CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14170/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe e con la quale è stato condannato per il reato previsto dall'art.73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. L'unico motivo di ricorso, attinente alla contestazione della responsabilità dell'imputato, è inammissibile in quanto meramente reiterativo di argomentazioni già proposte con l'atto di appello. Difatti, in relazione alla contestazione attinente all'effettiva natura drogante della sostanza in sequestro, ha fatto coerente applicazione del principio in base al quale ai fini della configurabilità di una delle condotte di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, non è indispensabile un accertamento peritale della qualità e quantità della sostanza stupefacente, ancorché sequestrata, potendo risultare sufficiente anche il solo narcotest, a condizione che il giudice fornisca adeguata motivazione in merito alla sussistenza di elementi univocamente significativi della tipologia ed entità di detta sostanza (Sez. 6, n. 40044 del 29/09/2022, Pataffio, Rv. 283942-02); nel caso di specie, pur non ritenendosi elemento sufficiente il solo dato della scelta dell'abbreviato valorizzato dalla Corte precedente, deve evidenziarsi come la motivazione sia comunque da ritenere congrua alla luce dell'esiguità della sostanza in sequestro e della conseguente idoneità del solo narcotest a provarne l'efficacia stupefacente, nei limiti di un'ipotesi ricondotta a quella di rango lieve. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. P.Q.MCAP,..C- r, • ER 7 2026 [OSCURATO:PERSONA]