CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 gennaio 2022
Cassazione n. 16540/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti rispettivamente da 1. [OSCURATO:PERSONA], n. a Cagliari il [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] 2. [OSCURATO:PERSONA], n. a Cagliari il [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentata ed assistita dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] 3. [OSCURATO:PERSONA], n. a Cagliari il [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentata ed assistita dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] 4. [OSCURATO:PERSONA], n. a Serramanna il [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentato ed assistito dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza n. 52/2021 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Brescia, in funzione di giudice del riesame; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; letta la memoria difensiva con allegati documenti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] datata [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; uditi i difensori intervenuti, avv. [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], che hanno chiesto l'accoglimento dei rispettivi ricorsi; preso atto che la Suprema Corte, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], considerata la molteplicità e l'importanza delle questioni da decidere e tenuto conto delle disposizioni del [OSCURATO:PERSONA] Presidente sulla durata delle udienze nel periodo dell'emergenza sanitaria, ha differito la deliberazione in camera di consiglio alla data del 25/02/2022 [OSCURATO:PERSONA] 1. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA], dopo il rigetto della richiesta di applicazione della misura cautelare personale e reale da parte dei giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Brescia, il pubblico ministero disponeva perquisizione e sequestro personale e domiciliare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], indagati per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 5 e 11 D. Lgs. 74/2000 e 648 ter. 1 cod. pen. 1.1. In particolare: a) a [OSCURATO:PERSONA], in concorso con [OSCURATO:PERSONA], veniva contestato il reato di cui agli artt. 5 D. Lgs. 74/2000, 110, 81 cpv. cod. pen. (capo A: il primo, quale Director/President di [OSCURATO:PERSONA] con sede in Shepley, [OSCURATO:PERSONA]; il secondo, quale Director/[OSCURATO:PERSONA] della predetta società, per aver omesso - dichiarando falsamente il domicilio fiscale fuori dal territorio nazionale (cd. esterovestizione) - di presentare le dichiarazioni dei redditi ed IVA per i periodi dì imposta 2016, 2017 e 2018). L'evasione di imposta dei redditi IRES della società veniva quantificata in euro 195.935,75 quanto al 2016, euro 506.513,12 quanto al 2017 ed euro 1.309.000,08 quanto al 2018, per complessivi euro 2.065.448,95, in misura comunque superiore ad euro 50.000,00; b) a [OSCURATO:PERSONA] veniva contestato il reato di cui agli artt. 5 D. Lgs. 74/2000, 81 cpv. cod. pen. (capo B: per aver omesso di presentare, quale persona fisica, le dichiarazioni dei redditi per gli anni 2017 e 2018, con evasione di imposta quantificata in euro 70.570,00 quanto al primo anno e in euro 102.728,00 quanto al secondo anno); c) a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] veniva contestato il reato di cui agli artt. 81, cpv., 110 cod. pen. e 11, comma 1, D. Lgs. 74/2000 (capo C: per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso e previo accordo tra loro, al fine di consentire al Cellino di sottrarsi all'esecuzione e al pagamento di imposte sui redditi e sul valore aggiunto per un ammontare di euro 664.535,58, per come indicato nell'avviso di accertamento notificato al sunnominato in data 07/12/2016, compiuto un serie di atti fraudolenti e simulati, tali da occultare disponibilità patrimoniali e finanziarie proprie del Cellino, per un controvalore pari al suindicato importo di euro 59.118.807,60 e rendere inefficace la procedura di esecuzione a carico del contribuente. In particolare, gli atti volti a frustrare la riscossione potevano ricondursi a tre filoni: il primo, relativo alla cessione delle quote di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. nel 2015; il secondo, relativo alla costituzione, nel 2019, di "The MC family trust number 1"; il terzo, relativo alla simulazione soggettiva relativa all'acquisto di un immobile sito in Padenghe del Garda); d) a [OSCURATO:PERSONA] veniva contestato il reato di cui agli artt. 648 ter. 1, 81 cpv. cod. pen. (capo D: per aver reimpiegato una parte delle attività derivanti dal risparmio di imposta connesso al delitto di cui al capo A) d'incolpazione). 1.2. Il pubblico ministero richiamava una serie di annotazioni di polizia giudiziaria e disponeva il sequestro delle cose pertinenti ai reati per cui si procede necessarie per l'accertamento dei fatti e per la ricostruzione delle condotte rispettivamente attribuite agli indagati. 1.3. Con ordinanza in data 31/03/2021, il Tribunale rigettava i gravami proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e confermava il decreto di sequestro del pubblico ministero in data 18/02/2021. 2. Avverso detta ordinanza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], viene proposto ricorso per cassazione. 3. Ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]. Primo motivo: violazione di legge ed in specie degli artt. 5 D. Lgs. 74/2000 e 253 cod. proc. pen., quanto alla ritenuta sussistenza del fumus del reato di cui al capo A). Secondo motivo: violazione di legge ed in specie dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 5 D. Lgs. 74/2000 e 253 cod. proc. pen., quanto alla ritenuta sussistenza del fumus del reato di cui al capo A). Terzo motivo: violazione di legge ed in specie dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. in relazione all'art. 648 ter. 1 cod. pen., a sua volta in relazione all'art.253 cod. proc. pen., quanto alla ritenuta sussistenza del fumus del reato di cui al capo D). Quarto motivo: violazione di legge ed in specie dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 5 D. Lgs. 74/2000 e 253 cod. proc. pen., quanto alla ritenuta sussistenza del fumus del reato di cui al capo B). Quinto motivo: violazione di legge ed in specie dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. (motivazione apparente e/o incongruente rispetto alle allegazioni difensive), in relazione all'art. 11 D. Lgs. 74/2000 nonché da autonoma e specifica violazione dell'art. 11 D. Lgs. 74/2000 (in relazione agli artt. 1, 2, 5, 8, 10, 13 e 16 della Direttiva 2010/24/UE del Consiglio del 16/03/2010 (e degli artt. 1, 5, 7, 8 e 11 D. Lgs. 14/08/2012 n. 149 che l'ha recepita) nonché dell'art. 27 del Modello OCSE e degli artt. 11 e 12 del MATT, il tutto in relazione all'art. 253 cod. proc. pen. Sesto motivo: violazione di legge ed in specie degli artt. 125, comma 3, 253, 247, comma 1 bis, 354, comma 2, cod. proc. pen., stante la natura palesemente esplorativa e sproporzionata del decreto di sequestro. 4. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. L'atto articola sei motivi di gravame dello stesso tenore, anche grafico, rispetto a quelli proposti dai ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 5. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Primo motivo: violazione di legge, ed in specie dell'art. 125, comma 3, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 11 D. Lgs. 74/2000 e 253 cod. proc. pen. in relazione al capo C). Secondo motivo: violazione di legge, ed in specie degli artt. 11 D. Lgs. 74/2000 e 253 cod. proc. pen. in relazione al capo C). Terzo motivo: violazione di legge, ed in specie dell'art. 11 D. Lgs. 74/2000 nonché degli artt. 1, 2, 5, 8, 10, 13 e 16 della Direttiva 2010/24/UE del Consiglio del 16/03/2010 (e degli artt. 1, 5, 7, 8 e 11 D. Lgs. 14/08/2012 n. 149 che l'ha recepita) nonché dell'art. 27 del Modello OCSE, degli artt. 11 e 12 del MATT (Convenzione multilaterale sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale) e dell'art. 253 cod. proc. pen. Quarto motivo: violazione di legge ed in specie degli artt. 125, comma 3, 253, 247, comma 1 bis, 354, comma 2, cod. proc. pen., stante la natura palesemente esplorativa e sproporzionata del decreto di sequestro. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono tutti infondati, per alcune censure in modo manifesto, e, come tali, risultano immeritevoli di accoglimento. 2. Alcune premesse in diritto si rendono doverose. Nessun dubbio può residuare sul fatto che il sequestro probatorio debba essere motivato e che la motivazione del provvedimento debba necessariamente dare conto innanzitutto del "fumus commissi delicti" in relazione al quale si procede. Ciò che deve essere spiegato dall'Autorità giudiziaria procedente è l'astratta configurabilità del reato ipotizzato in relazione alla congruità degli elementi rappresentati, non certo nella prospettiva di un giudizio di merito sulla concreta fondatezza dell'accusa, bensì con esclusivo riferimento alla idoneità degli elementi su cui si fonda la notizia di reato in modo da chiarire la ragione per cui è utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti esperibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'autorità giudiziaria (Sez. U., n. 23 del 20/11/1996, Bassi, Rv. 206657; v. anche, Sez. 5, n. 13594 del 22/02/2015, Gattuso, Rv. 262898, secondo cui l'obbligo di motivazione che deve sorreggere, a pena di nullità, il decreto di sequestro probatorio in ordine alla ragione per cui i beni possono considerarsi il corpo del reato ovvero cose ad esso pertinenti ed alla concreta finalità probatoria perseguita, con l'apposizione del vincolo reale, deve essere modulato da parte del pubblico ministero in relazione al fatto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto il fatto è ricondotto, alla relazione che le cose presentano con il reato, nonché alla natura del bene che si intende sequestrare; Sez. 2, n. 25320 del 05/05/2016, Bulgarella, Rv. 267007). Ancorché non debba tradursi in un sindacato sulla concreta fondatezza dell'accusa, ciò che deve essere verificata è la possibilità concreta di sussumere il fatto in una determinata ipotesi di reato, non potendosi ritenere sufficiente la mera "postulazione" della sua esistenza da parte del pubblico ministero ovvero la prospettazione esplorativa di indagine rispetto ad una notizia di reato. L'[OSCURATO:PERSONA], tenuto conto dello stato del procedimento, deve rappresentare le concrete risultanze processuali e la situazione emergente dagli elementi forniti dalle parti, spiegando la congruenza dell'ipotesi di reato prospettata rispetto ai fatti che si intendono accertare (cfr., Sez. 4, n. 15448 del 14/03/2012, Vecchione, Rv. 253508; Sez. 6, n. 45591 del 24/10/2013, Ferro, Rv. 257816; Corte cost., ord. n. 153 del 2007). Qualunque sia l'indirizzo giurisprudenziale che si intenda recepire sul quantum di motivazione sia necessaria e sufficiente in tema di verifica del "fumus delicti", non vi è dubbio che un'ipotesi astratta di reato deve essere configurata, atteso che ciò solo consente di verificare la causa giustificatrice per la quale si sottopone a sequestro un determinato bene ed il nesso di pertinenza probatoria tra quel bene ed il reato. Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno ancora una volta chiarito come il decreto di sequestro probatorio, anche se abbia ad oggetto cose costituenti corpo del reato, debba contenere una specifica motivazione della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548).Principi sovrapponibili valgono anche per il sequestro delle cose pertinenti al reato. E' noto come la formula "cose pertinenti al reato" di cui all'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., abbia un significato scarsamente delimitativo e come il legislatore, a differenza di quanto fatto in relazione alla nozione di "corpo del reato", non abbia definito quella di "cose pertinenti", affidando questo compito alla interpretazione giurisprudenziale. Si è chiarito in giurisprudenza come la nozione di "cosa pertinente al reato", che delinea l'ambito operativo del sequestro preventivo, abbia una portata più ampia di quella impiegata nell'art. 253 cod. proc. pen., comprendendo essa anche il corpo del reato e, oltre a qualunque cosa sulla quale o a mezzo della quale il reato fu commesso o che ne costituisce il prezzo, il prodotto o il profitto, anche quelle cose legate indirettamente alla fattispecie criminosa (cfr., Sez. 5, n. 26444 del 28/05/2014, Denaro, Rv. 259850; Sez. 2, n. 34986 del 19/06/2013, Pini, Rv. 256100; SeZ. 2, n. 17372 del 22/01/2009, Romeo, Rv. 244342). In tal senso, la strumentalità del bene alla condotta criminosa è uno dei canoni di valutazione della pertinenza. La strumentalità, tuttavia, è astrattamente configurabile in un numero pressocchè indefinito di casi e ciò impone di attribuire a detto requisito un significato conforme ai principi generali di adeguatezza e proporzionalità sottesi al sistema delle misure cautelari, anche reali. 