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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 marzo 2017

Cassazione n. 21435/2022

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ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 25566-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, presso la Cancelleria della SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -Ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in ROMA, presso la Cancelleria della SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentate e difese dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -Controricorrenti - Nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -Intimati - avverso la sentenza n. 236/2017 emessa dalla CORTE DI APPELLO di CAGLIARI, depositata in data 28/03/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Il giudizio trae origine dalla successione testamentaria di [OSCURATO:PERSONA], deceduto in data 27/05/1982, lasciando quali eredi la moglie, [OSCURATO:PERSONA], e i nove figli, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Con il testamento pubblico ricevuto da notaio in data 23/11/1979, il defunto dispose delle sue sostanze lasciando ad ogni figlio un immobile.

Con atto di citazione innanzi al Tribunale di Cagliari, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero in giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], deducendo la lesione della propria quota di legittima e chiedendo la reintegrazione nella stessa.

Sostennero le attrici che, ai fini del calcolo della quota di legittima, dovesse essere considerata anche la metà della casa rurale donata in data 2/5/1973 dai coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al figlio Gino.

Si costituì nel giudizio [OSCURATO:PERSONA], deducendo che l'immobile non potesse essere incluso nel calcolo in quanto, per quel che rileva in sede di legittimità, la donazione era avvenuta con dispensa dall'obbligo della collazione e imputazione.

Con sentenza non definitiva, il Tribunale di Cagliari dichiarò l’apertura della successione testamentaria di [OSCURATO:PERSONA] e determinò i beni compresi nella massa ereditaria; il Tribunale sostenne che dell’asse ereditario faceva parte la metà dell’immobile donato in data 2/5/1973 dal de cuiusal figlio Gino.

Successivamente, con sentenza definitiva, il Tribunale accolse la domanda delle attrici.

In primo luogo, il Tribunale affermò che, con il testamento, il de cuius aveva disposto del suo patrimonio con legati in conto di legittima; disposta la riunione fittizia del relictum e del donatum , venne accertato che era stata lesa la quota di legittima, venne effettuata la riduzione proporzionale delle quote e disposta in favore delle attrici un conguaglio in denaro.

Avverso la sentenza di primo grado proposero appello [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].

Gli appellanti dedussero che il Tribunale aveva errato nell’interpretazione delle disposizioni testamentarie di [OSCURATO:PERSONA], qualificandole come legati in conto di legittima e non come legati in sostituzione di legittima, in quanto egli aveva disposto di tutto il suo patrimonio, con la conseguenza che i beneficiari avrebbero dovuto rinunciare ai legati prima di promuovere l’azione di riduzione.

La Corte d'appello di Cagliari, nel confermare la sentenza del Tribunale di Cagliari, per ciò che rileva in sede di legittimità, ritenne che, in mancanza di elementi che esprimessero in maniera inequivoca la volontà di attribuire un legato in sostituzione di legittima, le disposizioni testamentarie andassero interpretate come legati in conto di legittima.

Nell’interpretare la volontà del testatore, la Corte distrettuale ritenne che la circostanza che i beni fossero stati puntualmente determinati e divisi in parti molto simili rispondesse ad un’esigenza di equità.

Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA].

Hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Gli altri soggetti indicati in epigrafe sono rimasti intimati. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 279, comma 2, n. 4 c.p.c. in relazione all’ art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per avere la Corte di appello pronunciato sentenza definitiva, senza tener conto delle statuizioni della sentenza non definitiva, dalle quali non avrebbe potuto discostarsi; in particolare, la ricorrente deduce che il CTU aveva individuato un bene immobile facente parte dell’asse ereditario con i mappali 337/b e 338/b mentre nella CTU essi sarebbero stati identificati con i mappali 337 e 338, comprendendovi dei beni che non sarebbero di proprietà del de cuius.

La Corte di merito non avrebbe tenuto conto di tale errore e, con l’inclusione di altri beni, il valore dell’asse sarebbe stato superiore.

Il motivo è inammissibile sotto diversi profili.

In primo luogo, la ricorrente censura la sentenza di primo grado e non la sentenza d’appello che ad essa si sostituisce.

Inoltre, la ricorrente avrebbe dovuto impugnare la sentenza non definitiva che aveva determinato i beni facenti parte dell’asse ereditario e non la sentenza definitiva.

