CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 38610/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/06/2019 del TRIBUNALE di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA] n/\- [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Tribunale di Ancona il 4 giugno 2019, in riforma della sentenza, appellata dall'imputato, con cui il giudice di pace di Ancona il 31 marzo 2016 (decidendo in sede di rinvio dal Tribunale di Ancona - giudice dell'appello, che il 13 dicembre 2013 aveva annullato la sentenza del giudice di pace del 16 aprile 2013) ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di lesioni colpose nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per avere omesso la doverosa sorveglianza su di un cane del quale aveva il possesso, provocando la caduta a terra della persona offesa, il 5 febbraio 2011, in conseguenza condannandolo alla pena pecuniaria di giustizia, oltre al risarcimento dei danni a favore della parte civile, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato, per essere il reato estinto per prescrizione, con conferma delle statuizioni civili. 2. Ricorre per la cassazione della sentenza l'imputato, tramite difensore di fiducia, affidandosi a tre motivi, con i quali denunzia violazione di legge. 2.1. Con il primo motivo censura la violazione degli artt. 185 e 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. e conseguente nullità di entrambe le sentenze di merito. Rammentato che, avendo il giudice di pace il 7 gennaio 2016, dopo l'annullamento da parte del Tribunale per la rilevata omissione della notifica all'imputato del decreto di citazione a giudizio, disposto che la notifica all'imputato, trasferito all'estero, venisse effettuata nelle forme dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. tramite consegna al difensore, avvenuta lo stesso 7 gennaio 2016, e che, avendo la difesa eccepito la nullità della stessa, la questione era stata rigettata dal decidente all'udienza dell'Il febbraio 2016, si censura la nullità di tutti gli atti propulsivi, della notifica all'imputato, illegittimamente effettuata ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. per il (nuovo) dibattimento di primo grado, dell'ordinanza dell'Il febbraio 2016 reiettiva della questione posta dalla difesa e delle sentenze di primo e di secondo grado, avendo quest'ultima disatteso la questione posta con l'appello. Non sarebbe pertinente il richiamo giurisprudenziale (Sez. 3, n. 24575 del del 17/03/2015, Traversi ed altro, Rv. 264112) che si rinviene alla p. 5 della sentenza impugnata, in quanto trascura che l'annullamento era stato determinato proprio dalla necessità di garantire la corretta effettuazione della vocatío in iudicium, ovvero il primo atto del giudizio davanti al giudice di pace, sottolineandosi peraltro che nel rito in questione non è prevista l'emissione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari. Né potrebbe considerarsi legittimo - si assume - il ricorso alla notifica al difensore ex art. 157, comma 8- " bis, cod. proc. pen. sul presupposto della avvenuta notifica all'imputato personalmente il 9 maggio 2013, tramite servizio postale, dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado emessa il 16 aprile 2013, in quanto si tratta di sentenza annullata dal Tribunale (in funzione di giudice dell'appello) proprio per vizio "originario" della vocatio in iudicium, con conseguente impossibilità - si ritiene - di recuperare utilmente il precedente atto processuale, che appartiene ad una fase ritenuta radicalmente invalida, con regressione ad un momento logicamente e cronologicamente antecedente ad un rapporto processuale che, in realtà, non si è mai effettivamente instaurato. Si richiama giurisprudenza di legittimità stimata pertinente. 2.2. Con il secondo motivo [OSCURATO:PERSONA] lamenta la violazione dell'art. 590 cod. pen. sotto il profilo dell'obbligo di custodia dell'animale che è ricavabile dalla previsione dell'art. 672 cod. pen., non sussistendo, ad avviso del ricorrente, un obbligo di custodia del cane da parte dell'imputato in presenza della proprietaria [OSCURATO:PERSONA]. Richiamato il contenuto di p. 6 della sentenza impugnata, afferma essere erronea l'affermazione circa la sussistenza di un obbligo di custodia del cane in capo all'imputato, temporaneo possessore, pur in presenza della proprietaria, che si trovava del pari sulla spiaggia, intenta a spingere il carrozzino con a bordo il figlio piccolo. Infatti, il giudice di appello non avrebbe fatto buon governo della giurisprudenza formatasi sul testo della contravvenzione (successivamente depenalizzata) di cui all'art. 672 cod. pen., con specifico riferimento ai precedenti di legittimità di Sez. 4, n. 7032 del 12/05/1999, ric. Mariani, e di Sez. 4, n. 43018 del 12/10/2011, ric. Piazza. 