3. È diffuso nella giurisprudenza di legittimità il principio per cui anche la funzione "cautelare" del sequestro, strumentale rispetto al successivo provvedimento di merito, non è sganciata dai principi di adeguatezza e proporzionalità, che nella specie si ritengono pienamente osservati (cfr., Sez. 4, n. 18603 del 21/03/2013, Camerini, Rv. 237327, che, in motivazione, ha chiarito come i principi di "adeguatezza", "proporzionalità" e "gradualità", previsti dall'art.275 cod. proc. pen. come criteri di scelta delle misure cautelari personali, debbano essere applicati anche alle cautele reali. Ciò «al fine di evitare un'esasperata compressione del diritto di proprietà e di libera iniziativa economica privata»; nello stesso senso, fra le altre, Sez. 6, n. 10153 del 18/10/2012, (dep. 2013), Colì, Rv. 254526; Sez. 5, n. 8152 del 21/01/2010, Magnano, Rv. 246103 e, più recentemente, Sez. 6, n. 12515 del 27/01/20:15, Picheca, Rv. 263616). Il principio di proporzione, certamente ancorato alla disciplina delle cautele personali nel procedimento penale ed alla tutela dei diritti inviolabili, ha nel sistema una portata più ampia; esso travalica il perimetro della libertà individuale per divenire termine necessario di raffronto tra la compressione dei diritti quesiti e la giustificazione della loro limitazione. In ambito sovranazionale, il principio in esame è ormai affermato tanto dalle fonti dell'Unione (cfr. par. 3 e 4 dell'art. 5 TUE, art. 49 par. 3 e art. 52 par. 1 della Carta dei diritti fondamentali; sul punto, cfr., Sez. 3, n. 42178 del 29/09/2009, Spini, Ri. 245172), che dal sistema della CEDU. In tal senso, è condivisibile quanto affermato in dottrina, e cioè che il rango conferito dall'ordinamento interno alle fonti sovranazionali consente di affermare che, qualunque sia la natura secondo cui sono costruite - sostanziale o processuale - le tutele dei diritti, si deve tenere conto del cd. test di proporzionalità. 3.1. Il principio è inoltre capace di fungere da guida per lo sviluppo futuro della materia, in diversi ambiti: in particolare, per quanto riguarda la tutela dei diritti fondamentali, oggetto primario delle disposizioni normative processuali penali. Si può tuttavia affermare che, anche là dove non entri espressamente in gioco il tema dei diritti fondamentali, il principio di proporzionalità rappresenti un utile termine di paragone per lo sviluppo di soluzioni ermeneutiche e, ancor prima, di nuovi modelli di ragionamento giuridico. Il principio di proporzionalità assolve così ad una funzione strumentale per un'adeguata tutela dei diritti individuali in ambito processuale penale, e ad una funzione finalistica, come parametro per verificare la giustizia della soluzione presa nel caso concreto. 3.2. È ragionevole ritenere, dunque, che anche il senso e la portata del nesso di strumentalità tra bene e condotta criminosa deve essere valutato e risolto attraverso il test di proporzionalità ed adeguatezza, al fine di saggiare, come detto, la correttezza della soluzione. Pur in presenza di indirizzi interpretativi diversi, è condivisibile quanto ritenuto da una parte della giurisprudenza di legittimità, secondo cui è necessario un esame particolarmente rigoroso sul rapporto che lega la cosa al reato ed è altresì necessario, quando il legame prospettato sia di natura funzionale, che tale rapporto non sia meramente occasionale (cfr., Sez. 6, n. 33045 del 25/01/2018, Mazza, non mass.; Sez. 5, n. 26444 del 28/05/2014, Denaro, cit.; nello stesso senso, sostanzialmente, Sez. 6, n. 5845 del 20/01/2017, F., Rv. 269374; Sez. 5, n. 12064 del 16/12/2009, dep. 2010, Marcante, Rv. 246881, che fanno riferimento alla necessità che il bene oggetto di sequestro preventivo debba caratterizzarsi da una intrinseca, specifica e strutturale strumentalità rispetto al reato commesso non essendo sufficiente una relazione meramente occasionale tra la "res" ed il reato commesso). 4. La Procura della Repubblica procedente ed il Tribunale del riesame di Brescia hanno fatto corretta applicazione dei principi sin qui indicati. 4.1. Il decreto impositivo del vincolo cautelare e l'ordinanza impugnata, descrivono le condotte contestate agii indagati, indicano sia la natura dei beni da sottoporre a vincolo, sia la rilevanza probatoria degli stessi, riferendosi, in particolar modo "agli atti di disposizione in frode alla legge e/o simulati - quali intestazioni fittizie o simulate ecc. - alla c.d. esterovestizione di [OSCURATO:PERSONA], alla natura fittizia della residenza di Ce/lino e della coniuge Boero in Londra ovvero infine al trasferimento in [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. del profitto del reato di omessa dichiarazione per come meglio descritti nei capi d'imputazione", procedendo, quindi, a specifica indicazione di categorie di atti. Testualmente l'atto investigativo è volto alla ricerca, tra l'altro, di "l. scritture contabili obbligatorie ovvero documentazione extracontabile (diretta a documentare gli atti di gestione delle società o del patrimonio personale del Ce/lino e della Boero) pertinente alle società del [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., [OSCURATO:PERSONA], Trust MC Family number 1, [OSCURATO:PERSONA] 2006, [OSCURATO:PERSONA] s.a.; 2. ogni documentazione attestante l'impiego di risorse finanziarie degli indagati in Italia e all'estero, ovvero documentazione relativa ai conti correnti intestati agli indagati ed alloro familiari e pertinenti alla condotta contestata; 3. ogni documento attestante l'impiego in Italia delle disponibilità finanziarie riconducibili agli indagati (anche quelle relative a spese personali) comprese