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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 07765/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15565-2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Donatello, n. 75, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4961/21/2017 della Commissione tributaria regionale della LOMBARDIA, depositata il 29/11/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

LA CORTERilevato che: - in controversia relativa ad impugnazione di una cartella di pagamento per omesso versamento dell'IVA relativa all'anno d'imposta 2011, emessa nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali, con la sentenza in epigrafe in dicata la CTR della Lombardia accoglieva l'appello dell'Agenzia delle entrate avverso la sfavorevole sentenza di primo grado confermando la legittimità dell'atto impugnato; -all'adunanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], fissata a seguito di proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., questa Corte, preso atto dell'istanza della contribuente di volersi avvalere della definizione agevolata delle controversie ex art. 6 del di. 119 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 136 del 2018, con ordinanza interlocutoria n. 11853 del 2019, depositata in data 06/05/2019, disponeva il rinvio della causa a nuovo ruolo; - con nota del 30711/2020 l'Agenzia delle entrate depositava il provvedimento di diniego della definizione agevolata della controversia notificata alla società contribuente; - entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 e l'Agenzia delle entrate nella suindicata nota ha precisato essere onere gravante sulla società contribuente; - non risulta che il diniego della definizione sia stato impugnato, sicché, ai sensi della citata disposizione, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020;- ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate; - non sussistono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dell'ad. 13 del d.P.R. 115 del 2002, vedendosi in ipotesi di estinzione ex lege del giudizio; P.Q.M. dichiara l'estinzione del processo e pone le spese processuali a carico della parte che le ha anticipate.

Così deciso in Roma il 26/01/2022 Il Presidente LuOo NAPOLITANO, , il fuzziesarie

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15565-2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata in Roma, alla via Donatello, n. 75, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, presso la quale è domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza n. 4961/21/2017 della Commissione tributaria regionale della LOMBARDIA, depositata il 29/11/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. LA CORTERilevato che: - in controversia relativa ad impugnazione di una cartella di pagamento per omesso versamento dell'IVA relativa all'anno d'imposta 2011, emessa nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a seguito di controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali, con la sentenza in epigrafe in dicata la CTR della Lombardia accoglieva l'appello dell'Agenzia delle entrate avverso la sfavorevole sentenza di primo grado confermando la legittimità dell'atto impugnato; -all'adunanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], fissata a seguito di proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., questa Corte, preso atto dell'istanza della contribuente di volersi avvalere della definizione agevolata delle controversie ex art. 6 del di. 119 del 2018, convertito con modificazioni dalla legge n. 136 del 2018, con ordinanza interlocutoria n. 11853 del 2019, depositata in data 06/05/2019, disponeva il rinvio della causa a nuovo ruolo; - con nota del 30711/2020 l'Agenzia delle entrate depositava il provvedimento di diniego della definizione agevolata della controversia notificata alla società contribuente; - entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l'istanza di trattazione di cui al comma 13 dell'art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 e l'Agenzia delle entrate nella suindicata nota ha precisato essere onere gravante sulla società contribuente; - non risulta che il diniego della definizione sia stato impugnato, sicché, ai sensi della citata disposizione, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020;- ai sensi dell'ultimo periodo del comma 13 dell'art. 6 del d.l. n. 119 del 2018 le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate; - non sussistono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dell'ad. 13 del d.P.R. 115 del 2002, vedendosi in ipotesi di estinzione ex lege del giudizio; P.Q.M. dichiara l'estinzione del processo e pone le spese processuali a carico della parte che le ha anticipate. Così deciso in Roma il 26/01/2022 Il Presidente LuOo NAPOLITANO, , il fuzziesarie
Sentenza Cassazione n. 07765/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris