CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 novembre 2022
Cassazione n. 45571/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/02/2021 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Torino dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] che, in parziale riforma di quella del Tribunale della stessa città, ha ridotto la pena inflitta al ricorrente in ordine al reato di cui all'art. 642 cod. pen. Al riguardo, deduce: 1.1. violazione degli artt. 120 e 124 cod. pen. e 129 cod. proc. pen., sul rilievo dell'omessa pronuncia di sentenza di non doversi procedere per tardività della querela, dovendosi il dies a quo far decorrere dal momento in cui la Compagnia aveva comunicato all'imputato che la p.o. aveva disconosciuto il sinistro (in data 08/07/2013), comunicazione peraltro preceduta da nota del 07/06/2013 della stessa p.o. all'assicurazione con cui invitava a bloccare ogni richiesta di risarcimento non essendo l'evento mai accaduto. 1.2. Violazione dell'art. 157 e 161 cod. pen. e dell'art. 83, commi 2 e 4, d.l. n. 18/2020 per mancata declaratoria di prescrizione del reato (alla data del 13/01/2021 comprensiva della sospensione COVID), tema del quale la Corte di merito era stata investita tanto dalla requisitoria scritta del P.G. del 22/01/2021 che aveva concluso chiedendo "n.d.p. per essere il reato estinto per prescrizione", nonché dalla richiesta in via subordinata formulata dalla difesa nelle conclusioni presentate a mezzo pec il 04/02/2021. 1.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche. 1.4. Con nota di conclusioni scritte in data 16/11/2022, la difesa dell'imputato ha insistito per l'accoglimento del ricorso. 2. La P.G. presso questa Corte, con requisitoria in data 28/10/2022, ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata agli effetti penali per essere il reato estinto per prescrizione e con rinvio al giudice civile competente per le statuizioni civili. 3. Tanto premesso, il ricorso è fondato con riguardo al secondo motivo, assorbito il terzo. 3.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Invero, la censura svolta in ordine alla tempestività della querela si risolve in un'alternativa di merito, volta a sostenere la maggiore verosimiglianza di una ricostruzione che, invece, è stata motivatamente disattesa dalla Corte di merito alla luce di un ulteriore elemento costituito dagli esiti della consulenza peritale disposta dalla compagnia di assicurazione, proprio al fine di corroborare la verosimiglianza del disconoscimento del sinistro operato dalla persona offesa. Dunque,, il giudice del merito ha correttamente fatto risalire al deposito della consulenza il momento in cui la p.o. ebbe effettiva conoscenza del fatto di reato, facendone decorrere i relativi termini per presentare querela. 3.2. Fondata è invece l'eccezione di prescrizione, tema del quale la Corte di merito era stata investita ed invece disatteso dalla sentenza impugnata. Il reato è commesso in Torino il 10/05/2013 (la missiva contenente la falsa denuncia di sinistro è stata inoltrata il 26/04/2013 e ricevuta dalla Compagnia il 10/05/2013) e prevede un termine massimo di prescrizione pari ad anni sette e mesi sei al quale, aggiunto quella relativo alla sospensione COVID, risulta maturato il 13/01/2021 e, dunque, interamente decorso prima della deliberazione della sentenza di appello (in data 11/02/2021), in assenza di rilievo di cause sospensive nel corso del primo giudizio. 4. Va, pertanto, annullata senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione, ritenendosi assorbito, per l'effetto, il terzo motivo di ricorso in ordine al trattamento sanzionatorio. 5. Vanno, invece, confermate le statuizioni civili disposte dai giudici di merito, in quanto dalla lettura delle sentenze di merito risultano indicati, con motivazione congrua e scevra da vizi logici, gli elementi fondanti la responsabilità civile dell'imputato in ordine al reato ascritto che non risultano essere stati censurati in questa sede. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Conferma le statuizioni civili. Motivazione semplificata. Così deciso il 24/11/2022 Il Consigliere estensore Il r sibente Gio an iolli Gio nJ Di' allevi P [OSCURATO:PERSONA]> SECONDA SEZIONE PENALEj1 D I C, 2022 [OSCURATO:PERSONA].R.P. CENTRALE ',) 9 ) o \' • ,)-Gukii J,..., ,D,k -.1',-, ,,y.-., k ,,,,. 9 - ,I,. e , ,,, }„, A 0/4. , - l A Ce 1-tL. ( ,.(i ' « ()U '- 't() n 3 \A. t r , i e 'LÌ) -Z. la,,,b • b_ o a , `-3 oU ..2. k \ \k,..y,p,u,v..'n /sz ,2, -, /,,,, -k ( e ut)x-,..\..) 3 CA-kt -(1. o --e, . Q„ . \P., CiuU 9,-t \(n', \Lo ,'(__.. \(-.) ,A.`r,,e; r,- _9. _ C ,,, O () 0.,,_.,-) - n ', \J v, ‘, j„) -k.„.., (b ',A, .•_A'J.kk l.t32:1) () QAki •.Q),