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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 ottobre 2023

Cassazione n. 30683/2023

Testo disponibile della fonte

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nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2069/2019R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore Generale pro tempor e, rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stat o e domiciliata presso gli uffici della medesima in Roma, via dei Portoghesi n. 12 -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]), in persona del proprio legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa , anche disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Savoia n. 37, presso lo [OSCURATO:PERSONA] , in virtù di procura speciale in atti. -controricorrente- Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delLazio- sezione staccata di Latina, n. 3876/2018,depositata il 7 giugno 20187 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24ottobre 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: 1.L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio-sezione staccata di Latina, che ha rigettato l’appello erariale contro la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA] Consigliere - Rel. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Irpeg CC. [OSCURATO:DATA_NASCITA] tributaria provinciale di Latina, che aveva accolto il ricorso d ella [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]) contro la cartella di pagamento relativa all’Irpeg di cui all’anno d’imposta 1982, nell’importo di cui all’avviso d’accertamento n. 94/1987, così come determinatoa seguito del passaggio in giudicato della decisione di secondo grado resa dalla Commissione tributaria di secondo grado di Latina nel giudizio conseguente all’impugnazione dell’atto impositivo.

La contribuente si difende con controricorso.

Considerato che: 1.Preliminarmente, deve rilevarsi che la contribuente controricorrente ha depositato, in forma telematica, istanza di estinzione del giudizio, deducendo e documentando di avere, nelle more del giudizio: depositato istanza di sospensione del procedimento, manifestando la volontà di definire la controversia pendente ex art. 1, commi 186 e ss. della legge 29 dicembre 2022 n. 197, per effetto della quale le controversie fiscali pendenti in Cassazione, per la quale il Fisco risulta integralmentesoccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definitecon il pagamento di una somma pari al 5% del valore della lite; versato, in data 7 luglio 2023, la somma di € 1.283,00 (pari al 5% di € 25.659,00, valore della controversia, stabilito in base a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 12 del d.lgs. n. 546 del 1992, secondo cui «Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste», con esclusione degli importi di cui all'atto impugnato che eventualmente non formino oggetto della materia del contendere: cfr. c ircolare dell’Agenzia delle entrate del 27/01/2023,n. 2 ); inviato in formatelematica, il 14 luglio 2023, la domanda di definizione della lite fiscale .

L’Amministrazione ricorrente nulla ha eccepito.

Tanto premesso, ai sensi del comma 198 del ridetto art.1 della legge n. 197 del 2022, nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo(come modificato dal d.l. 30 marzo 2003, convertito con modifiche nella leggen. 56 del 26 maggio 2023 ), presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, di copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione, e le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, nel

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2069/2019R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore Generale pro tempor e, rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stat o e domiciliata presso gli uffici della medesima in Roma, via dei Portoghesi n. 12 -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]), in persona del proprio legale rappresentantepro tempore, rappresentata e difesa , anche disgiuntamente tra loro, dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Savoia n. 37, presso lo [OSCURATO:PERSONA] , in virtù di procura speciale in atti. -controricorrente- Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale delLazio- sezione staccata di Latina, n. 3876/2018,depositata il 7 giugno 20187 Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24ottobre 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1.L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio-sezione staccata di Latina, che ha rigettato l’appello erariale contro la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA] Consigliere - Rel. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: Irpeg CC. [OSCURATO:DATA_NASCITA] tributaria provinciale di Latina, che aveva accolto il ricorso d ella [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA]) contro la cartella di pagamento relativa all’Irpeg di cui all’anno d’imposta 1982, nell’importo di cui all’avviso d’accertamento n. 94/1987, così come determinatoa seguito del passaggio in giudicato della decisione di secondo grado resa dalla Commissione tributaria di secondo grado di Latina nel giudizio conseguente all’impugnazione dell’atto impositivo. La contribuente si difende con controricorso. Considerato che: 1.Preliminarmente, deve rilevarsi che la contribuente controricorrente ha depositato, in forma telematica, istanza di estinzione del giudizio, deducendo e documentando di avere, nelle more del giudizio: depositato istanza di sospensione del procedimento, manifestando la volontà di definire la controversia pendente ex art. 1, commi 186 e ss. della legge 29 dicembre 2022 n. 197, per effetto della quale le controversie fiscali pendenti in Cassazione, per la quale il Fisco risulta integralmentesoccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definitecon il pagamento di una somma pari al 5% del valore della lite; versato, in data 7 luglio 2023, la somma di € 1.283,00 (pari al 5% di € 25.659,00, valore della controversia, stabilito in base a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 12 del d.lgs. n. 546 del 1992, secondo cui «Per valore della lite si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato; in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste», con esclusione degli importi di cui all'atto impugnato che eventualmente non formino oggetto della materia del contendere: cfr. c ircolare dell’Agenzia delle entrate del 27/01/2023,n. 2 ); inviato in formatelematica, il 14 luglio 2023, la domanda di definizione della lite fiscale . L’Amministrazione ricorrente nulla ha eccepito. Tanto premesso, ai sensi del comma 198 del ridetto art.1 della legge n. 197 del 2022, nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo(come modificato dal d.l. 30 marzo 2003, convertito con modifiche nella leggen. 56 del 26 maggio 2023 ), presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia, di copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione, e le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio. Così deciso in Roma, nel
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