2.3. Con il terzo motivo si duole, con riferimento alla p. 7 della sentenza impugnata, della ritenuta «erronea applicazione dell'art. 41 co. 1 [cod. pen.] (principio dell'equivalenza delle cause) senza accertare l'efficienza causale tra lo sfioramento dei piedi della persona offesa del cane di piccola taglia in custodia all'imputato e la caduta della stessa (e la concomitante causa dell'urto provocato dal cane di grande taglia di proprietà di terzi)» (così alla p. 7 del ricorso). Ad avviso del ricorrente, non solo dall'istruttoria sarebbe emerso che è stato il cane più grosso, di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], a far cadere la donna, e non già quello più piccolo, riconducibile a [OSCURATO:PERSONA], ma anche che la sentenza non avrebbe approfondito l'efficienza causale dell'essersi il cane più piccolo limitato ad intrufolarsi tra i piedi della persona offesa, solo sfiorandola, poiché - ed in ciò consisterebbe l'errore di diritto che si denuncia - equivalenza delle cause nell'accezione dell'art. 41 cod. pen. non significa parità delle stesse ma necessità di ciascuna causa nella produzione dell'evento. Si chiede, dunque, l'annullamento della sentenza impugnata.3.11 P.G. della S.C. di cassazione nelle conclusioni scritte del 18 maggio 2021 (ex art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella I. 18 dicembre 2020, n. 176) ha chiesto annullarsi la sentenza con rinvio al giudice di primo grado. 4. Con memoria pervenuta il 27 maggio 2021 la difesa dell'imputato ha aderito all'impostazione del P.G. ed ha insistito nella richiesta già avanzata di accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato e deve essere rigettato, per le seguenti ragioni. 2. Quanto al primo motivo, si osserva che, esaminati gli atti, cui il Collegio ha avuto diretto accesso, atteso il tipo di vizio denunziato, la ricostruzione fattuale operata dalla difesa è corretta: infatti, il Tribunale, in funzione di giudice dell'appello, ha annullato la prima sentenza del giudice di pace, rilevando la nullità della citazione a giudizio ed il giudice di pace, preso atto della non rintracciabilità sul territorio nazionale dell'imputato, dimorante, all'estero, ha disposto effettuarsi la notifica mediante consegna dell'atto al difensore di fiducia ai sensi dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen., eseguita il 7 gennaio 2016. Il ricorso a tale norma presuppone che non si sia in presenza della prima notifica in assoluto, per esserne già stata effettuata una al destinatario. Nel caso di specie si rinviene una precedente notifica personale all'imputato destinatario, avvenuta il 9 maggio 2013 tramite servizio postale, con oggetto estratto contumaciale della prima sentenza del giudice di pace, sentenza emessa il 16 aprile 2013 e che è stata annullata. 2.1.1n conseguenza, la domanda cui occorre fornire, risposta è la seguente: se un atto procedimentale (l'avvenuta notifica personale all'imputato) avvenuto in un processo di merito dichiarato nullo per difetto di instaurazione del contraddittorio possa o meno essere "recuperato" come - legittimo - antecedente che valga da presupposto per l'utile ricorso nel rinnovato processo di merito all'art. 157, co. 8-bis cod. proc. pen. Offre risposta affermativa al quesito la sentenza impugnata, che alla p. 3 richiama il precedente di Sez. 3, n. 24575 del 17/03/2015, Traversi ed altro, Rv. 264112, secondo cui «L'art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen., concernente il regime delle notificazioni successive alla prima, riguarda l'intero processo e non già ogni grado di giudizio, sicché non occorre individuare per ciascuna fase processuale una "prima" notificazione rispetto alla quale possa, poi, trovare attuazione la nuova disciplina; né può considerarsi come "prima notificazione" all'imputato non detenuto, la prima notificazione effettuata dopo la scarcerazione a soggetto che aveva ricevuto le precedenti notifiche, nell'ambito dello stesso procedimento, versando nella condizione di detenuto. (Nella specie, il ricorrente aveva dedotto di non essere stato a conoscenza