CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 settembre 2026
Cassazione n. 25574/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Comune [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado dellaCampania n. 5558/2023 depositata il 11/10/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 25084/2023Numero sezionale 5714/2026Numero di raccolta generale 25574/2026Data pubblicazione 19/09/20261. La società contribuente aveva ricevuto dal Comune richieste dipagamento della TARI relative agli anni di imposta 2018 e 2019,rispettivamente per gli importi di euro 38.405,00 ed euro 36.103,00,formalizzate negli avvisi di pagamento n. 14763 e n. 12871. Tali attiavevano ad oggetto il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e sifondavano sull’assoggettamento a tributo di una superficie complessivasignificativamente superiore a quella che la contribuente ritenevaeffettivamente imponibile, con conseguente contestazione, da parte dellasocietà, dell’insussistenza del presupposto impositivo, dell’errore logico e dicalcolo, nonché della duplicazione dell’imposta.Il Comune aveva proceduto alla notifica del sollecito di pagamento n.14763 relativo all’annualità 2018 in data 20 marzo 2019, mediante postaelettronica certificata e del sollecito di pagamento n. 12871 relativoall’annualità 2019 notificato in data 30 dicembre 2020, con notificaperfezionata il 9 gennaio 2021 ai sensi dell’art. 140 c.p.c.Successivamente, in data 16 marzo 2021, l’ente locale trasmettevaalla società, sempre a mezzo PEC, una comunicazione contenente copia deimedesimi solleciti di pagamento, che pure venivano impugnati dallacontribuente e che costituiscono l’oggetto del presente giudizio.2. Sulla base di tale ultima comunicazione, infatti, la societàcontribuente proponeva ricorso, notificato il 26 aprile 2021, dinanzi allaCommissione Tributaria Provinciale di Napoli avverso i suindicati avvisi dipagamento TARI per gli anni 2018 e 2019, deducendone la nullità per vizisostanziali e formali.Il Comune di Pozzuoli si costituiva, eccependo preliminarmentel’inammissibilità del ricorso per tardività, sul presupposto che gli atti eranostati già ritualmente notificati alla predette date e che, pertanto, il terminedi sessanta giorni di cui all’art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 era decorso.3. Con sentenza n. 8090/2022, depositata il 29 luglio 2022, laCommissione Tributaria Provinciale di Napoli dichiarava inammissibile ilNumero registro generale 25084/2023Numero sezionale 5714/2026Numero di raccolta generale 25574/2026Data pubblicazione 19/09/2026ricorso della società, ritenendo che l’impugnazione fosse stata propostaoltre i termini di legge, in quanto riferita ad atti già notificati in precedenza,e aveva compensato le spese di lite.4. Avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. proponeva appello dinanzialla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania,deducendo, da un lato, la nullità della sentenza di primo grado per omessae apparente motivazione e, dall’altro, l’erroneità della declaratoria diinammissibilità, sostenendo che i primi solleciti di pagamento avrebberoavuto natura di atti atipici e che la comunicazione PEC del 16 marzo 2021avrebbe comunque riaperto i termini per l’impugnazione. Nel merito, lasocietà ribadiva le censure relative all’assenza del presupposto impositivo ealla duplicazione della TARI, richiamando anche precedenti decisionifavorevoli ottenute per annualità diverse.5. Con sentenza n. 5558/2023, depositata l’11 ottobre 2023, la Cortedi Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania ha rigettatol’appello, confermando integralmente la decisione di primo grado che (comedetto) aveva ritenuto inammissibile il ricorso per sua tardività.6. Avverso la suddetta sentenza di gravame la società contribuenteha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui ha resistito concontroricorso l’amministrazione comunale.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il Comune di Pozzuoli ha eccepito, in via prioritaria, l’inammissibilitàdel ricorso per cassazione per violazione del principio di autosufficienza, aisensi dell’art. 366, secondo comma, n. 6, c.p.c., nonché la suaimprocedibilità per mancato deposito degli atti rilevanti del giudizio dimerito, ai sensi dell’art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c. In particolare, ilcontroricorrente ha dedotto che la società ricorrente, pur denunciando unerror in procedendo, non ha ritrascritto né localizzato nel ricorso percassazione le parti essenziali del ricorso introduttivo e dell’atto di appello,impedendo alla Corte di verificare se le censure siano state effettivamenteNumero registro generale 25084/2023Numero sezionale 5714/2026Numero di raccolta generale 25574/2026Data pubblicazione 19/09/2026e tempestivamente proposte nei precedenti gradi di giudizio, conconseguente violazione del principio di autosufficienza e improcedibilitàdell’impugnazione.1.1. Le eccezioni non meritano accoglimento.Le censure mosse dalla ricorrente risultano, infatti, pacificamenteformulate dalla parte e chiaramente riportate nella sentenza oggetto diimpugnazione, sicché la formulazione del motivo è idonea e rispondente aiprecetti degli art. 366 e 369 c.p.c. Gli atti, inoltre, sono allegati al fascicoloe ritualmente citati. Come, del resto, riconosce lo stesso Comune nella partein cui dà conto del fatto che “il ricorso introduttivo già contiene unacorpulenta ricostruzione dello svolgimento dei fatti per entrambi i gradi digiudizio, talvolte con l’integrale riproduzione di parte degli atti difensivi deigiudizi di merito”.2. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la nullità della sentenzaper motivazione apparente in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4c.p.c.La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. censura la sentenza della Corte di GiustiziaTributaria di secondo grado della Campania assumendo che essa sarebbeaffetta da motivazione meramente apparente, in violazione dell’art. 36,comma 2, n. 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 132, secondo comma,n. 4, c.p.c. e dell’art. 111, sesto comma, Cost., poiché il giudice di appellosi sarebbe limitato a richiamare la decisione di primo grado senza esplicitarel’iter logico-giuridico seguito, rendendo incomprensibile se la decisione siastata assunta in rito o nel merito e senza confrontarsi con le specifichedoglianze proposte dall’appellante, in particolare con riferimento alladedotta notifica degli atti in data 16 marzo 2021.A tale motivo replica il Comune di Pozzuoli osservando che lamotivazione della sentenza impugnata, lungi dall’essere apparente, rendechiaramente percepibile il percorso argomentativo seguito dal giudice diappello, il quale ha condiviso la ricostruzione del primo giudice in ordine allaNumero registro generale 25084/2023Numero sezionale 5714/2026Numero di raccolta generale 25574/2026Data pubblicazione 19/09/2026tardività del ricorso introduttivo, richiamandone le ragioni in modo legittimoper relationem. Secondo il controricorrente, la sentenza dà contodell’avvenuta notificazione dei solleciti di pagamento in epoca anteriore edell’inevitabile conseguenza della inammissibilità del ricorso per decorso deltermine decadenziale, sicché non ricorre alcuna delle ipotesi di motivazioneapparente delineate dalla giurisprudenza di legittimità.3. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la nullità della sentenzaimpugnata per error in procedendo in relazione all’art. 360, primo comma,n. 4 c.p.c.La ricorrente lamenta che la Corte di merito avrebbe erroneamentedichiarato inammissibile il ricorso introduttivo per tardività, reiterandol’errore del primo giudice e fondando la decisione su una confusasovrapposizione tra inammissibilità e improcedibilità. Secondo la società, iltermine per impugnare avrebbe dovuto decorrere dalla comunicazione amezzo PEC del 16 marzo 2021, con la quale il Comune avrebbe notificato isolleciti di pagamento relativi alla TARI 2018 e 2019, sicché il ricorsoproposto il 26 aprile 2021 sarebbe stato tempestivo.Il Comune di Pozzuoli, nel controricorso, contesta radicalmente taleimpostazione, evidenziando che i solleciti di pagamento erano statiritualmente notificati in precedenza, e precisamente il 20 marzo 2019 perl’annualità 2018 e il 9 gennaio 2021 per l’annualità 2019, rispettivamente amezzo PEC e a mezzo messo comunale ex art. 140 c.p.c. La comunicazionedel 16 marzo 2021, secondo il controricorrente, aveva mero valoreinformativo e non notificatorio, sicché non poteva in alcun modo rimetterein termini la contribuente. Ne consegue che correttamente i giudici di meritohanno dichiarato l’inammissibilità del ricorso per tardività, senza incorrerein alcun error in procedendo.4. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce l’illegittimità della sentenzaimpugnata per violazione e falsa applicazione di norme di diritto eNumero registro generale 25084/2023Numero sezionale 5714/2026Numero di raccolta generale 25574/2026Data pubblicazione 19/09/2026segnatamente degli artt. 19 e 21, comma 1, d.lgs. 546/1992, in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c.La società ricorrente sostiene che la Corte di appello avrebbe erratonel ritenere non impugnabili o comunque tardivamente impugnati, i sollecitidi pagamento, trascurando la natura atipica di tali atti e la conseguentefacoltatività della loro impugnazione. Secondo la tesi difensiva, la mancataimpugnazione dei precedenti solleciti non avrebbe determinato lacristallizzazione della pretesa tributaria, sicché restava ferma la possibilitàdi impugnare quelli trasmessi con la PEC del 16 marzo 2021, nel rispettodel termine di cui all’art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992.Il Comune di Pozzuoli replica osservando che, nella fattispecie, non viè stata alcuna successione di atti diversi, ma sempre e soltanto i medesimisolleciti di pagamento, già ritualmente notificati. Anche a voler qualificaretali atti come atipici e facoltativamente impugnabili, l’eventualeimpugnazione avrebbe dovuto comunque avvenire nel rispetto dei terminidecadenziali di legge. Attribuire efficacia interruttiva o rinnovatoria allamera trasmissione del 16 marzo 2021 significherebbe, secondo ilcontroricorrente, legittimare un’indebita rimessione in termini delcontribuente, in contrasto con il sistema delle decadenze previsto dallegislatore e con i principi di certezza del diritto.5. Il ricorso, con riguardo all’avviso dell’anno 2019, va dichiaratoinammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.5.1. Il