CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 45139/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], del foro di Roma, con delega depositata in udienza dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], del foro di PALERMO, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Palermo, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale riforma della sentenza emessa in primo grado, ha confermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen. (capo l) agli stessi ascritto in concorso, commesso previa sottrazione 7alla persona offesa delle chiavi dell'abitazione mediante l'apposita simulazione di un incidente stradale, È stata altresì confermata la condanna del citato [OSCURATO:PERSONA]:cio in merito alla fattispecie di cui all'art. 75 d.lgs.6 settembre 2011, n. 159, per aver violato le prescrizioni impartitegli con la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, in quanto allontanatosi dal comune di Palermo per recarsi in Germania (capo 2). 2. Avverso la sentenza d'appello sono stati proposti distinti ricorsi negli interessi degli imputati, con articolazione dei motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione (ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 3. Nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] sono stati formulati tre motivi. 3.1. Con il primo motivo si deducono inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 54 c.p. con riferimento alla confermata condanna in merito alla fattispecie di cui all'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011 (capo 2), per aver l'imputato violato le prescrizioni impartitegli con la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. Egli si sarebbe difatti allontanato dal comune di Palermo e recato in Germania al fine di sottrarsi alla concretizzazione delle minacce di morte da parte di esponenti all'associazione di tipo mafioso («cosa nostra»), per aver dichiarato loro un provento del furto in abitazione di cui al capo 1 inferiore rispetto a quello effettivamente ottenuto (importo, in ragione del quale era dovuta alla consorteria una determinata somma di denaro). La Corte territoriale, pur avendo sostanzialmente ritenuto accertata l'effettiva minaccia di morte, realizzatasi nel contesto innanzi descritto, avrebbe solo astrattamente richiamato i principi governanti la materia (come sanciti dalla Suprema Corte) ma si sarebbe in concreto limitata a sostenere che, nella specie, «la richiesta di protezione all'Autorità avrebbe neutralizzato con certezza la situazione di pericolo in cui Puccio effettivamente versava per l'esistenza di un progetto omicidiario nei suoi confronti». Il giudice di merito non avrebbe quindi considerato la reale praticabilità della detta soluzione alternativa e l'effettiva sua efficacia rispetto alla neutralizzazione del pericolo attuale (in quanto imminente ovvero perdurante) in cui l'agente versava in quanto promanante da associazione ex art. 416-bis cod. pen. 3.2. Con il secondo motivo si deducono l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 99 cod. pen., avendo la Corte 1:erritoriale, quale conseguenza di una erronea interpretazione dello specifico motivo d'appello, motivato in merito all'impossibilità di considerare prevalenti le circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva di cui all'art. 99, comma quarto, cod. pen., in ragione anche del divieto di cui all'art. 69, comma quarto, del medesimo • dice, e non in merito alle ragioni sottese all'operato aumento di pena per la recidiva, punto della sentenza di primo grado invece effettivamente oggetto di sindacato. 3.3. Con il terzo motivo si deducono violazione di legge e vizio motivazionale cumulativo, anche in termini di travisamento della prova (l'interrogatorio dell'imputato del 18 febbraio 2021) con riferimento alla ritenuta insussistenza dell'attenuante di cui all'art. 625-bis, cod. perL. Il giudice d'appello avrebbe escluso l'attenuante in oggetto travisando l'interrogatorio di [OSCURATO:PERSONA] del 18 febbraio 2021, nel corso del quale l'indagato (successivamente ammesso allo speciale programma di protezione per i c.d. «collaboratori di giustizia») avrebbe indicato anche i ruoli dei correi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ancorché assolti in appello in ragione della ritenuta insussistenza dei riscontri alle dichiarazioni di correo, oltre che, nella parte omissata, il nominativo di altro concorrente, poi riferito in dibattimento. Sarebbe infine mancata ogni valutazione in ordine a una ordinanza (acquisita in appello su richiesta della difesa) la cui disamina sarebbe stata decisiva in merito alla decisione sulla specifica doglianza. Si tratterebbe di ordinanza applicativa di misura cautelare a carico di altri soggetti, per i reati di cui agli artt. 416-bis, 629, 648-bis e 648-ter, cod. pen., anche aggravati ex art. 416-bis.1, stesso codice, motivata in ragione anche delle dichiarazioni già rese da Pucci° il 18 febbraio 2021 e in quella sede omissate. 