dello svolgimento del giudizio di rinvio in grado di appello, per il quale il decreto di citazione a giudizio era stato notificato ai sensi dell'art. 157, comma otto bis, cod. proc. pen.)». Nello stesso senso si rinvengono le ulteriori pronunzie di legittimità: Sez. 6, n. 19764 del 16/04/2013, G., Rv. 256233, secondo cui «L'art. 157, comma ottavo bis, cod. proc. pen., concernente il regime delle notificazioni successive alla prima, riguarda l'intero processo e non già ogni grado di giudizio, sicché non occorre individuare per ciascuna fase processuale una "prima" notificazione rispetto alla quale possa, poi, trovare attuazione la nuova disciplina»; Sez. 5, n. 13310 del 14/02/2013, L., Rv. 254982, secondo cui «Per "prima notificazione" a seguito della quale può procedersi a notificare mediante consegna al difensore di fiducia ai sensi dell'art. 157, comma ottavo-bis, cod. proc. pen., deve intendersi solo quella relativa al primo atto del procedimento, e non anche quella relativa al primo atto di ogni grado di giudizio»; Sez. 5, n. 38136 del 25/05/2006, Bertone e altro, Rv. 235976, secondo cui «L'art. 157, comma ottavo bis cod. proc. pen. (introdotto dall'art. 2 del D.L. 21 febbraio 2005 n. 17 conv. nella L. 22 aprile 2005 n. 60), concernente il regime delle notificazioni successive alla prima, riguarda l'intero processo e non già ogni grado di giudizio, sicché non occorre individuare per ciascuna fase processuale una "prima" notificazione rispetto alla quale possa, poi, trovare attuazione la nuova disciplina» (in termini, Sez. 6, n. 43791 del 10/07/2008, Giglia, Rv. 242039). Si tratta, dunque, di affermazione costante cui occorre dare ulteriormente continuità, in quanto una diversa lettura (come opportunamente precisato da Sez. 5, n. 13310 del 14/02/2013, L., cit., sub n. 1.2. del "considerato in diritto", p. 3) «è destituita di qualsiasi fondamento, risultando in contrasto sia con la lettera della norma, sia con la sua ratio, tesa alla semplificazione delle procedure di notifica una volta accertato che il rapporto informativo sulla pendenza del procedimento nei confronti del medesimo imputato si è correttamente instaurato ed egli abbia assunto l'iniziativa di costituire un difensore di sua fiducia. Del resto mal si comprende quale sarebbe la ragione sottesa alla ripetizione della sequenza descritta in ogni grado di giudizio, non sussistendo più, una volta eseguita la prima notifica del procedimento, l'esigenza di un accertamento circa l'effettiva consapevolezza da parte dell'imputato dell'esistenza dello stesso al fine di garantire il concreto esercizio dei diritti di difesa», essendosi altresì puntualizzato da parte della S.C. che la soluzione prescelta dal legislatore è tesa a garantire la ragionevole durata del processo senza incidere sui diritti di difesa (Sez. 5, n. 38136 del 25/05/2006, Bertone e altro, cit., sub n. 2 dei "motivi della decisione, p. 3) ed anche (Sez. 6, n. 43791 del 10/07/2008, Giglia, cit., sub n. VII della motivazione, pp. 6-7) che è conforme «al sistema procedurale nel suo complesso, che per quanto riguarda il regime delle notificazioni non si differenzia in relazione alla fase processuale, ma anche alla ragione logica della norma, fondata sul carattere fiduciario della difesa a garanzia anche della posizione dell'imputato, una volta acquisita con la notificazione del primo atto processuale la certezza della sua conoscenza della pendenza del processo. Secondo la sua ratio la norma dell'art. 157 c.p.p., comma 8 bis si inserisce pertanto nel sistema, unificando il regime delle notificazioni sulla difesa di fiducia e senza per questo sminuire la funzione della notificazione dell'atto introduttivo del processo all'imputato». In conseguenza, la differente lettura dell'art. 157, comma 8-bis, cod. proc. pen. proposta dalla difesa - e fatta propria dal P.G. - non può essere condivisa, non avendo senso (né essendo prescritto da alcuna norma) andare ad individuare una "prima" notificazione per ciascuna fase processuale, ma essendo sufficiente individuare, per così dire, una "primissima" notificazione regolarmente effettuata nel processo considerato nel suo insieme. Del resto, l'art. 185, comma 1, cod. proc. pen. prevede che «La nullità di un atto rende invalidi gli atti consecutivi che dipendono da quello dichiarato nullo»: si tratta della nullità c.d. derivata, la cui nozione è stata già da tempo precisata dalla S.C., nel senso che «Ai fini della