Ulteriore profilo di inammissibilità è costituito dalla novità del motivo, che viene proposto per la prima volta in sede di legittimità ed implica accertamenti di fatto inammissibili in questa sede.

Con il secondo motivo di ricorso, si deduce l’insufficienza della motivazione nonché la violazione e la falsa applicazione degli artt.551, 558, 560 e 1362 c.c. in relazione all’ art. 360, primo comma, n.3 c.p.c., per avere la Corte di appello qualificato le disposizioni testamentarie di [OSCURATO:PERSONA] quali legati in conto legittima e non legati in sostituzione di legittima, nonostante il testatore avesse lasciato ai propri successori la totalità del proprio patrimonio, mediante attribuzioni puntualmente determinate.

La Corte avrebbe omesso di svolgere l’indagine sulla volontà del testatore, che avrebbe inteso soddisfare integralmente il legittimario con l’attribuzione di beni senza chiamarlo all’eredità, assegnando determinati beni immobili con minime differenze di valore.

Inoltre, la Corte d’appello non avrebbe tenuto conto che, dal testo dell’atto di donazione, risultava che [OSCURATO:PERSONA] aveva ricevuto la casa rurale con dispensa da collazione, per cui egli rimaneva esonerato dall’imputazione e dal conferimento.

Il motivo non è fondato.

Secondo l'insegnamento di questa Corte, nell'interpretazione del testamento il giudice deve accertare, secondo il principio generale di ermeneutica enunciato dall'art. 1362 c.c., applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria, quale sia stata l'effettiva volontà del testatore comunque espressa, considerando congiuntamente, e in modo coordinato, l'elemento letterale e quello logico dell'atto unilaterale mortis causa , salvaguardando il rispetto del principio di conservazione del testamento (Cass. Civ., 14.10.2013, n. 23278).

Sempre dal complessivo contenuto delle disposizioni testamentarie, deve risultare se il legato sia stato attribuito in sostituzione o in conto di legittima, tenendo conto che l' inequivoca volontà del de cuius di tacitare il legittimario con l'attribuzione di determinati beni, precludendogli la possibilità di mantenere il legato e di attaccare le altre disposizioni per far valere la riserva, costituisce legato in sostituzione di legittima mentre, in difetto di tale volontà, il legato deve ritenersi "in conto" di legittima (Cass. Civ., Sez.

II, 19.11.2019, n. 30082; Cass. Civ., Sez.

II, 31.5.2018, n.13868).

Al fine della configurabilità del legato in sostituzione di legittima, occorre quindi che risulti l'intenzione del testatore di soddisfare il legittimario con l'attribuzione di beni determinati senza chiamarlo all'eredità, intenzione che, in mancanza di formule sacramentali, peraltro non richieste, può desumersi anche dal complessivo contenuto dell'atto attraverso l'opportuna indagine interpretativa, sicché, in difetto di tale volontà, il legato deve ritenersi in conto di legittima.

Lo stabilire se una disposizione testamentaria in favore di un legittimario integri un legato in sostituzione o in conto di legittima, implicando un apprezzamento dei fatti, è demandato al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se correttamente motivato (Cass. Civ. Sez.

II, 9.9.2011, n. 18583).

Nel caso di specie, parte ricorrente non ha censurato la sentenza di appello sotto il profilo della violazione dei criteri ermeneutici di cui agliart. 1362 c.c. e segg., ma ha prospettato il vizio di falsa applicazione di legge ex art. 1360 c.p.c., n. 3, allegando un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, che è esterna all'esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione.

La Corte d'appello ha motivato le ragioni in base alle quali ha ritenuto di qualificare come legato in conto di legittima le disposizioni testamentarie, ritenendo, alla stregua dell'art. 1362 c.c. che non vi fosse la volontà di tacitare i legittimari, attraverso l’attribuzione dei legati e che la circostanza che i beni fossero di valore simile rispondesse a principi di equità, a nulla rilevando che con il testamento avesse disposto della totalità del patrimonio relitto.

In definitiva, secondo l’interpretazione della volontà del testatore non risultava che con l’attribuzione dei beni il medesimo volessetacitare il legittimario, precludendogli la possibilità di mantenere il legato e di attaccare le altre disposizioni per far valere la riserva, e, in difetto di tale volontà, ha ritenuto che il legato fosse in conto di legittima (Cass. Civ. n. 13868/2018).