4. Nell'interesse di Sciacchitano è stato formulato un unico motivo con il quale si deducono inosservanza ed erronea applicazione di legge penale in ragione della mancata ritenuta prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulle accertate aggravanti con particolare riferimento alla recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale. 5. Nell'interesse di Barone sono stati formulati due motivi. 5.1. Con il primo motivo si deducono inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 61 n. 5, cod. pen., avendo la Corte territoriale confermato la ritenuta sussistenza dell'aggravante senza indicare (perché assenti) le circostanze di tempo, di luogo o di persona (anche con riferimento all'età) tali da ostacolare la pubblica o la privata difesa e delle quali i correi si sarebbero approfittati. Sarebbe in particolare assente l'accertamento del nesso tra l'età della persona offesa e l'ostacolo alla difesa, avendo invece il giudice di merito motivato solo in forza dell'essere la vittima una donna anziana (nata nel 1941). 5.2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la violazione di legge in ragione dell'automatico aumento per l'accerl:ata recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale (anche se poi bilanciato ex art. 69 cod. pen.) 6. Hanno discusso e concluso, nei termini di cui in epigrafe, la Procura generale e il solo difensore di [OSCURATO:PERSONA] (nonostante la richiesta trattazione orale). [OSCURATO:PERSONA] 1. È fondato il solo motivo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e avente a oggetto la ritenuta insussistenza dell'attenuante di cui all'art. 625-bis cod. pen. 2. Il primo motivo proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]°, con il quale si de.lucono inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 54 cod. pen., con riferimento alla confermata condanna in merito alla fattispecie di cui all'art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011( -c‘ IQud-41)0, 2.1. Occorre premettere e ribadire che non è configurabile la causa di giustificazione dello stato di necessità quando l'agente può sottrarsi dalla costrizione a violare la legge mediante ricorso all'autorità, cui va chiesta tutela. In applicazione del principio Sez. 4, n. 15167 del 09/01/2015, Hyseni, Rv. 263135, ha escluso la configurabilità dello stato di necessità pur provenendo la costrizione a violare la legge da un ispettore di polizia giudiziaria, potendo in tal caso l'imputato rivolgersi ad altre istituzioni pubbliche aventi compiti di tutela del cittadino. Sez. 5, n. 4903 del 23/04/1997, Montalto, Rv. 208134, ha invece annullato la sentenza del giudice di merito che aveva riconosciuto lo stato di necessità nel comportamento di un soggetto che aveva continuativamente prestato la propria opera per la riscossione del «pizzo» nell'interesse di una associazione di stampo mafioso, ritenendo che lo stesso vi fosse stato costretto per le minacce ricevute e lo aveva perciò prosciolto dal reato di partecipazione all'associazione (si veda altresì Sez. 1, n. 47712 del 29/09/2022, Termine, Rv. 283785, per cui l'alternativa di rivolgersi all'autorità deve prospettarsi al soggetto minacciato come una soluzione realmente praticabile nella situazione concreta e alcrettanto efficace, nella situazione data, a neutralizzare il pericolo attuale - imminente o perdurante - in cui egli o il terzo destinatario della minaccia si trovano). 