eventuali fatture relative alla fornitura di servizi (abbonamenti a piattaforme televisive, luce, gas, fatture per prestazioni di servizio rese in relazione all'ormeggio o riparazione di imbarcazioni, pagamento buoni carburanti, ecc.), nonché i relativi contratti, idonei ad attestare la presenza sul territorio nazionale di [OSCURATO:PERSONA] e del proprio nucleo familiare; 4. ogni documentazione relativa a tutti i rapporti finanziari esteri riconducibili alla famiglia Cellino e/o alla società [OSCURATO:PERSONA], con indicazione dei titolari di tali rapporti, degli eventuali beneficiari owner, nonché delle generalità delle persone delegate a operare e/o che hanno materialmente svolto le relative attività di apertura dei rapporti ... omissis ...". Appare evidente come il decreto abbia esplicitato le finalità di prova cui è diretto il sequestro dei beni rispetto alle diverse contestazioni di reato sollevate ed abbia individuato, anche in dettaglio, le categorie dei beni oggetto di ricerca, attraverso un'analitica indicazione che consente di apprezzare la finalità probatoria sottesa al provvedimento ablatorio. 4.2. In tal modo, risulta pienamente adempiuto l'obbligo di motivazione che deve sorreggere, a pena di nullità, il decreto di sequestro probatorio in ordine alla ragione per cui i beni possono considerarsi il c:orpo del reato ovvero cose ad esso pertinenti, risultando chiarita la concreta finalità probatoria perseguita, con l'apposizione del vincolo reale, in relazione al ratto ipotizzato, al tipo di illecito cui in concreto il fatto è ricondotto, alla relazione che le cose presentano con il reato, nonché alla natura del bene che si intende sequestrare (cfr., fra le altre, Sez. 3, n. 3604 del 16/01/2019, Spinelli, Rv. 275688; Sez. 6, n. 56733 del 12/09/2018, Macis, Rv. 274781; Sez. 5, n. 13594 del 27/02/2015, Gattuso, Rv. 262898). 5. Ricorsi nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA].5.1. Manifestamente infondati sono sia il primo che il secondo che il quarto motivo di ricorso trattabili congiuntamente per il reciproci collegamenti. Va evidenziato in premessa come in sede di riesame del sequestro probatorio il Tribunale è chiamato a verificare l'astratta configurabilità del reato ipotizzato, valutando il fumus commissi delicti in relazione alla congruità degli elementi rappresentati, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla concreta fondatezza dell'accusa, bensì con esclusivo riferimento alla idoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti esperibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'autorità giudiziaria (cfr., ex plurimis, Sez. 2, n. 25320 del 05/05/2016, Bulgarella, cit.; Sez. 3, n. 15254 del 10/03/2015, Previtero, Rv. 263053). Ciò vale evidentemente anche con riferimento all'elemento soggettivo del reato, il cui accertamento nel merito si fonda, come quello sull'elemento oggettivo, proprio sulle ulteriori indagini cui il sequestro probatorio è preordinato. Infatti, richiedere l'esistenza ex ante della prova dell'elemento soggettivo del reato al fine di consentire il sequestro probatorio significherebbe vanificare la portata di tale strumento, che è invece finalizzato proprio alla ricerca della prova (Sez. 3, n. 3465 del 03/10/2019, dep. 2020, Pirlo, Rv. 278542). Fermo quanto precede, evidenzia il Collegio l'ineccepibilità delle valutazioni effettuate dal Tribunale con riferimento ai delitti di cui all'art. 5 D. Lgs. 74/2000. Gli atti di indagine hanno consentito, allo stato, di affermare che [OSCURATO:PERSONA] era tenuta a presentare in Italia la dichiarazione dei redditi in quanto residente nel territorio dello Stato, quantomeno a partire dall'anno 2018, analogamente alla persona fisica del Cellino. [OSCURATO:PERSONA] detiene partecipazioni di controllo nella [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (avente sede in :Italia) e, a sua volta, è controllata direttamente da altro soggetto residente in Italia, ovvero [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; l'indagine ha poi disvelato l'assenza di dipendenti residenti nel [OSCURATO:PERSONA] e la mancanza di attività all'estero in relazione alla realizzazione dell'oggetto sociale. L'unica attività di [OSCURATO:PERSONA], successivamente al [OSCURATO:DATA_NASCITA], ha ad oggetto la gestione di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., a sua volta partecipe in via esclusiva di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; [OSCURATO:PERSONA], direttore/presidente di [OSCURATO:PERSONA]., a partire dal [OSCURATO:DATA_NASCITA], è stato nominato a.u. di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ed è divenuto Presidente del CdA di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Risulta, infine, accertata la presenza del Cellino nel territorio bresciano per complessivi 330 giorni nel corso dell'anno 2018. In sintesi, la complessiva analisi e la ricostruzione dei flussi finanziari gestiti dal Cellino ha permesso di accertare la presenza di almeno due bacini esteri, collocati in UK, di accumulo di disponibilità patrimoniale riconducibili a [OSCURATO:PERSONA] ed allo stesso Cellino, che drenano ingenti risorse, di ignota provenienza, verso rapporti finanziari accesi in Italia a favore di: -persone fisiche ([OSCURATO:PERSONA] e/o [OSCURATO:PERSONA], per spese personali, domestiche e voluttuarie); -persone giuridiche (società in tutto o in parte riconducibili alla famiglia Cellino, quali la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., per 16,2 milioni e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., per 8,1 milioni). Ferma l'oscurità della provenienza della disponibilità finanziaria riversata sui rapporti esteri, la stessa collocazione all'estero dei rapporti finanziari "sorgente", esaminata alla luce della complessa struttura societaria delle imprese riconducibili al Cellino, porta ragionevolmente a ritenere che il predetto schema sia stato ideato e realizzato con l'unico scopo di rendere difficoltosa la ricostruzione dei flussi finanziari, non riuscendo a ravvisarsi alcun diverso fine economico connesso all'esercizio dell'oggetto sociale delle società riconducibili allo stesso. Dette circostanze di provata oggettività, valutate unitamente alle disponibilità economiche del Cellino e all'ammontare degli assets dichiarati in bilancio dalla società hanno reso "necessaria l'apprensione della documentazione sequestrata dal pubblico ministero anche al fine di verificare il superamento della soglia di punibilità di cui all'art. 5 D. Lgs. 74/2000, atteso che la stessa relazione tecnica versata dalla difesa non dà conto ictu oculi dell'insussistenza dei fatti, per escludere i quali viene proposta, addirittura, una valutazione comparata dei sistemi di imposizione fiscale del [OSCURATO:PERSONA] e dell'Italia, all'evidenza incompatibile con la cognizione devoluta in questa sede". 