CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 gennaio 2023
Cassazione n. 06487/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 7732-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -RICORRENTE - contro [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] – già Ferrovie dello Stato Società di Trasporti e di Servizi per Azioni, rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -CONTRORICORRENTE- -RICORRENTE [OSCURATO:PERSONA] - avverso l’ordinanza N. 974/2021 della Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA], depositata in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9.1.2023 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] La Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza n. 974/2021 resa pubblica il 5.10.2021, decidendo sul ricorso proposto dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ai sensi dell’art. 14 del DLGS n. 150/2011, ha dichiarato la RFI [OSCURATO:PERSONA] SPA tenuta al pagamento, in favore del professionista, della somma di €. 13.238,00 per diritti e onorari, oltre IVA e CPA in relazione alle prestazioni difensive da lui svolte nel giudizio di appello svoltosi davanti alla medesima Corte in una controversia risarcitoria promossa in primo grado nel 1977 da un privato gestore di un bar contro il Comune di [OSCURATO:PERSONA] con intervento delle Ferrovie dello Stato. Per giungere a tale soluzione e per quanto ancora interessa in questa sede, la Corte territoriale ha osservato: -che il valore della causa andava individuato secondo il criterio del disputandum e quindi andava fissato in vecchie lire 1.901.704.307, pari a €. 982.148,30, dovendosi considerare la domanda azionata dal Sontani con la costituzione in appello, di importo corrispondente al precetto notificato dopo la sentenza di primo grado; -che le tariffe applicabili erano quelle di cui al DM n. 127/2004; -che andavano applicati i minimi tariffari, giusta previsione contenuta nella missiva di incarico a cui aveva aderito per facta concludentiail professionista. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] sulla base di un unico motivo, contrastato con controricorso dalla RFI [OSCURATO:PERSONA] SPA che, a sua volta, ha proposto ricorso incidentale sulla base di due motivi. In prossimità dell’adunanza camerale le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1 Con l’unico motivo il ricorrente principale denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2233 comma 3 cc e 13 comma 2 della legge n. 247/2012 per avere la Corte d’Appello applicato i minimi tariffari in assenza di un valido accordo scritto, non potendosi considerare tale la lettera di conferimento dell’incarico del [OSCURATO:DATA_NASCITA], non sottoscritta né accettata dal professionista e non potendosi estendere alla fattispecie le prassi utilizzate con altri avvocati. 2.1 Col primo motivo di ricorso incidentale la RFI [OSCURATO:PERSONA] SPA denunzia la violazione degli artt. 6 del DM n. 127/2004 e 6 del DM n. 585/1997, rimproverando alla Corte d’Appello di avere erroneamente individuato il valore della causa ricavandolo dal precetto intimato sulla base della sentenza di condanna di primo grado, mentre invece, essendo stata la domanda respinta in appello, occorreva avere riguardo al valore indeterminabile della causa, come risultante dall’atto introduttivo. 2.2 Col secondo motivo di ricorso incidentale si denunzia la violazione dell’art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale e dei principi in materia di successione di tariffe professionali in relazione ai DDMM n. 127/2004 e n. 5685/1994. Rileva in particolare la società ricorrente incidentale che secondo la costante giurisprudenza di legittimità, per la liquidazione dei diritti occorreva avere riferimento alle tariffe via via vigenti al momento delle singole prestazioni e quindi anche alla tariffa del 1994, mentre la Corte d’Appello ha considerato soltanto la tariffa di cui al DM n. 127/2004. 3.1 Seguendo un criterio di priorità lo gica nell’esame delle questioni sottoposte al Collegio, va scrutinato per primo il ricorso incidentale della società, che attiene alla individuazione del valore della causa presupposta, indispensabile per la corretta applicazione dello scaglione (primo motivo) e alla corretta individuazione della tariffa applicabile, quanto alla determinazione dei diritti spettanti per l’attività difensiva prestata nel giudizio di appello (secondo motivo). Il primo motivo di ricorso incidentale è fondato. Premesso che la tariffa professionale degli avvocati (sia quella di cui al D.M. 8 aprile 2004, n. 127, così come tutte quelle precedenti) distingue i criteri generali per la liquidazione degli onorari a carico del cliente - applicabili nella specie - rispetto a quelli validi a carico del soccombente, si osserva come il parametro fondamentale, nel primo caso, resti sempre quello del valore della causa determinato a norma del codice di procedura civile: e quindi, in tema di obbligazioni pecuniarie, sulla base della somma pretesa con la domanda di