configurabilità della nullità derivata, è necessario che gli atti successivi all'atto dichiarato nullo siano con esso in rapporto di derivazione, cioè in rapporto di dipendenza reale ed effettiva e non soltanto accidentale od occasionale, nel senso che l'atto dichiarato nullo deve costituire la premessa logica e giuridica degli atti successivi, per modo che, cadendo tale premessa, deve necessariamente venir meno anche la validità degli atti che ne conseguono» (Sez. 1, n. 3466 del 30/09/1991, Giannuzzi, Rv. 188459) e successivamente, negli stessi termini, opportunamente ribadita (Sez. 4, n. 38122 del 15/05/2013, Guacci e altri, Rv. 256829). Alla luce di tale - condivisibile - puntualizzazione, deve osservarsi che l'atto che la difesa ricorrente assume essere nullo e comunque privo di qualsiasi valore perché cronologicamente successivo (notifica del 9 maggio 2013) rispetto ad un altro in effetti dichiarato nullo (sentenza del 16 aprile 2013), a ben vedere, non costituisce in alcun modo indispensabile premessa logica e giuridica della sentenza dichiarata nulla. Ed invero il 9 maggio 2013 è stato recapitato personalmente all'imputato l'estratto contumaciale contenente gli estremi informativi essenziali della sentenza emessa il 16 aprile 2013, che sarebbe stata dichiarata nulla il 13 dicembre 2013: tuttavia, la declaratoria di nullità non è idonea ad eliminare il risultato della notifica - si ribadisce - correttamente effettata nei confronti del destinatario, metterlo cioè a sicura conoscenza, quantomeno, della esistenza di un processo nei suoi confronti e dell'accusa che gli è mossa, dati di realtà che non possono certo essere ritenuti travolti dalla decisione processuale di cui si è detto. 2.2.In altre parole, risultando pacifico avere [OSCURATO:PERSONA] ricevuto personalmente il 9 maggio 2013 un atto del procedimento, in particolare l'estratto contumaciale della sentenza del giudice di pace, non può certo sostenersi che l'imputato non abbia avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo a suo carico né dell'accusa elevata nei suoi confronti, elementi indispensabili per fornire risposta alla domanda da cui si era partiti: ebbene, un atto procedimentale (l'avvenuta notifica personale all'imputato dell'estratto contumaciale della sentenza) avvenuto in un processo di merito poi dichiarato nullo per difetto di instaurazione del contraddittorio può, per le ragioni esposte, valere come legittimo antecedente valevole quale presupposto per l'utile ricorso nel rinnovato processo di merito all'art. 157, co. 8-bis cod. proc. pen. 3. Quanto al secondo motivo di ricorso, esso è manifestamente infondato. La sentenza impugnata, infatti, alle pp. 3 e 6-7, ha spiegato che la proprietaria dell'animale, [OSCURATO:PERSONA], compagna di [OSCURATO:PERSONA], pur presente sulla spiaggia, non era in grado di esercitare personalmente la vigilanza sul cane, in quanto intenta a spingere sulla battigia il passeggino con il figlio piccolo: in conseguenza, la signoria di fatto era esercitata dall'imputato, che non ha tenuto il cane al guinzaglio in presenza di un altro cane e di altre persone. Si tratta di motivazione congrua e logica, con la quale il ricorrente non si confronta adeguatamente (non tiene conto dell'emerso contemporaneo impegno della proprietaria), ed in linea con il tradizionale principio di diritto, che va senz'altro ribadito, secondo cui «L'obbligo di custodia di un animale sorge ogni qualvolta sussista una relazione di semplice detenzione, anche solo materiale e di fatto tra l'animale e una data persona, non essendo necessario un rapporto di proprietà in senso civilistico» (Sez. 4, n. 51448 del 17/10/2017, Polito, Rv. 271329; v. già Sez. 4, n. 34813 del 02/07/2010, Vallone, Rv. 248090; Sez. 4, n. 599 del 16/12/1998, dep. 1999 [OSCURATO:PERSONA], Rv. 212404). 4.Anche il terzo motivo risulta manifestamente infondato.Sotto l'apparente evocazione della categoria della violazione di legge (art.41 cod. pen.), il motivo mira, in realtà, ad accreditare una ricostruzione dei fatti difforme rispetto a quella concordemente effettuata dai giudici di merito, secondo i quali dall'istruttoria testimoniale è emerso che era stato il cane di taglia più piccola, intento a giocare con l'altro, più grande, a far cadere la donna (v. pp. 7-8 della sentenza impugnata). 5.Consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente, per legge (art.616 cod. proc. pen.), al pagamento delle spese processuali.