5.2. Manifestamente infondato è anche il terzo motivo. Assumono i ricorrenti che, essendo stato ritenuto ravvisabile, quanto al reato presupposto dell'autoriciclaggio di cui al capo A), il fumus della esterovestizione della [OSCURATO:PERSONA] per il solo anno d'imposta 2018, la decisione avrebbe dovuto avvedersi che la data a partire dalla quale poteva identificarsi un profitto dell'ipotetica omessa dichiarazione suscettibile di trasferimento in un'attività finanziaria e/o imprenditoriale, doveva essere necessariamente successiva al 30/06/2019. E, dal momento che le date dei pretesi episodi di autoriciclaggio risultavano individuate al capo D) in relazione al "periodo compreso tra il 12/09/2017 ed il 07/03/2019 e dal 12/09/2017 ed il 21/01/2019": a tali date, pertanto, il profitto del reato presupposto ancora non esisteva. Trattasi di censura in fatto che non tiene conto della fluidità dell'incolpazione e che, quand'anche si volesse tener conto del profilo temporale dedotto - peraltro, nella fase processuale in essere del tutto irrilevante - disvela un profitto in parte certamente già conseguito e, in altra parte, ancora da accertare. 5.3. Infondato è il quinto motivo. 5.3.1. Il Tribunale ha ritenuto che, dalla documentazione sequestrata, si tragga la fittizia intestazione di beni ad [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., attraverso l'acquisto dell'immobile sito in Padenghe sul Garda via Meucci 14/B: operazione posta in essere al fine di sottrarre risorse finanziarie suscettibili di esecuzione coattiva mediante investimento in bene non aggredibile in quanto intestato a soggetto terzo, con conseguente astratta configurabilità del reato nei confronti di tutti i soggetti che hanno preso parte all'operazione, tra cui [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. 5.3.2. Analoga conclusione va tratta con riferimento al trust denominato "The MC [OSCURATO:PERSONA] 1" ed il conferimento in esso delle quote di partecipazione in [OSCURATO:PERSONA] s.a.r.I., attesa la natura simulata dell'atto e la consapevolezza dell'esistenza del debito tributario, con conseguente astratta configurabilità del reato per tutti i soggetti che hanno partecipato alla costituzione e modifica della "The MC [OSCURATO:PERSONA] 1", tra cui anche [OSCURATO:PERSONA], intervenuta per conto del Cellino e della Boero. 5.3.3. Il carattere fraudolento di determinate operazioni negoziali presuppone, quale dato pressoché costante, che l'attività fraudolenta sia nascosta attraverso lo schermo formale di attività o documenti apparentemente regolari (Sez. 3, n. 40319 del 16/06/2016, Scandiani, non mass.) o l'adozione di un atto formalmente lecito - come l'alienazione di un bene - però caratterizzato da una componente di artificio o di inganno (Sez. 3, n. 25677 del 16/05/2012, Caneva, Rv. 252996). Realizzando il trust - anche ove lo si ritenga nullo secondo le norme del codice civile, perché sham trust, con la coincidenza tra disponente e trustee, ovvero beneficiario e, al tempo stesso, protector, situazione di fatto assimilabile - il ricorrente ha creato uno schermo formale, un diaframma, tra patrimonio personale e proprietà costituita in trust, nel quale è confluito il suo patrimonio immobiliare; e ciò ha fatto, in maniera del tutto incontestata, per la finalità elusiva delle ragioni creditorie erariali (sulla rilevanza penale di una tale condotta cfr., Sez. 5, n. 13276 del 24/01/2011, Orsi, Rv. 249838, che ha ritenuto sussistente il fumus del delitto ex art. 11 D. Lgs. 74/2000 nel caso di sham trust). 5.3.4. Tale schermo formale però può cadere solo quando si riveli la situazione di mera apparenza; quando cioè emerga che, pur nella presenza formale del trust, l'indagato continui ad amministrare i beni, conservandone la piena disponibilità. L'atto fraudolento allora, pur se ha natura di sham trust, rende più difficoltosa l'azione di recupero del bene, perché già con il trust è stato sottratto in un primo momento alle ragioni dell'Erario; in secondo momento perché comunque, essendo l'atto giuridico formalmente esistente, si dovrà dimostrare la sua nullità, procedendo giudizialmente per ottenere la sua eliminazione dal mondo giuridico e solo dopo procedere all'esecuzione sul bene (Sez. 3, n. 20862 del 07/11/2017, dep. 2018, Palazzo, Rv. 273661, in fattispecie relativa al conferimento da parte dell'imputato dei beni in un trust cd. autodichiarato o "sham trust", che ricorre quando il disponente mantiene il controllo del fondo oppure quando ne dispone come cosa propria, nella quale la S.C. ha affermato la sussistenza del reato anche ove si ritenga l'atto non simulato, ma nullo o inesistente, precisando, inoltre, che il negozio compiuto al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto è da considerarsi comunque nullo, ai sensi dell'art. 1418 cod. civ., per la violazione della norma imperativa rappresentata dall'art. 11 del D. Lgs. n. 74 del 2000). Pertanto ed in conclusione, sembra possibile affermare che la realizzazione di un trust "autodichiarato", costituito nei termini di cui si è detto sopra, integra il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte perché rappresenta uno schermo formale creato per separare il patrimonio personale da quello segregato nel trust, ed in virtù di tale effetto, la costituzione di uno sham trust integra comunque il reato contestato, a prescindere se l'atto sarebbe da considerarsi nullo ovvero simulato secondo le normali regole. Facendo applicazione di tali principi, il Tribunale ha ritenuto che "The MC [OSCURATO:PERSONA] 1" abbia natura di sham trust perché privo di reale efficacia segregativa, atteso che il Cellino - come detto - oltre ad essere il beneficiario del trust, ne era, almeno in origine, anche "protector", con poteri incompatibili con una effettiva segregazione patrimoniale. 