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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 maggio 1996

Cassazione n. 04106/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/05/1996 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/09/1989 avverso la sentenza del 12/05/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 29871/22 TRANCHITA -I- 1 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, commi 4 e 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso nell'interesse di entrambi gli imputati; Ritenuto che la prima doglianza contenuta nel ricorso per cassazione, che denunzia la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 della norma incriminatrice in relazione alla sostanza stupefacente del tipo marijuana, oltre che formulata in termini generici, non è consentita in sede di legittimità, trattandosi di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione priva di fratture logiche (v. pagg. 5 e 6); Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, relativo alla negata concessione delle attenuanti generiche, è aspecifico poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta; Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/05/1996 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 22/09/1989 avverso la sentenza del 12/05/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 29871/22 TRANCHITA -I- 1 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 73, commi 4 e 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); Esaminati i motivi di ricorso nell'interesse di entrambi gli imputati; Ritenuto che la prima doglianza contenuta nel ricorso per cassazione, che denunzia la violazione di legge e il vizio di motivazione con riguardo al mancato riconoscimento della fattispecie di cui al comma 5 della norma incriminatrice in relazione alla sostanza stupefacente del tipo marijuana, oltre che formulata in termini generici, non è consentita in sede di legittimità, trattandosi di profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte territoriale con argomenti giuridici corretti e motivazione priva di fratture logiche (v. pagg. 5 e 6); Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, relativo alla negata concessione delle attenuanti generiche, è aspecifico poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta; Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
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