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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 42089/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito dei reato di cuì all'art. 189, comma 6, cod. strada.

Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta:

1. Mancata assoluzione dell'imputato ex art. 530, comma 2, cod. pen.;

2. Mancata esclusione della recidiva; eccessività della pena inflitta.

Considerato che le deduzioni sviluppate dalla difesa nel primo motivo di ricorso, dietro l'apparente prospettazione dei vizio di legittimità, concernendo in realtà la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza (si veda quanto argomentato in sentenza alle pagine 3 e 4 della motivazione, in cui si sottolinea come lo stato di ebbrezza in cui versava l'imputato non fosse in grado di escludere o scemare l'elemento volitivo del reato, desumendosi ciò dalla condotta serbata dall'imputato, il quale, non solo si allontanava dal luogo del sinistro, ma tentava di assicurarsi l'impunità trovando riparo in vicoli defilati e non illuminati in modo da rendere difficoltoso il suo rintraccio).

Considerato, quanto alla mancata esclusione della recidiva, che !a sentenza impugnata è immune dalle censure sollevate nel ricorso, avendo !a Corte di merito evidenziato l'idoneità della condotta criminosa per cui si procede a rivelare l'accresciuta pericolosità sociale dell'imputato anche alla luce della negativa biografia del prevenuto.

Rilevato che la motivazione espressa in sentenza soddisfa i principi enunciati in questa sede (Sez.

U, n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 2012, !Marciano', Rv. 251690; Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, Rv. 270419 - 01; Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Rv. 284425 - 01).

Considerato, quanto al trattamento sanzionatorio, che il quantum della pena inflitta è stata ampiamente giustificata in motivazione attraverso il richiamo alle modalità del fatto ed all'allarmante contesto nel quale è maturata la vicenda.

Ritenuto che nel giudizio di cassazione è inammissibile !a censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, come nel caso in esame, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrarlo, Rv. 259142).

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito dei reato di cuì all'art. 189, comma 6, cod. strada. Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta: 1. Mancata assoluzione dell'imputato ex art. 530, comma 2, cod. pen.; 2. Mancata esclusione della recidiva; eccessività della pena inflitta. Considerato che le deduzioni sviluppate dalla difesa nel primo motivo di ricorso, dietro l'apparente prospettazione dei vizio di legittimità, concernendo in realtà la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investono profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello, che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza (si veda quanto argomentato in sentenza alle pagine 3 e 4 della motivazione, in cui si sottolinea come lo stato di ebbrezza in cui versava l'imputato non fosse in grado di escludere o scemare l'elemento volitivo del reato, desumendosi ciò dalla condotta serbata dall'imputato, il quale, non solo si allontanava dal luogo del sinistro, ma tentava di assicurarsi l'impunità trovando riparo in vicoli defilati e non illuminati in modo da rendere difficoltoso il suo rintraccio). Considerato, quanto alla mancata esclusione della recidiva, che !a sentenza impugnata è immune dalle censure sollevate nel ricorso, avendo !a Corte di merito evidenziato l'idoneità della condotta criminosa per cui si procede a rivelare l'accresciuta pericolosità sociale dell'imputato anche alla luce della negativa biografia del prevenuto. Rilevato che la motivazione espressa in sentenza soddisfa i principi enunciati in questa sede (Sez. U, n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 2012, !Marciano', Rv. 251690; Sez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, Rv. 270419 - 01; Sez. 2, n. 10988 del 07/12/2022, dep. 2023, Rv. 284425 - 01). Considerato, quanto al trattamento sanzionatorio, che il quantum della pena inflitta è stata ampiamente giustificata in motivazione attraverso il richiamo alle modalità del fatto ed all'allarmante contesto nel quale è maturata la vicenda. Ritenuto che nel giudizio di cassazione è inammissibile !a censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, come nel caso in esame, non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrarlo, Rv. 259142). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna dei ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore
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