5.4. L'art. 11 D. Lgs. n. 74 del 2000 richiede esclusivamente che la condotta fraudolenta sia realizzata «al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o di sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila». Di conseguenza, in considerazione della latitudine delle espressioni impiegate dal legislatore, può ritenersi che il dettato normativo non esiga nemmeno che vi siano stati accertamenti formali in ordine al credito dell'Erario verso il contribuente. E, del resto, la plausibilità di questa soluzione trova conferma anche nell'espressa previsione, da parte dell'ordinamento giuridico,, di rimedi per il caso di atti compiuti in pregiudizio dei creditori addirittura anteriormente al sorgere del credito, come nell'ipotesi dell'azione revocatoria ex art. 2901. cod. civ. Deve perciò ritenersi sufficiente, quale presupposto del reato, l'esistenza, al momento della condotta illecita, di un debito verso l'Amministrazione finanziaria, sebbene non ancora precisamente determinato, ed eventualmente nemmeno oggetto di procedure di accertamento, purché per un ammontare complessivo stimabile in una somma superiore a cinquantamila euro. Ovviamente, dal momento che l'autore della condotta deve porre in essere la stessa al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o di sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, lo stesso deve agire (anche) nella consapevolezza dell'esistenza di tale debito. In altri termini, l'agente, nel momento in cui realizza la condotta, deve essere cosciente del suo debito nei confronti dell'Erario, sebbene tale situazione non costituisca ancora oggetto di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria, per una somma di ammontare superiore ai cinquantamila euro, o, quanto meno, deve accettare compiutamente il rischio di tale eventualità, vale a dire, secondo il paradigma indicato dalle Sezioni Unite (il riferimento è a Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261104), deve chiaramente rappresentarsi la significativa possibilità di verificazione dell'evento concreto e ciò nonostante, dopo aver considerato il fine perseguito e l'eventuale prezzo da pagare, determinarsi ad agire comunque, anche a costo di causare l'evento lesivo, aderendo ad esso, per il caso in cui si verifichi. 5.4.1. In riferimento alla nozione dei sintagmi «aliena simulatamente» e «compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva», è doveroso fare riferimento all'ormai ampiamente consolidata elaborazione giurisprudenziale in proposito. In particolare, si è osservato che, ai fini della integrazione del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, l'alienazione è "simulata", ossia finalizzata a creare una situazione giuridica apparente diversa da quella reale, quando il programma contrattuale non corrisponde deliberatamente in tutto (simulazione assoluta) o in parte (simulazione relativa) alla effettiva volontà dei contraenti, e che, qualora invece il trasferimento del bene sia effettivo, la relativa condotta può essere valutata quale possibile "atto fraudolento", idoneo a rappresentare una realtà non corrispondente al vero e a mettere a repentaglio o comunque ostacolare l'azione di recupero del bene da parte dell'Erario (cfr., Sez. 3, n. 3011 del 05/07/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268798). È inoltre ripetuta l'affermazione secondo cui, in tema di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, gli atti dispositivi compiuti dall'obbligato, oggettivamente idonei ad eludere l'esecuzione esattoriale, hanno natura fraudolenta, ai sensi dell'art. 11, D. Lgs. n. 74 del 2000, allorquando, pur determinando un trasferimento effettivo del bene, siano connotati da elementi di inganno o di artificio, cioè da uno stratagemma tendente a sottrarre le garanzie patrimoniali all'esecuzione (cfr., Sez. 3, n. 35983 del 17/09/2020, Colanzi, Rv. 280372, e Sez. 3, n. 29636 del 02/03/2018, Auci, Rv. 273493).5.4.2. Fermo quanto precede, appare utile precisare, ancora, che gli atti simulati o fraudolenti, siccome debbono essere «idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva, in tanto rilevano ai fini della integrazione della fattispecie incriminatrice, in quanto sono tali da rendere (almeno) più difficoltosa l'azione di recupero del credito (cfr., Sez. 3, n. 32504 del 04/12/2017, dep. 2018, Peluso, Rv. 273496, e Sez. 3, n. 10161 del 16/05/2017, dep. 2018, Cemin, Rv. 272547). 5.4.3. Peraltro, va altresì evidenziato come la medesima giurisprudenza di legittimità abbia riconosciuto come il reato di cui all'art. 11 D. Lgs. n. 74 del 2000 sia configurabile anche se l'atto simulato o fraudolento sia compiuto, oltre che con il dolo specifico di sottrarsi al pagamento delle imposte, anche con altre finalità (cfr., Sez. 3, n. 10763 del 12/02/2021, Pilip, Rv. 281329). In effetti, la disposizione incriminatrice non richiede che la finalità di sottrarsi al pagamento dei debiti tributari da essa indicati sia esclusiva. E a conclusioni analoghe è pervenuta la giurisprudenza, anche delle Sezioni Unite, con riferimento al fine di evasione caratterizzante il dolo specifico del reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altre operazioni inesistenti, previsto dall'art. 2 D. Lgs. n. 74 del 2000 con analoga tecnica normativa, allorché ha osservato che lo stesso può concorrere con altre finalità senza che ciò escluda la configurabilità, eventualmente in concorso formale con altre fattispecie di illecito penale, del delitto tributario appena indicato (cfr., Sez. U, n. 27 del 25/10/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217032; Sez. 3, n. 27112 del 19/02/2015, Forlani, Rv. 264390). 