CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39425/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2022 della CORTE APPELLO di TORINO'Elettravvise-a4e-retre udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Rilevato che, dopo la proposizione del ricorso, la ricorrente ha presentato atto di rinuncia, regolarmente sottoscritto con firma autenticata dal difensore; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per rinuncia, con procedura de plano, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 9ff/99/