sollecito di pagamento – tale è la natura dell’atto oggiimpugnato - è atto prodromico e atipico, la cui impugnazione è facoltativa(non rientrando nelle ipotesi tassative ai sensi dell’art. 19, comma 3, deld.lgs. n. 546 del 1992), e in quanto tale non preclude la successivaimpugnazione dell’atto tipico, che, nell’atto di specie, è costituito dall’avvisodi accertamento, successivamente impugnato dalla società contribuente eall’attenzione di questa Corte nella udienza odierna.Numero registro generale 25084/2023Numero sezionale 5714/2026Numero di raccolta generale 25574/2026Data pubblicazione 19/09/2026Per l’anno 2019, infatti, è stato emanato anche l’avviso diaccertamento n. 9735/22 (basato sul sollecito n. 12871/20, oggetto dicausa), che pure è stato impugnato e per il quale pende in cassazione ilgiudizio n. 15556/25 di ruolo, anch’esso chiamato all’udienza del 10settembre 2026.In materia è stato chiarito che in tema di contenzioso tributario, lanatura tassativa dell'elencazione degli atti impugnabili, contenuta nell'art.19 del d.lgs. n. 546 del 1992, non preclude al contribuente la facoltà diimpugnare atti impositivi atipici, che portino a conoscenza le ragioni fattualie giuridiche di una ben individuata pretesa tributaria; tale facoltà, tuttavia,non esclude l'onere di impugnare successivamente l'atto impositivo tipico,per evitare il consolidamento della pretesa dell'ente impositore, tanto chel'impugnazione dell'atto tipico fa venir meno l'interesse alla decisionesull'atto impugnato in via facoltativa (Cass. n. 11841/2022, Cass. n.1213/2023 e n. 19049/24).Ciò è quanto avvenuto nel caso di specie, in cui la successivaemissione dell’atto (tipico) di accertamento per l’anno 2019 ha determinatoil venir meno dell’interesse all’impugnazione dell’atto prodromico, essendoil menzionato procedimento n. 15556/23 ad esso inerente l’unico giudizioche conta.6. Quanto all’avviso relativo all’anno 2018, la CGT2, con motivazionesintetica, ha ritenuto inammissibile il ricorso, dando conto che la notificadegli atti impugnati era stata eseguita il 16.3.21, sull’unico, logico,presupposto della sussistenza delle precedenti notifiche del 31.12.2020 e9.1.2021, di cui pure assume l’avvenuta conoscenza.Con ciò, quindi, la Corte territoriale ha implicitamente reputato, inlinea con la difesa del Comune (riportata in sentenza), che in data16.3.2021 non vennero rinotificati gli atti, ma solo comunicata la nonrateizzabilità dei relati importi.Numero registro generale 25084/2023Numero sezionale 5714/2026Numero di raccolta generale 25574/2026Data pubblicazione 19/09/20266.1. Così ricostruita la ragione decisoria, i motivi di impugnazione peril sollecito relativo all’anno 2018 non possono essere accolti perché lamotivazione della pronuncia, per come sopra ricostruita attraverso l’esamedella parte espositiva e motiva, non è apparente, giacchè – lo si ripete - haritenuto il ricorso inammissibile sul logico, non colto (dalla ricorrente),presupposto che i solleciti notificati fossero quelli portati a conoscenza il20.3.19 e 9.1.20, laddove la notifica del ricorso era avvenuta in data26.4.21, con ciò considerando (come argomentato dal Comune) che lacomunicazione del 16.3.21 non integrasse una nuova, quanto inutile,notifica di solleciti già notificati, avendo, in realtà, con essi portato aconoscenza, nell’ambito del corrispondenza intercorsa con la contribuente,solo la risposta del Comune, munita della trasmissione dei predetti solleciti,di non rateizzabilità dei relativi importi, trattandosi di avvisi non ancorascaduti.In tale contesto, le censure non sono specifiche perchè non confutanotale ratio decisoria, seguitando a sostenere che solo con la notifica del16.3.21 fossero stati portati a conoscenza i suddetti, unici, due solleciti,laddove la pronuncia impugnata si basa sulla predetta, diversa e nonsmentita, valutazione.In tale contesto, non sussiste nemmeno la dedotta violazione degliartt. 19/21 d.lgs n. 546/1992, essendo stati i solleciti in oggetto (notificatiil 20 marzo 2019 ed il 9 gennaio 2021) tardivamente impugnati il 24 aprile2021.7. Alla luce di quanto sopra illustrato consegue il rigetto del ricorso.8. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza, e sonoliquidate nella misura indicata in dispositivo.9. In conseguenza dell’esito del giudizio ricorrono i presuppostiprocessuali per dichiarare la sussistenza dei presupposti per il pagamentodi una somma pari al contributo unificato previsto per la presenteNumero registro generale 25084/2023Numero sezionale 5714/2026Numero di raccolta generale 25574/2026Data pubblicazione 19/09/2026impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30maggio 2002, n. 115. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità,che liquida in euro 5.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nellamisura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agliaccessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inseritodall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza deipresupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale,dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto peril ricorso principale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10/09/2026.Il PresidenteUgo Candia