5.4.4. In realtà (cfr., Sez. 3, n. 14007 del 25/10/2017, dep. 2018, Gallotti, Rv. 272582), la fraudolenza o la simulazione richieste dall'art. 11 possono essere realizzate anche mediante il trasferimento di soldi all'estero (cfr., Sez. 3, n. 42569 del 12/03/2019, Lu, Rv. 278257, fattispecie in cui la S.C. ha ritenuto immune da censure il decreto di sequestro di una somma di denaro, di poco inferiore al limite di C 10.000, trasportata dall'indagato sottoposto a controllo; v. anche, Sez. 3, n. 14007 del 25/10/2017, dep. 2018, Gallotti, Rv. 272582, in cui gli attivi finanziari all'estero non dichiarati in Italia erano stati trasferiti su un conto corrente in uno Stato estero rendendo inefficace la riscossione del credito erariale). Sostenere la liceità dell'operazione di trasferimento all'estero sull'assunto - in astratto corretto - che non ogni atto dispositivo del debitore è attaccabile, essendo pur sempre necessario un artificio o inganno (si veda, ex plurimis, Sez. 3, n. 25677 del 16/05/2012, Caneva, Rv. 252996), è affermazione di per sé non decisiva. Invero, la possibilità legale di esportare valuta all'estero in certi limiti non esclude che, nello specifico, il trasferimento avvenga proprio per sottrarre i beni alla garanzia patrimoniale dell'Erario e, in tal caso, il periculum deve ritenersi insito nell'atto depauperativo che non consente la soddisfazione delle ragioni del creditore. 5.4.5. Del resto, non esiste né nelle norme né nell'interpretazione giurisprudenziale un principio in base al quale la tutela del credito possa prescindere, quanto alla scelta del mezzo di tutela da parte del creditore, dalla localizzazione (nazionale o meno) della garanzia patrimoniale, divenendone un aspetto tutt'affatto irrilevante o comunque trascurabile in presenza di tutele convenzionali. 5.4.6. L'ulteriore argomento difensivo secondo cui il MATT (The convention on [OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA]) garantirebbe l'assistenza amministrativa e giudiziaria in materia fiscale anche per i rapporti con il [OSCURATO:PERSONA] non appare per nulla decisivo. Come lo stesso ricorso riconosce, la Direttiva Europea posta a fondamento del predetto accordo (Direttiva 2010/24/24 UE) ha un'applicazione "a tempo" ed è comunque "denunciabile" (così come accaduto per altre direttive in materia doganale dallo stesso [OSCURATO:PERSONA]). Come dire che, in ogni momento, l'UK può denunciare l'applicazione della Direttiva, come peraltro già avvenuto per alcuni diritti doganali, "liberandosi" dall'impegno. Va peraltro considerato come la Direttiva in parola - che ha perso ogni certezza legale rispetto ad un Paese che non è più in ambito UE e, per il quale non valgono più i vincoli eurounitari - cesserà comunque la propria efficacia entro cinque anni dal periodo di transizione, cioè entro cinque anni a partire dal 10 gennaio 2021. 5.4.7. Infine, pur volendo prescindere dalla decisività del tema che la pretesa mancata applicazione ovvero la violazione di una direttiva non costituisce violazione di legge denunciabile in sede di legittimità, tanto più se detta mancata applicazione venga "surrogata" dall'applicazione legittima di uno strumento di cautela provvisoria prevista dal diritto interno, appare difficilmente contestabile che l'esistenza di una garanzia "a tempo" non sembra in alcun modo "conciliabile" con quel grado di certezza "irretrattabile" che la stessa garanzia pretende, non potendosi pretendere una preventiva rinuncia alla misura ablativa prevista dal codice nazionale in ragione di una Direttiva che, in ogni momento - come detto - può cessare di avere effetto nei confronti del UK e che comunque verrà meno, al più tardi, alla data del 31 dicembre 2025. Da qui l'irrilevanza della ritenuta capienza del patrimonio del Cellino esistente in [OSCURATO:PERSONA]. 5.5. Manifestamente infondato è il sesto motivo. I ricorrenti si lamentano della natura meramente esplorativa del mezzo e della manifesta sproporzione dello stesso rispetto alla finalità probatoria sottostante. 5.5.1. L'espressione adoperata in ricorso di "attività processuale meramente esplorativa" è oscura. Potrebbe significare solo che la stessa fosse priva di uno scopo ovvero di un tema di indagine e che il pubblico ministero si sia avvalso di tale strumento solo per cercare di costruire, in modo illegittimo ed arbitrario, un'ipotesi d'accusa. In realtà, se questo è il senso delle espressioni utilizzate, è possibile riconoscere che la realtà ha lumeggiato una situazione tutt'affatto diversa: esiste ed è stata perfettamente esplicata un'ipotesi di accusa per sorreggere la richiesta del sequestro finalizzato alla prova della sua esistenza. 5.5.2. È diffuso nella giurisprudenza di legittimità il principio per cui anche la funzione "cautelare" del sequestro, strumentale rispetto al successivo provvedimento di merito, non è sganciata dai principi di adeguatezza e proporzionalità, che nella specie si ritengono pienamente osservati (cfr., Sez. 4, n. 18603 del 21/03/2013, Camerini, Rv. 237327, che, in motivazione, ha chiarito come i principi di "adeguatezza", "proporzionalità" e "gradualità", previsti dall'art.275 cod. proc. pen. come criteri di scelta delle misure cautelari personali, debbano essere applicati anche alle cautele reali. Ciò «al fine di evitare un'esasperata compressione del diritto di proprietà e di libera iniziativa economica privata»; nello stesso senso, fra le altre, Sez. 6, n. 10153 del 18/10/2012, (dep. 2013), Colì, Rv. 254526; Sez. 5, n. 8152 del 21/01/2010, Magnano, Rv. 246103; Sez. 6, n. 12515 del 27/01/2015, Picheca, Rv. 263616). Il principio di proporzione, certamente ancorato alla disciplina delle cautele personali nel procedimento penale ed alla tutela dei diritti inviolabili, ha nel sistema una portata più ampia; esso travalica il perimetro della libertà individuale per divenire termine necessario di raffronto tra la compressione dei diritti quesiti e la giustificazione della loro limitazione. In ambito sovranazionale, il principio in esame è ormai affermato tanto dalle fonti dell'Unione (cfr. par. 3 e 4 dell'art. 5 TUE, art. 49 par. 3 e art. 52 par. 1 della Carta dei diritti fondamentali; sul punto, cfr., Sez. 3, n. 42178 del 29/09/2009, Spini, Rv. 245172), che dal sistema della CEDU. In tal senso, è condivisibile quanto affermato in dottrina, e cioè che il rango conferito dall'ordinamento interno alle fonti sovranazionali consente di affermare che, qualunque sia la natura secondo cui sono costruite - sostanziale o processuale - le tutele dei diritti, si deve tenere conto del cd. test di proporzionalità. 