A fronte di questa motivata e plausibile lettura, il ricorso non censura i criteri di interpretazione della scheda testamentaria, ma contrappone una interpretazione alternativa attraverso una critica generica alla sentenza, che nega, in radice, la configurabilità del legato in conto di legittima.

A nulla rileva la circostanza che la donazione in favore di [OSCURATO:PERSONA] prevedesse la dispensa da collazione o da imputazione in quanto la dispensa dalla collazione esonera il donatario dal conferimento, ma non importa l'esclusione del bene donato dalla riunione fittizia ai fini della determinazione della porzione disponibile (ex multis Cass. Civ. sez.

II, 05/05/2022, n.14193).

Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.c. nonché degli artt. 5 e 41 D.M. n. 140/2012, in relazione all’ art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per avere la Corte di appello disposto la liquidazione dei compensi professionali in base al valore della causa e non al valore della quota spettante a ciascun erede.

Il ricorrente deduce che la Corte d’appello aveva determinato il valore della causa avendo riguardo al valore della somma domandata e non al valore della quota.

Inoltre avrebbe fatto riferimento al “doppio grado di giudizio svoltosi innanzi al Tribunale” mentre si tratterebbe di giudizio svoltosi in unico grado, definito con sentenza non definitiva e definitiva.

Il motivo è fondato.

Questa Corte ha affermato che, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato, nelle controversie aventi ad oggetto un'azione di riduzione per lesione della quota di legittima, il valore della causa non è quello della massa attiva ex art. 12 c.p.c., ma quello della quota in contestazione, applicandosi analogicamente la disciplina dettata per i giudizi di divisione dall'art. 6 del d.m. n. 127 del 2004, in quanto tale norma è diretta a collegare il valore della causa all'interesse in concreto perseguito dalla parte (Cass. Civ, sez.

II del 09/01/2020, n.195). il motivo va, pertanto, accolto.

