CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 4 luglio 2023
Cassazione n. 22090/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 21402/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona dell’Amministratore unico, [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA].MA. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona dei legali rappresentanti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’Appello di L’[OSCURATO:PERSONA] n. 1862/2019 depositata in data 14/11/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: con contratto stipulato in data 3 novembre 2009, [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. concedeva in locazione alla società Zama un locale ad uso centro estetico, all’interno del Centro commerciale Amiternum di L’[OSCURATO:PERSONA], per un canone annuo di euro 15.600,00, pari ad euro 1.300,00 mensili, poi divenuti, per effetto degli aggiornamenti ISTAT, euro 1.676,40; con raccomandata del 12 marzo 2014, [OSCURATO:PERSONA] intimava alla conduttrice, più volte in ritardo con il pagamento del canone, il pagamento di tre canoni mensili del 2013 e di altrettanti relativi al 2014; Zama provvedeva a pagare solo due dei canoni dovuti, pertanto, le veniva intimato, dalla locatrice, lo sfratto per morosità, invocando l’applicazione dell’art. 4 del contratto, a mente del quale in caso di omessi e/o ritardati pagamenti, i versamenti dei canoni di locazione effettuati successivamente sarebbero stati imputati in sequenza a copertura delle rate insolute in ordine di tempo, con invitoa rilasciare l’immobile libero da persone e cose ed a pagare i canoni insoluti e gli oneri condominiali; la società Zama, costituitasi, eccepiva di avere versato, con effetto sanante perché anteriore all’iscrizione della causa a ruolo, l’importo dovuto; il Tribunale, con sentenza n. 278/2018, rilevato che l’attrice, dopo il mutamento del rito, aveva, con la memoria integrativa, introdotto fatti nuovi e diversi rispetto a quelli posti a fondamento del petitum originario, con cui aveva lamentato genericamente il mancato pagamento di un canone e successivamente di altre due mensilità, senza essere in grado di attribuire l’inadempimento ad un periodo determinato, ma facendo riferimento ad un trimestre del 2013, e che, per converso, la società conduttrice aveva provato documentalmente di aver pagato ogni canone di locazione dovuto, compresi quelli per cui era stata evocata in giudizio – canoni relativi al periodo aprile-giugno 2013 e al successivo gennaio- giugno 2014 –rigettava la domanda della società locatrice; [OSCURATO:PERSONA] impugnava la decisione del Tribunale, dinanzi alla Corte d’Appello di L’[OSCURATO:PERSONA], la quale, con la sentenza n. 1862/2019, resa pubblica in data 14 luglio 2019, ha rigettato il gravame; la Corte d’appello ha sostenuto che, diversamente da quanto affermato dal Tribunale, [OSCURATO:PERSONA] non aveva modificato la domanda iniziale né aveva introdotto una domanda nuova, perché aveva chiesto il pagamento di euro 1.662,66 per uno dei tre canoni del periodo aprile-giugno 2013, di euro 5.029,21 per tre canoni del periodo gennaio-marzo 2014, di euro 1.676,40 per il canone di aprile 2014, di euro 2.044,00 per oneri condominiali relativi al periodo aprile 2012-marzo 2013 e di euro 1.800,00 per il periodo aprile 2013-marzo 2014, in aggiunta alla risoluzione per inadempimento del contratto e alla riconsegna dell’immobile; con la memoria del 19 dicembre 2014, non aveva addotto fatti nuovi, modificativi del petitum originario, ma si era limitata a ribadire quanto contestato con l’atto introduttivo e a rivendicare il diritto di imputare i pagamenti alle rate insolute più risalenti, aveva contestato l’efficacia sanante dei pagamenti tardivi e lamentato che, anche tenendo conto di detti pagamenti, per quanto tardivi, la conduttrice non aveva estinto interamente il debito; il giudice a quoha, poi, precisato che anche in diritto la decisione del Tribunale era stata sbagliata, dovendo escludersi che, ai sensi degli artt. 667 e 426 cod.proc.civ., la domanda originaria fosse immodificabile, in quanto con il mutamento di rito si ha l’instaurazione di un nuovo e autonomo procedimento a cognizione piena e le preclusioni scattano solo con il deposito della memoria integrativa ai sensi dell’art. 426 cod.proc.civ.; in aggiunta, ha verificato, sulla scorta della CTU contabile espletata in appello, che la conduttrice aveva pagato tutti i canoni dovuti per i periodo gennaio 2013- dicembre 2014, ha reputato del tutta nuova, perché formulata per la prima volta in appello, la intimazione di pagamento degli oneri condominiali relativi al periodo 2017-2018 e, quindi, ha rigettato la domanda di risoluzione del contratto, attesa l’insussistenza di alcun inadempimento da parte della società Zama, siccome quella di condanna all’adempimento; ha posto le spese di lite a carico dell’appellantee quelle della Ctu a carico di entrambe le parti; [OSCURATO:PERSONA] S.r.L. ricorre per la cassazione di detta sentenza, formulano tre motivi; resiste con controricorso la società Zama; la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 360-bis1 cod.proc.civ.; il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte. Considerato che: 1) con il primo motivo la ricorrente lamenta la violazione degli artt. 1193 e 1372 cod.civ., in riferimento all’art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ.; oggetto di censura è la statuizione con cui la Corte territoriale ha ritenuto non sorretta da giuridico fondamento la richiesta di applicare l’art. 4 del contratto in merito all’imputazione dei canoni pagati con ritardo; la tesi della ricorrente è che il giudice a quo, essendo stato chiamato ad applicare il criterio di imputazione convenzionale dei pagamenti, avrebbe dovuto