CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 gennaio 2000
Cassazione n. 40064/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 069KMMY) nato il 28/01/2000 avverso la sentenza del 28/03/2024 del GIP TRIBUNALE di LIVORNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che gli ha applicato la pena ex art. 444, cod. proc. pen., per il delitto di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, per aver importato oltre 53 chili di cocaina ed aver detenuto a fini di spaccio circa 6 chili di metannfetamina. Egli lamenta violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla disposta espulsione dallo Stato a pena espiata (art. 86, d.P.R. n. 309 del 1990), in quanto la valutazione di pericolosità del giudice non sarebbe stata individuale ma cumulativa per lui ed i suoi concorrenti nel reato. Il difensore ricorrente ha altresì depositato memoria scritta, insistendo per l'accoglimento dell'impugnazione. 2. Il ricorso è inammissibile per la genericità del motivo, dal momento che non vengono addotte circostanze idonee a contrastare la valutazione del giudicante sul punto controverso e tali da renderne manifestamente illogica la motivazione: la quale, pertanto, si sottrae a censura in questa sede. Invero, già solo il riferimento alla gravità oggettiva del fatto legittima la deduzione della elevata pericolosità dell'imputato, in quanto indiscutibilmente sintomatica di legami con temibili circuiti criminali internazionali. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 30 sette