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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 febbraio 2024

Cassazione n. 11807/2024

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente Ordinanza sul ricorso n. 32358/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], difesi dall'avvocatoRiccardo Rub- boli; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], difesadall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna n. 2187/2019 de l 24/07/2019.

Ascoltata la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Fatti di causa La condomina [OSCURATO:PERSONA] convienedinanzi al Tribunale di Ravenna le condomine Patrizia e [OSCURATO:PERSONA] per il ripristino dell'uso comune dello spazio condominiale delle cantine (tamponato con una parete divisoria in cartongesso daElma Morigi, dante causa delle convenute), mediante de- molizione della parete e il risarcimento del danno da mancato utilizzo della 2di 3 – 32358/2019 – 2 – 7 / 3 /202 4 ( 30 ) – [OSCURATO:PERSONA]. parte comune (si invoca l’art. 1102 c.c. e il regolamento condominiale).

Le convenute domandano in riconvenzionale l’accertamento dell’usucapione della porzione di corridoio tamponata (nel 1976).

Il Tribunale accoglieva la domanda dell’attrice con pronunciaconfermata in appello.

Ricorrono in cassazione le convenute con tre motivi.

Resiste l’attrice con controricorso.

Il consigliere delegato proponela definizione del giudizio per manifesta infondatezza del ricorso.

Le ricorrentine chiedono la decisione.

Ragioni della decisione

1. –Il primo motivo (p. 14 ss.) denuncia la violazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 2697 c.c. per la mancata ammissione delle prove testi- moniali dedotte dalle convenute tempestivamente in primo grado, ripropo- ste in appello, ricapitolate a p. 15 ss., trattandosi di prove del mutamento del diritto (per usucapione ventennale) a causa del possesso esclusivo eser- citato sull'area controversa dal 1976.Il secondo motivo (p. 18 ss.) denuncia la violazione dell’art. 116 c.p.c. per travisamento della prova, con conse- guente errata ricostruzione del fatto che ha condotto ad una violazione di legge per aver attribuito alla documentazione prodotta dall’attrice il valore di prova negativa del possesso ininterrotto ultraventennale dell'area con- troversa.Il terzo motivo (p. 26 ss.) denuncia la violazione dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. per illogicità manifesta della motivazione ove ha attribuito ef- ficacia probatoria a documenti la cui data di formazione è relativa ad un periodo irrilevante sul decorso della prescrizione acquisitiva invocata dalle convenute ed ha attribuito efficacia confessoria a documenti inerenti al con- dono edilizio dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA].

2. -La parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso in cassa- zione, datata 22/2/2024.La controricorrente ha depositato in pari data atto di adesione alla rinuncia.

Ne segue l'estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso, senza provvedimento sulle spesedel giudizio, poiché l'adesione alla rinuncia esclude tale provvedimento.

La declaratoria di estin- zione del giudizio esclude anche di dover applicare l'art. 13 co. 1 quater 3di 3 – 32358/2019 – 2 – 7 / 3 /202 4 ( 30 ) – [OSCURATO:PERSONA]. d.p.r. 115/2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (cfr. Cass 25485/2018).

In conclusione, è da dichiararel'estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso.

P.Q.M.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente Ordinanza sul ricorso n. 32358/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], difesi dall'avvocatoRiccardo Rub- boli; -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], difesadall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ; -controricorrente- [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna n. 2187/2019 de l 24/07/2019. Ascoltata la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa La condomina [OSCURATO:PERSONA] convienedinanzi al Tribunale di Ravenna le condomine Patrizia e [OSCURATO:PERSONA] per il ripristino dell'uso comune dello spazio condominiale delle cantine (tamponato con una parete divisoria in cartongesso daElma Morigi, dante causa delle convenute), mediante de- molizione della parete e il risarcimento del danno da mancato utilizzo della 2di 3 – 32358/2019 – 2 – 7 / 3 /202 4 ( 30 ) – [OSCURATO:PERSONA]. parte comune (si invoca l’art. 1102 c.c. e il regolamento condominiale). Le convenute domandano in riconvenzionale l’accertamento dell’usucapione della porzione di corridoio tamponata (nel 1976). Il Tribunale accoglieva la domanda dell’attrice con pronunciaconfermata in appello. Ricorrono in cassazione le convenute con tre motivi. Resiste l’attrice con controricorso. Il consigliere delegato proponela definizione del giudizio per manifesta infondatezza del ricorso. Le ricorrentine chiedono la decisione. Ragioni della decisione 1. –Il primo motivo (p. 14 ss.) denuncia la violazione dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 2697 c.c. per la mancata ammissione delle prove testi- moniali dedotte dalle convenute tempestivamente in primo grado, ripropo- ste in appello, ricapitolate a p. 15 ss., trattandosi di prove del mutamento del diritto (per usucapione ventennale) a causa del possesso esclusivo eser- citato sull'area controversa dal 1976.Il secondo motivo (p. 18 ss.) denuncia la violazione dell’art. 116 c.p.c. per travisamento della prova, con conse- guente errata ricostruzione del fatto che ha condotto ad una violazione di legge per aver attribuito alla documentazione prodotta dall’attrice il valore di prova negativa del possesso ininterrotto ultraventennale dell'area con- troversa.Il terzo motivo (p. 26 ss.) denuncia la violazione dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. per illogicità manifesta della motivazione ove ha attribuito ef- ficacia probatoria a documenti la cui data di formazione è relativa ad un periodo irrilevante sul decorso della prescrizione acquisitiva invocata dalle convenute ed ha attribuito efficacia confessoria a documenti inerenti al con- dono edilizio dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2. -La parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso in cassa- zione, datata 22/2/2024.La controricorrente ha depositato in pari data atto di adesione alla rinuncia. Ne segue l'estinzione del processo di cassazione per rinuncia al ricorso, senza provvedimento sulle spesedel giudizio, poiché l'adesione alla rinuncia esclude tale provvedimento. La declaratoria di estin- zione del giudizio esclude anche di dover applicare l'art. 13 co. 1 quater 3di 3 – 32358/2019 – 2 – 7 / 3 /202 4 ( 30 ) – [OSCURATO:PERSONA]. d.p.r. 115/2002, relativo all'obbligo della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al contributo unificato già versato all'atto della proposizione dell'impugnazione (cfr. Cass 25485/2018). In conclusione, è da dichiararel'estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia al ricorso. P.Q.M.
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