La sentenza impugnata va cassata con rinvio innanzi alla Corte d’appello di Cagliari in diversa composizione, che applicherà i citati principi di diritto e regolerà le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M. accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo ed il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 25566-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, presso la Cancelleria della SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -Ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliate in ROMA, presso la Cancelleria della SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentate e difese dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -Controricorrenti - Nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -Intimati - avverso la sentenza n. 236/2017 emessa dalla CORTE DI APPELLO di CAGLIARI, depositata in data 28/03/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Il giudizio trae origine dalla successione testamentaria di [OSCURATO:PERSONA], deceduto in data 27/05/1982, lasciando quali eredi la moglie, [OSCURATO:PERSONA], e i nove figli, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Con il testamento pubblico ricevuto da notaio in data 23/11/1979, il defunto dispose delle sue sostanze lasciando ad ogni figlio un immobile. Con atto di citazione innanzi al Tribunale di Cagliari, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] convennero in giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], deducendo la lesione della propria quota di legittima e chiedendo la reintegrazione nella stessa. Sostennero le attrici che, ai fini del calcolo della quota di legittima, dovesse essere considerata anche la metà della casa rurale donata in data 2/5/1973 dai coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al figlio Gino. Si costituì nel giudizio [OSCURATO:PERSONA], deducendo che l'immobile non potesse essere incluso nel calcolo in quanto, per quel che rileva in sede di legittimità, la donazione era avvenuta con dispensa dall'obbligo della collazione e imputazione. Con sentenza non definitiva, il Tribunale di Cagliari dichiarò l’apertura della successione testamentaria di [OSCURATO:PERSONA] e determinò i beni compresi nella massa ereditaria; il Tribunale sostenne che dell’asse ereditario faceva parte la metà dell’immobile donato in data 2/5/1973 dal de cuiusal figlio Gino. Successivamente, con sentenza definitiva, il Tribunale accolse la domanda delle attrici. In primo luogo, il Tribunale affermò che, con il testamento, il de cuius aveva disposto del suo patrimonio con legati in conto di legittima; disposta la riunione fittizia del relictum e del donatum , venne accertato che era stata lesa la quota di legittima, venne effettuata la riduzione proporzionale delle quote e disposta in favore delle attrici un conguaglio in denaro. Avverso la sentenza di primo grado proposero appello [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. Gli appellanti dedussero che il Tribunale aveva errato nell’interpretazione delle disposizioni testamentarie di [OSCURATO:PERSONA], qualificandole come legati in conto di legittima e non come legati in sostituzione di legittima, in quanto egli aveva disposto di tutto il suo patrimonio, con la conseguenza che i beneficiari avrebbero dovuto rinunciare ai legati prima di promuovere l’azione di riduzione. La Corte d'appello di Cagliari, nel confermare la sentenza del Tribunale di Cagliari, per ciò che rileva in sede di legittimità, ritenne che, in mancanza di elementi che esprimessero in maniera inequivoca la volontà di attribuire un legato in sostituzione di legittima, le disposizioni testamentarie andassero interpretate come legati in conto di legittima. Nell’interpretare la volontà del testatore, la Corte distrettuale ritenne che la circostanza che i beni fossero stati puntualmente determinati e divisi in parti molto simili rispondesse ad un’esigenza di equità. Avverso la sentenza d’appello ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA]. Hanno resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Gli altri soggetti indicati in epigrafe sono rimasti intimati. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e la falsa applicazione dell’art. 279, comma 2, n. 4 c.p.c. in relazione all’ art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per avere la Corte di appello pronunciato sentenza definitiva, senza tener conto delle statuizioni della sentenza non definitiva, dalle quali non avrebbe potuto discostarsi; in particolare, la ricorrente deduce che il CTU aveva individuato un bene immobile facente parte dell’asse ereditario con i mappali 337/b e 338/b mentre nella CTU essi sarebbero stati identificati con i mappali 337 e 338, comprendendovi dei beni che non sarebbero di proprietà del de cuius. La Corte di merito non avrebbe tenuto conto di tale errore e, con l’inclusione di altri beni, il valore dell’asse sarebbe stato superiore. Il motivo è inammissibile sotto diversi profili. In primo luogo, la ricorrente censura la sentenza di primo grado e non la sentenza d’appello che ad essa si sostituisce. Inoltre, la ricorrente avrebbe dovuto impugnare la sentenza non definitiva che aveva determinato i beni facenti parte dell’asse ereditario e non la sentenza definitiva. Ulteriore profilo di inammissibilità è costituito dalla novità del motivo, che viene proposto per la prima volta in sede di legittimità ed implica accertamenti di fatto inammissibili in questa sede. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce l’insufficienza della motivazione nonché la violazione e la falsa applicazione degli artt.551, 558, 560 e 1362 c.c. in relazione all’ art. 360, primo comma, n.3 c.p.c., per avere la Corte di appello qualificato le disposizioni testamentarie di [OSCURATO:PERSONA] quali legati in conto legittima e non legati in sostituzione di legittima, nonostante il testatore avesse lasciato ai propri successori la totalità del proprio patrimonio, mediante attribuzioni puntualmente determinate. La Corte avrebbe omesso di svolgere l’indagine sulla volontà del testatore, che avrebbe inteso soddisfare integralmente il legittimario con l’attribuzione di beni senza chiamarlo all’eredità, assegnando determinati beni immobili con minime differenze di valore. Inoltre, la Corte d’appello non avrebbe tenuto conto che, dal testo dell’atto di donazione, risultava che [OSCURATO:PERSONA] aveva ricevuto la casa rurale con dispensa da collazione, per cui egli rimaneva esonerato dall’imputazione e dal conferimento. Il motivo non è fondato. Secondo l'insegnamento di questa Corte, nell'interpretazione del testamento il giudice deve accertare, secondo il principio generale di ermeneutica enunciato dall'art. 1362 c.c., applicabile, con gli opportuni adattamenti, anche in materia testamentaria, quale sia stata l'effettiva volontà del testatore comunque espressa, considerando congiuntamente, e in modo coordinato, l'elemento letterale e quello logico dell'atto unilaterale mortis causa , salvaguardando il rispetto del principio di conservazione del testamento (Cass. Civ., 14.10.2013, n. 23278). Sempre dal complessivo contenuto delle disposizioni testamentarie, deve risultare se il legato sia stato attribuito in sostituzione o in conto di legittima, tenendo conto che l' inequivoca volontà del de cuius di tacitare il legittimario con l'attribuzione di determinati beni, precludendogli la possibilità di mantenere il legato e di attaccare le altre disposizioni per far valere la riserva, costituisce legato in sostituzione di legittima mentre, in difetto di tale volontà, il legato deve ritenersi "in conto" di legittima (Cass. Civ., Sez. II, 19.11.2019, n. 30082; Cass. Civ., Sez. II, 31.5.2018, n.13868). Al fine della configurabilità del legato in sostituzione di legittima, occorre quindi che risulti l'intenzione del testatore di soddisfare il legittimario con l'attribuzione di beni determinati senza chiamarlo all'eredità, intenzione che, in mancanza di formule sacramentali, peraltro non richieste, può desumersi anche dal complessivo contenuto dell'atto attraverso l'opportuna indagine interpretativa, sicché, in difetto di tale volontà, il legato deve ritenersi in conto di legittima. Lo stabilire se una disposizione testamentaria in favore di un legittimario integri un legato in sostituzione o in conto di legittima, implicando un apprezzamento dei fatti, è demandato al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se correttamente motivato (Cass. Civ. Sez. II, 9.9.2011, n. 18583). Nel caso di specie, parte ricorrente non ha censurato la sentenza di appello sotto il profilo della violazione dei criteri ermeneutici di cui agliart. 1362 c.c. e segg., ma ha prospettato il vizio di falsa applicazione di legge ex art. 1360 c.p.c., n. 3, allegando un'erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa, che è esterna all'esatta interpretazione della norma di legge e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, sotto l'aspetto del vizio di motivazione. La Corte d'appello ha motivato le ragioni in base alle quali ha ritenuto di qualificare come legato in conto di legittima le disposizioni testamentarie, ritenendo, alla stregua dell'art. 1362 c.c. che non vi fosse la volontà di tacitare i legittimari, attraverso l’attribuzione dei legati e che la circostanza che i beni fossero di valore simile rispondesse a principi di equità, a nulla rilevando che con il testamento avesse disposto della totalità del patrimonio relitto. In definitiva, secondo l’interpretazione della volontà del testatore non risultava che con l’attribuzione dei beni il medesimo volessetacitare il legittimario, precludendogli la possibilità di mantenere il legato e di attaccare le altre disposizioni per far valere la riserva, e, in difetto di tale volontà, ha ritenuto che il legato fosse in conto di legittima (Cass. Civ. n. 13868/2018). A fronte di questa motivata e plausibile lettura, il ricorso non censura i criteri di interpretazione della scheda testamentaria, ma contrappone una interpretazione alternativa attraverso una critica generica alla sentenza, che nega, in radice, la configurabilità del legato in conto di legittima. A nulla rileva la circostanza che la donazione in favore di [OSCURATO:PERSONA] prevedesse la dispensa da collazione o da imputazione in quanto la dispensa dalla collazione esonera il donatario dal conferimento, ma non importa l'esclusione del bene donato dalla riunione fittizia ai fini della determinazione della porzione disponibile (ex multis Cass. Civ. sez. II, 05/05/2022, n.14193). Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione e la falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.c. nonché degli artt. 5 e 41 D.M. n. 140/2012, in relazione all’ art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., per avere la Corte di appello disposto la liquidazione dei compensi professionali in base al valore della causa e non al valore della quota spettante a ciascun erede. Il ricorrente deduce che la Corte d’appello aveva determinato il valore della causa avendo riguardo al valore della somma domandata e non al valore della quota. Inoltre avrebbe fatto riferimento al “doppio grado di giudizio svoltosi innanzi al Tribunale” mentre si tratterebbe di giudizio svoltosi in unico grado, definito con sentenza non definitiva e definitiva. Il motivo è fondato. Questa Corte ha affermato che, ai fini della liquidazione degli onorari di avvocato, nelle controversie aventi ad oggetto un'azione di riduzione per lesione della quota di legittima, il valore della causa non è quello della massa attiva ex art. 12 c.p.c., ma quello della quota in contestazione, applicandosi analogicamente la disciplina dettata per i giudizi di divisione dall'art. 6 del d.m. n. 127 del 2004, in quanto tale norma è diretta a collegare il valore della causa all'interesse in concreto perseguito dalla parte (Cass. Civ, sez. II del 09/01/2020, n.195). il motivo va, pertanto, accolto. La sentenza impugnata va cassata con rinvio innanzi alla Corte d’appello di Cagliari in diversa composizione, che applicherà i citati principi di diritto e regolerà le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. accoglie il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo ed il secondo, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e r
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