5.5.3. Il principio è inoltre capace di fungere da guida per lo sviluppo futuro della materia, in diversi ambiti: in particolare, per quanto riguarda la tutela dei diritti fondamentali, oggetto primario delle disposizioni normative processuali penali. Si può tuttavia affermare che, anche là dove non entri espressamente in gioco il tema dei diritti fondamentali, il principio di proporzionalità rappresenti un utile termine di paragone per lo sviluppo di soluzioni ermeneutiche e, ancor prima, di nuovi modelli di ragionamento giuridico. Il principio di proporzionalità assolve così ad una funzione strumentale per un'adeguata tutela dei diritti individuali in ambito processuale penale, e ad una funzione finalistica, come parametro per verificare la giustizia della soluzione presa nel caso concreto. 5.5.4. È ragionevole ritenere, dunque, che anche il senso e la portata del nesso di strumentalità tra bene e condotta criminosa deve essere valutato e risolto attraverso il test di proporzionalità ed adeguatezza, al fine di saggiare, come detto, la correttezza della soluzione. Pur in presenza di indirizzi interpretativi diversi, è condivisibile quanto ritenuto da una parte della giurisprudenza di legittimità, secondo cui è necessario un esame particolarmente rigoroso sul rapporto che lega la cosa al reato ed è altresì necessario, quando il legame prospettato sia di natura funzionale, che tale rapporto non sia meramente occasionale (cfr., Sez. 6, n. 33045 del 25/01/2018, Mazza, non mass.; Sez. 5, n. 26444 del 28/05/2014, Denaro, Rv. 259850; nello stesso senso, sostanzialmente, Sez. 6, n. 5845 del 20/01/2017, F., Rv. 269374; Sez. 5, n. 12064 del 16/12/2009, dep. 2010, Marcante, Rv. 246881, che fanno riferimento alla necessità che il bene oggetto di sequestro preventivo debba caratterizzarsi da una intrinseca, specifica e strutturale strumentalità rispetto al reato commesso non essendo sufficiente una relazione meramente occasionale tra la "res" ed il reato commesso). 5.5.5. In ogni caso - come evidenziato dal Tribunale - va considerato come l'oggetto della richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro probatorio ai sensi dell'art. 257 cod. proc. pen., non può essere l'esecuzione del sequestro probatorio ma solo il decreto del pubblico ministero che lo dispone. Pertanto, nell'ipotesi in cui la polizia delegata abbia eseguito in quantità eccedenti quanto indicato nel provvedimento o con modalità per altro verso illegittime un sequestro probatorio disposto dal pubblico ministero, è possibile chiedere a quest'ultimo la restituzione delle cose sequestrate in eccesso, e, contro il provvedimento del pubblico ministero si può proporre opposizione davanti al giudice, ai sensi dell'art. 263, commi 4 e 5, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 20912 del 25/01/2017, Zambelli, Rv. 270126). 6. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso, a ragione dell'identità grafica rispetto a quelli proposti dagli altri ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e Boero, in relazione al quale si richiamano le valutazioni esposte nei precedenti paragrafi 5.1., 5.2., 5.3., 5.4. e 5.5. e relativi sottoparagrafi del "considerato in diritto", ne segue le medesime sorti di infondatezza. 7. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 7.1. Manifestamente infondati sono il primo ed il secondo motivo di ricorso, trattabili congiuntamente per i reciproci collegamenti.7.1.1. Il primo motivo contesta il difetto di motivazione circa l'effettiva conoscenza del debito fiscale, in capo alla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ed oggetto di un accertamento del 2016. Si assume che, nei confronti del Caboni, subentrato quale legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., non vi sia alcuna prova che egli conoscesse il debito fiscale in capo alla società. Viene evocato il difetto del dolo specifico. Si tratta di un motivo manifestamente infondato essendosi in presenza della valutazione di un fumus delicti di misura ed intensità tale da giustificare ampiamente lo svolgimento di un mero atto di indagine (perquisizione e conseguente sequestro probatorio). Al riguardo, non pare superfluo ricordare come, ai fini della legittimità del decreto di perquisizione e del conseguente sequestro, il "fumus" necessario per la ricerca della prova è quello inerente all'avvenuta commissione dei reati, nella loro materiale accezione, e non già alla colpevolezza del singolo, sicché il mezzo è ritualmente disposto anche qualora il fatto non sia materialmente accertato, ma ne sia ragionevolmente presumibile o probabile la commissione, desumibile anche da elementi logici. Ed è consolidato l'insegnamento della giurisprudenza secondo la quale, in sede di riesame del sequestro probatorio, il tribunale è chiamato a verificare la sussistenza dell'astratta configurabilità del reato ipotizzato, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla fondatezza dell'accusa, bensì con riferimento alla idoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti acquisibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'autorità giudiziaria (Sez. 3, n. 3465 del 03/01/2019, dep. 2020, Pino, cit., in cui ia S.C. ha precisato che il tribunale non è tenuto a verificare l'esistenza dell'elemento soggettivo del reato). 7.1.2. Medesime conclusioni vanno tratte con riferimento al secondo motivo. Peraltro, proprio sul punto, il provvedimento impugnato enuncia perfettamente l'elemento logico di sicura pregnanza: vale a dire, l'acquisto da parte della società [OSCURATO:PERSONA] dell'immobile di Padenghe sul Garda e l'immediata locazione dello stesso a [OSCURATO:PERSONA] e alla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] dato è - ancora una volta - ampiamente sufficiente a giustificare il disposto atto d'investigazione. 7.2. Infondato è il terzo motivo Lo stesso riprende le censure proposte nel quinto comune motivo riportato nei ricorsi Cellino e Boero, in relazione al quale si richiamano le valutazioni esposte nei precedenti paragrafi 5.4., 5.4.1., 5.4.2., 5.4.3., 5.4.4., 5.4.5., 5.4.6. e 5.4.7. del "considerato in diritto". 7.3. Manifestamente infondato è il quarto motivo. Lo stesso riprende le censure proposte nel sesto comune motivo rip