CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 29893/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/02/2020 della Corte d'appello di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; letta la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che, riportandosi al ricorso e alla memoria depositata, ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza del 26/04/2018 del Tribunale di Fermo, confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di truffa aggravata dall'avere cagionato alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante gravità, rideterminando, però, la pena irrogata dal Tribunale. [OSCURATO:PERSONA] era contestato di avere, in concorso con [OSCURATO:PERSONA] e con [OSCURATO:PERSONA], con artifici e raggiri consistiti nel consegnare a [OSCURATO:PERSONA] in pagamento di un'autovettura quattro assegni circolari per un totale di C 35.000,00 falsi e rimasti, perciò, non pagati, indotto in errore lo stesso [OSCURATO:PERSONA], il quale consegnava loro l'autovettura, così procurandosi un ingiusto profitto con corrispondente danno di rilevante gravità. 2. Avverso tale sentenza della Corte d'appello di Ancona, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, affidato a tre motivi. 2.1. Con il primo motivo, la ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la «[m]ancanza della motivazione risultante dal testo della sentenza impugnata, in punto di partecipazione alle condotte». La ricorrente lamenta che la sentenza impugnata non ha motivato con riguardo alla propria presenza fisica alla compravendita dell'autovettura; presenza, in realtà, non dimostrata, atteso che, come rappresentato nell'atto di appello e nella memoria depositata il 15 gennaio 2020, «le sole firme sugli atti di compravendita non avvenendo in presenza di pubblici ufficiali non offrono la certezza dell'identità delle parti». 2.2. Con il secondo motivo, la ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., l'«illogicità della motivazione risultante dal testo della sentenza impugnata, in punto di dolo». Premesso che la sentenza impugnata ha ritenuto il dolo del reato in ragione, oltre che della propria (contestata) presenza alla compravendita, dei fatti che l'autovettura veniva a lei intestata e veniva da lei rivenduta il giorno successivo all'acquisto dal [OSCURATO:PERSONA], la ricorrente rappresenta che «l'intestazione di un'auto, soprattutto se solo per un giorno, può essere fittizia e rappresenta il modo in cui gli autori della truffa cercano di non esporsi. Quindi la circostanza che l'auto viene rivenduta il giorno dopo lungi dal dimostrare la partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] può essere invece indizio della sua estraneità». 2.3. Con il terzo motivo, la ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la «mancanza e contraddittorietà della motivazione risultante dal testo della sentenza impugnata, in punto di calcolo della pena». Lamenta il carattere meramente apparente della motivazione della sentenza impugnata con riguardo alla determinazione sia della pena base di anni due di reclusione ed C 300,00 di multa, considerato che essa è «così superiore rispetto al minimo edittale», sia all'applicazione della la recidiva (reiterata e infraquinquennale) nella misura di due terzi di detta pena base; aumento, altresì, contraddittorio, avendo la Corte d'appello ritenuto la sproporzione, rispetto «alla effettiva entità del fatto», della pena inflitta dal Tribunale di Fermo. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I primi due motivi - i quali, attenendo entrambi all'affermazione di responsabilità dell'imputata, possono essere esaminati congiuntamente - sono inammissibili. 1.1. Costituisce un principio pacificamente accolto dalla Corte di cassazione quello secondo cui, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali a imporre una diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747- 01; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01). 1.2. Rammentato tale consolidato principio, con riguardo, specificamente, al primo motivo, l'inammissibilità di esso discende, in radice, dalla sua novità, atteso che, nel proprio atto di appello, la ricorrente aveva espressamente riconosciuto di essere stata presente alla compravendita dell'autovettura (pag. 4: come dichiarato da [OSCURATO:PERSONA] nella sua acquisita querela, «in occasione del passaggio di proprietà dell'autovettura la persona offesa incontrava per la prima ed ultima volta t/, la [OSCURATO:PERSONA]»; pag. 5: «[l]a partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] alla consegna degli assegni è riassumibile nella mera presenza in loco della stessa»). Ciò rilevato, la Corte d'appello di Ancona ha ritenuto la consapevole partecipazione della [OSCURATO:PERSONA] alla truffa sulla scorta di questi elementi: la presenza dell'imputata (anche riconosciuta, come si è detto, nell'atto di appello della [OSCURATO:PERSONA]) all'acquisto dell'autovettura dietro la consegna dei falsi assegni circolari; l'intestazione dell'autovettura alla [OSCURATO:PERSONA]; la cessione dell'autovettura, da parte della stessa [OSCURATO:PERSONA], il giorno successivo all'acquisto. Si tratta di una motivazione priva di contraddizioni o illogicità, non essendo evidentemente ravvisabile alcuna illogicità, tanto meno manifesta, nel ritenere che chi sia stato presente all'acquisto di un bene in pagamento del quale siano stati consegnati degli assegni falsi, si sia intestato tale bene e lo abbia immediatamente rivenduto (il giorno successivo all'acquisto) fosse partecipe, e consapevole, del negozio illecito. Illogica appare invece la prospettazione difensiva, avanzata con il secondo motivo, della «fittizietà» dell'intestazione dell'autovettura all'imputata, non essendo dato comprendere come possa reputarsi «fittizia» e «rappresenta[re] il modo in cui gli autori della truffa cercano di non esporsi» l'acquisto di un bene da parte di una persona (la [OSCURATO:PERSONA]) fisicamente presente alla compravendita. Da quanto precede, discende l'inammissibilità dei motivi, atteso che essi, nella sostanza, finiscono per evidenziare ragioni in fatto già compiutamente e logicamente valutate dal giudice del merito e una diversa valutazione delle stesse ragioni, ciò che è inammissibile in questa sede di legittimità. 