limitarsi ad applicarlo; in primo luogo, mette conto osservare che non è dato comprendere sia dalla illustrazione, sia dalla stessa esposizione dei fatti, quale sarebbe stato il tenore della domanda formulata in relazione al quale sarebbero state male applicate le norme sull’imputazione di pagamenti; il motivo è di assoluta genericità quanto a quello che si dice essere stato lo svolgimento dell’intero rapporto, dedotto con quella domanda, in punto di eventuali inadempimenti e di imputazione dei pagamenti, gli uni e l’altra non essendo individuato. va, comunque, rilevato che la Corte d’appello ha ritenuto non “sorretto da giuridico fondamento” il secondo motivo di appello, con il quale [OSCURATO:PERSONA] lamentava sia l’omessa pronuncia di inadempimento della conduttrice e di risoluzione del contratto sia l’omessa applicazione dell’art. 4 del contratto, relativa all’imputazione convenzionale dei pagamenti eseguiti in ritardo; alla base della statuizione reiettiva vi è stato l’accertamento dell’insussistenza di alcun inadempimento e la declaratoria di inammissibilità della domanda di pagamento dei canoni condominiali per il periodo 2017-2018, con conseguente infondatezza sia della domanda di condanna al pagamento di canoni insoluti sia di quella volta ad ottenere la risoluzione per inadempimento del contratto; deve, pertanto, ritenersi che la Corte d’Appello non sia affatto incorsa nella violazione delle norme indicate nell’epigrafe del ricorso, non avendone fatto applicazione; secondo il costante indirizzo di questa Corte, il vizio di violazione e falsa applicazione della legge, di cui all'art. 360, 1° comma, n. 3, cod. proc. civ., giusta il disposto di cui all'art. 366, 1° comma, n. 4, cod. proc. civ., deve essere, a pena d'inammissibilità, dedotto mediante la specifica indicazione delle affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata che motivatamente si assumano in contrasto con le norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina, non risultando altrimenti consentito alla S.C. di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione (Cass., Sez. Un., 5/05/2006, n. 10313 e successiva giurisprudenza conforme); in altri termini, non è il punto d'arrivo della decisione di fatto che determina l'esistenza del vizio di cui all'art. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ., ma l'impostazione giuridica che, espressamente o implicitamente, abbia seguito il giudice di merito nel selezionare le norme applicabili alla fattispecie e nell'interpretarle; nella sentenza impugnata, come si è detto, non c’è alcun passaggio nel quale venga affrontata la questione dell’imputazione convenzionale dei pagamenti, ragione per cui, a fortiori , inutilmente si andrebbero a cercare in essa affermazioni che evidenzino una erronea ricognizione delle norme che definiscono l’imputazione convenzionaledei pagamenti o una falsa applicazione delle stesse alla fattispecie concreta; né la ricorrente le individua; 2) con il secondo motivo è denunciata la violazione dell’art. 132, 2° comma, n. 4 cod.proc.civ., ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 3 e n. 5, cod.proc.civ.; dopo avere ammesso la modificabilità della domanda originaria con la memoria integrativa, la Corte d’appello –secondo la società Zama - sarebbe caduta in errore per avere esaminato non già il rapporto locativo nella sua interezza, dall’inizio alla data dell’intimazione di sfratto, ma solo il periodo 2013-2014, eludendo, così, la verifica della esistenza della morosità eccepita e provata anche documentalmente e per avere, di conseguenza, affidato al CTU un quesito parziale, chiedendogli di verificare se la conduttrice avesse versato tutti i canoni relativi al 2013-2014; nella sostanza si rimprovera al giudice a quo di aver dato atto, inizialmente, che l’oggetto del contendere era stato l’intero rapporto locatizio, ma di avere, poi, contraddittoriamente limitato l’indagine a singoli episodi di inadempimento, omettendo di considerare che a fronte di un dovuto pari ad euro 96.464,98 - dal gennaio 2010 al dicembre 2014 - era stato versato il minor importo di euro 94.891,91, con una differenza di euro 1573,04; il motivo è inammissibile; la società ricorrente dà prova di non avere colto e, quindi, efficacemente confutato la ratio decidendi della sentenza impugnata, con la quale il giudice a quo ha ritenuto, in primo luogo, l’asserzione del Tribunale secondo cui la conduttrice aveva, con la memoria integrativa, modificato la domanda o introdotto una domanda nuova, “invero non molto comprensibile” e non corrispondente “alla realtà processuale” (p. 3), e lo ha dimostrato, riassumendo il contenuto della domanda e confrontandolo con quello della memoria integrativa del 19 dicembre 2014; la conclusione della Corte territoriale è stata nel senso che la conduttrice non avesse affatto modificato il petitumoriginario e che comunque avesse la facoltà di farlo; deve, dunque, escludersi che la Corte territoriale abbia mai ritenuto che oggetto di accertamento fosse o dovesse essere il rapporto dare/avere riguardante il rapporto locativo nell’intero corso del suo svolgimento, piuttosto che quello più circoscritto descritto a p. 3; tantomeno, la ricorrente ha confutato la statuizione con cui il giudice a quo ha ritenuto che con la memoria integrativa non vi fosse stato un mutamento della domanda originaria e/o il contenuto della domanda originaria, così come rassegnato dalla sentenza impugnata; 3) il ricorso è inammissibile; le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; 4) si dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per porre a carico della società ricorrente dell’obbligo di pagamento del doppio contributo unificato, se dovuto. PQM La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a tit