pagamento (art. 10 c.p.c.), e non sulla base della somma attribuita alla parte vincitrice, che è criterio applicabile nei confronti del soccombente (art.6, comma 1, D.M. cit.). Identico parametro deve essere applicato nei gradi di impugnazione; a condizione però che il thema decidendum non subisca modifiche o restrizioni per effetto delle decisioni impugnate e l'ambito della devoluzione al giudice superiore resti esteso all'intero oggetto originario. Solo in quest’ultimo caso, infatti, il valore della causa nei gradi superiori non è rimodulato in relazione all’effettiva entità della riforma che si intende conseguire. Per contro, quando al giudice superiore venga riproposta una parte limitata della domanda (o, specularmente, vengano riproposte delle eccezioni e difese opposte in primo grado), al fine di ottenere una riforma solo parziale della sentenza, il valore della causa si riduce proporzionalmente e ad esso va commisurata l'entità degli onorari dovuti al professionista. Tale conseguenza si determina anche quando l'oggetto dell'impugnazione risulti necessariamente limitato per dettato normativo (cfr. Sez. 1, Sentenza n. 18233 del 12/08/2009 Rv. 609418 richiamata dallo stesso avvocato [OSCURATO:PERSONA] nel suo controricorso al ricorso incidentale ed a cui fa rinvio anche la Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21613 del 04/09/2018 Rv. 650472 pure richiamata dall’Sofo nel medesimo atto difensivo). Nel caso di specie, ricorre solo la prima delle due ipotesi perché - come riferisce lo stesso ricorrente (cfr. pagg. 2 e 3 del ricorso per cassazione ove viene ricostruito l’iter del giudizio di primo grado e di gravame) - il thema decidendum (cioè la sussistenza o meno del diritto al risarcimento dei danni in favore dell’attore e l’individuazione dell’eventuale responsabile) non aveva subito né modifiche né restrizioni per effetto della decisione impugnata: in sostanza, quindi, l'ambito della devoluzione al giudice superiore era rimasto esteso all'intero oggetto originario. Si rivela dunque giuridicamente errata la decisione di primo grado che, discostandosi dal citato principio di diritto, ha individuato il valore della lite in base alla somma attribuita dal primo giudice al vincitore e nello stesso errore mostra di incorrere il controricorso al ricorso incidentale attraverso una lettura non completa della citata pronuncia n. 18233/2009 di questa Corte ed attraverso il richiamo, inappropriato,a frammenti di pronunce rese in fattispecie diverse, come laSez. 1 - , Ordinanza n. 10984 del 26/04/2021 Rv. 661238 in vicenda di liquidazione di spese di lite a carico del soccombente, con particolare riferimento alla individuazione del valore della causa in caso di richiesta di liquidare una somma determinata "o quella maggiore o minore che si riterrà di giustizia", sfociata poi nel rigetto della domanda (anche se tale ultima pronuncia ha poi ancorato il valore della causa pur sempre quello della originaria domanda). La sentenza va dunque cassata in relazione a tale censura. 2Anche il secondo motivo di ricorso incidentale è fondato. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte ai fini della liquidazione degli onorari e dei diritti spettanti all'avvocato nella disciplina vigente ratione temporis, la quantificazione degli onorari va effettuata in base alla tariffa professionale forense vigente al momento in cui le attività professionali sono state condotte a termine, identificandosi tale momento con quello dell'esaurimento dell'intera fase di merito o, per il caso in cui le prestazioni siano cessate prima, con il momento di tale cessazione, mentre i diritti di procuratore vanno liquidati alla stregua delle tariffe vigenti al momento delle singole prestazioni (cfr. tra le tante,Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 28830 del 2020 non massimata; Cass. Sez. L, 21/11/1998, n. 11814). Nel caso in esame, la Corte calabrese, pur mostrando di essere a conoscenza del citato principio - che menziona espressamente a pag. 6 -di fatto poi se ne discosta perché dichiara di applicare tout court, come tariffa di riferimento, quella di cui al DM 127/2004, cadendo così in palese contraddizione, avendo dato atto che vi era stata una missiva di incarico (risalente, secondo l’assunto della società, al gennaio 1997: v. pagg. 7 e 3 dell’ordinanza impugnata) e che le prestazioni difensive si riferivano giudizio di appello iscritto al n. 318/1996 (v. pag. 2). La violazione di legge sulle tariffe applicabili per il calcolo dei diritti è dunque palese e comporta, anche sotto questo profilo, la cassazione della sentenza. 4 In conclusione, in accoglimento del ricorso incidentale, l’ordinanza va cassata, con rinvio per nuovo esame alla Corte d’Appello di [OSCURATO:PERSONA] in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio, restando così logicamente assorbito l’esame del ricorso principale che verte sulla mancata applicazione dei valori tariffari medi. P.Q.M. accoglie il ricorso incidentale e dichiara assorbito il ricorso principale; cassa