2. Il secondo motivo è inammissibile. 2.1. Quanto 6f/dedotto vizio di motivazione della sentenza impugnata in punto di determinazione della pena base, la giurisprudenza di questa Corte è costante nell'affermare che la determinazione della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (tra le tante, Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283-01). Anche successivamente, è stato ribadito che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01). Con la precisazione che la media edittale deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale e aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288-01). 2.2. Nel caso di specie, la pena base irrogata di due anni di reclusione ed € 300,00 di multa è di poco superiore alla media edittale della pena per il delitto di cui all'art. 640 cod. pen. (pari a un anno e nove mesi di reclusione ed € 541,50 di multa), con la conseguenza che l'obbligo di motivazione ben può ritenersi assolto dalla Corte d'appello mediante l'espressione, da essa utilizzata, pena «congrua e meglio commisurata [rispetto alla più elevata pena che era stata irrogata dal Tribunale di Fermo] ai criteri tutti di cui all'art. 133 c.p.», la quale dà conto, appunto, dell'impiego dei criteri di cui a tale articolo.2.3. Quanto al dedotto vizio di motivazione della sentenza impugnata in punto di applicazione della recidiva (reiterata e infraquinquennale), la Corte di cassazione ha affermato il principio che è richiesta al giudice una specifica motivazione sia che egli affermi sia che escluda la sussistenza della stessa (Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Franco, Rv. 274782-01). In motivazione, la Corte ha chiarito che tale dovere risulta adempiuto nel caso in cui, con argomentazione succinta, si dia conto del fatto che la condotta costituisce significativa prosecuzione di un processo delinquenziale già avviato. In senso sostanzialmente analogo, è stato affermato che l'applicazione dell'aumento di pena per effetto della recidiva facoltativa attiene all'esercizio di un potere discrezionale del giudice, del quale deve essere fornita adeguata motivazione, con particolare riguardo all'apprezzamento dell'idoneità della nuova condotta criminosa in contestazione a rivelare la maggior capacità a delinquere del reo (Sez. 3, n. 19170 del 17/12/2014, dep. 2015, Gordyusheva, Rv. 263464- 01). Più diffusamente, la stessa Corte di cassazione ha precisato che, ai fini della rilevazione della recidiva, intesa quale elemento sintomatico di un'accentuata pericolosità sociale del prevenuto, e non come fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali per delitto a carico dell'imputato, la valutazione del giudice non può fondarsi esclusivamente sulla gravità dei fatti e sull'arco temporale in cui questi risultano consumati, essendo egli tenuto a esaminare in concreto, in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e le precedenti condanne, verificando se e in quale misura la pregressa condotta criminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influito quale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270419-01). 2.4. Nel caso di specie, la Corte d'appello di Ancona ha ritenuto di applicare la recidiva reputando che il reato di truffa, posto in relazione con i plurimi precedenti penali della [OSCURATO:PERSONA], tra cui «molte condanne per reati contro il patrimonio» (ricettazioni e anche truffa), fosse «sintomatic[o] di una sempre maggiore pericolosità sociale dell'imputata, che nel tempo, lungi dall'abbandonare le vie della devianza sociale, ha affinato sempre più il suo percorso criminale, arrivando anche a subire una condanna per il reato di cui all'art. 416 c.p.». Alla luce dei consolidati principi della giurisprudenza di legittimità sopra esposti, tale motivazione si deve ritenere sufficiente e, in quanto espressiva di un discrezionale giudizio di fatto, non sindacabile in questa sede di legittimità. 3. Ai sensi dell'art. 585, comma 4, secondo periodo, cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso si estende al motivo nuovo, prospettato con la memoria depositata dalla ricorrente prima dell'udienza, relativo all'«[o]nnessa motivazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche». 4. L'inammissibilità del ricorso, non consentendo il formarsi di un valido rapporto di impugnazione, preclude, perciò, la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata (nella specie, il 16 aprile 2020) successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, D.L., Rv. 217266-01; Sez. 2, n. 28848 del 08/05/2013, Ciaffoni, Rv. 256463-01; Sez. 4, n. 18641 del 20/01/2004, Tricorni, Rv. 228349-01). 5. Alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna della ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di curo tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ric