due giudici a conoscere dello stesso procedimento, non appare risolvibile senza l'intervento di questa Corte. 2. Tanto premesso, ritiene il Collegio che la competenza debba essere attribuita al Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Parma.L'art. 221 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 — richiamando, pressoché pedissequamente, il testo dell'art. 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689 — disciplina la connessione obiettiva di violazioni del Codice della Strada con un reato, devolvendo al giudice penale anche la competenza sull'illecito amministrativo nei casi in cui l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione non costituente reato. Dispone, in particolare, al comma 1, che «Qualora l'esistenza di un reato dipenda dall'accertamento di una violazione non costituente reato e per questa non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta, il giudice penale competente a conoscere del reato è anche competente a decidere sulla predetta violazione e ad applicare con la sentenza di condanna la sanzione stabilita dalla legge per la violazione», mentre al comma successivo prevede, tra l'altro, che «La competenza del giudice penale in ordine alla violazione amministrativa cessa se il procedimento penale si chiude per estinzione del reato D per difetto di una condizione di procedibilità». Secondo l'interpretazione prevalsa nella giurisprudenza di legittimità civile, il giudice investito dell'opposizione ad ordinanza-ingiunzione che rilevi la connessione obiettiva per pregiudizialità della violazione amministrativa con l'accertamento dell'esistenza di un reato deve limitarsi a trasmettere gli atti al giudice competente a decidere del reato, il quale è altresì competente a decidere sulla predetta violazione (Cass. Civ., Sez. 6, ordinanza n. 5341 del 06/03/2018, Rv. 647990). Parallelamente, la giurisprudenza penale ha chiarito che può sussistere un conflitto negativo improprio di competenza tra il giudice di pace, investito della causa civile di opposizione all'ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria irrogata in relazione ad un'infrazione amministrativa, e il giudice penale, procedente per il reato ascritto all'autore della violazione, opponente in sede civile: ricorrendo siffatta ipotesi, la risoluzione del conflitto dipende dalla sussistenza dei profili di connessione individuati dall'art. 221 d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, carenti i quali deve essere affermata la competenza del giudice di pace, laddove, in caso contrario, procederà il giudice penale (Sez. 1, n. 5603 del 17/1/2008, Vesco, Rv. 238866). 3. In applicazione di questi principi, il Giudice di pace di Parma, una volta rilevata la connessione obbiettiva, ha correttamente trasmesso gli atti al giudice penale ritenendolo competente. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari, dal canto suo, lungi dal contestare la sussistenza di un rapporto di connessione tra la violazione amministrativa ed il reato oggetto del suo procedimento, ha sollevato il conflitto ritenendo condizione ostativa alla sua cognizione sugli illeciti amministrativi la permanenza in capo al Giudice di pace della cognizione funzionale in materia di opposizione all'ordinanza-ingiunzione, con conseguente necessità per detto giudice di definire preliminarmente il giudizio pendente. Trattasi di prospettiva non condivisibile atteso che, come sopra segnalato, in presenza di una connessione oggettiva tra l'illecito amministrativo e quello penale, deve operare, comunque, lo spostamento di competenza in favore del giudice penale che, una volta investito del procedimento sull'illecito amministrativo, acquista piena cognizione anche in ordine all'applicazione delle sanzioni amministrative connesse al reato, divenendo, in tal modo, unico titolare, in via esclusiva ed ab origine, del potere sanzionatorio della pubblica amministrazione, con la conseguenza — sancita a chiare lettere dalla giurisprudenza civile (Sez. 1, n. 4638 del 12/04/2000, Rv. 535604; Sez. L, n. 4462 del 13/5/1996, Rv 497579; Sez. 1, n. 9209 del 03/08/1992, Rv. 478417) — che la sua decisione prevale sull'originaria ordinanza-ingiunzione. In esito a questo percorso argomentativo, la giurisprudenza di legittimità, occupandosi di una fattispecie analoga a quella in trattazione, è pervenuta all'affermazione, che il Collegio condivide, secondo cui «Il conflitto negativo improprio di competenza insorto tra il giudice di pace, procedente nella causa civile di opposizione all'ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria irrogata in relazione ad un'infrazione amministrativa, e il giudice penale, procedente per il delitto ascritto all'opponente, deve essere risolto con l'affermazione della competenza del giudice penale qualora ricorra il presupposto della connessione oggettiva tra illecito amministrativo e illecito penale» (Sez. 1, n. 52138 del 22/11/2019, Tribunale di Udine, Rv. 278362; nello stesso senso, cfr. ancora di recente, Sez. 1, n. 27018 del 14/07/2021, Tribunale di Urbino, non massimata) 4. In base alle esposte considerazioni, deve affermarsi, in conclusione, che la competenza a conoscere del reato ascritto all'imputato spetta al Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Parma, cui vanno, conseguentemente, trasmessi gli atti, con le comunicazioni di cui all'art. 32, comma 2, cod. proc. pen.. P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Giudice per le indagini prelimin
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