2.2. Orbene, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio di cui innanzi avendo ritenuto accertato il pericolo derivante dalla minaccia di morte promanante da appartenenti a «cosa nostra», nei termini di cui all'art. 54 cod. pen. e come prospettatole dallo stesso imputato, ancorché ritenuto insussistente la c.d. «inevitabilità altrimenti», quale ulteriore indefettibile presupposto per l'operatività della causa di giustificazione in oggetto. In termini coerenti e non manifestamente illogici, quindi non sindacabili in sede di legittimità, il giudice di merito ha escluso il detto presupposto in ragione dalla possibilità dell'imputato di rivolgersi all'autorità con efficacia, rispetto a un progetto omicidiario che si sarebbe dovuto concretizzare il giorno seguente; Vevúti come peraltro concretamente avvenuto,vsolo dopo la violazione delle prescrizioni di cui alla sorveglianza speciale, mediante la decisione di [OSCURATO:PERSONA] di aderire al programma di protezione per i cd. «collaboratori di giustizia» (nel senso per cui rileva, al fine di escludere lo stato di necessità, l'evitabilità del pericolo utilizzando misure che l'ordinamento giuridico appresta a protezione dei «collaboratori di giustizia o dei testi a rischio rappresaglia», si veda Sez. 3, n. 18896 del 10/03/2011, Riccio, Rv. 250283). 2.3. A quanto innanzi deve altresì aggiungersi, come ritenuto dal giudice di primo grado, l'assenza di un altro elemento della fattispecie integrante lo stato di necessità: la non volontaria causazione del pericolo (in merito si vedano ex plurimis: Sez. 2, n. 19714 del 14/04/2015, Moccardi, Rv. 263533, la quale, in applicazione del principio, ha ritenuto esente da censura l'esclusione della causa di giustificazione nei confronti dell'imputato che sosteneva di essere stato costretto a porre in essere la condotta ascrittagli per il timore che il concorrente nel reato, del quale era anch'egli vittima di usura, ponesse all'incasso alcuni assegni, che in precedenza aveva ricevuto a garanzia del debito; Sez. 5, n. 16012 del 23/03/2005, Carone, Rv. 232143, con riferimento alla derivazione della situazione di pericolo dalla scelta di compiere un furto e sia pertanto ricollegala alla stessa condotta illecita dell'agente che abbia provocato la reazione; Sez. 3, n. 18896 del 2011, Riccio, cit.; Sez. 2, n. 5291 del 01/12/1994, dep. 1995, Graviano, Rv. 200566; Sez. 1, n. 19005 del 03/12/1965, D'Eramo, Rv. 100618). Sulla base di quanto emerge in termini fattuali dalle sentenze di merito, circostanze che lo stesso ricorrente pone a supporto della censura in esame, nella specie il pericolo deve ritenersi volontariamente causato dall'imputato in quanto sorto dalla commissione del furto (di cui al capo 1) e dalla preventiva autorizzazione ottenuta da cosa nostra, cui i correi avrebbero dovuto versare una somma in percentuale rispetto al provento illecito. Eseguito il reato, infatti, a seguito della comunicazione al sodalizio izP un provento inferiore al reale, finalizzata ad abbattere l'importo da versare all'associazione, nasce un alterco tra l'imputato e taluni associati con le conseguenti minacce di morte rivolte dai secondi al primo, da attuarsi il giorno seguente, determinanti la fuga di [OSCURATO:PERSONA] in Germania, con conseguente violazione delle prescrizioni impartitegli con la sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno. 3. È invece fondato, nei termini di seguito esplicitati, il terzo motivo del ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si deducono violazione di legge e vizio motivazionale cumulativo, anche in termini di travisamento della prova (l'interrogatorio dell'imputato del 18 febbraio 2021) con riferimento alla ritenuta insussistenza dell'attenuante di cui all'art. 625-bis, cod. pen. 3.1. Occorre evidenziare, nei limiti di quanto rileva in questa sede, che ai fini del riconoscimento della circostanza attenuante speciale (a effetto speciale) di cui all'art. 625-bis cod. pen., il colpevole deve fornire, prima del giudizio, un contributo collaborativo significativo per l'individuazione dei correi o di coloro che abbiano acquistato, ricevuto o occultato la cosa sottratta o si siano comunque intromessi per farla acquistare, ricevere o occultare. Essendo l'attenuante volta a determinare condotte collaborative nel senso di cui innanzi, deve dunque prescindersi ai fini della sua applicabilità, come peraltro emerge anche dalla formulazione letterale della norma, dall'effettivo recupero dell'oggetto materiale della condotta e dalla susseguente eventuale contestazione, in capo ai detti soggetti ricettori, di autonome fattispecie di reato, in ipoce-A, H favoreggiamento, la ricettazione, il riciclaggio o l'impiego di ni di prove:-Iienza illecita (Sez. 4, n. 29045 del 15/06/2022, Zaffonte, non niassimata;. Parimenti dicasi in merito all'utilità e alla concretezza del contributo collaborativo fornito per l'individuazione dei correi, che deve essere apprezzato prescindendo dall'esito del giudizio a carico di questi (Sez. 5, n. 46069 del 27/10/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283813, la quale ha censurato la decisione che aveva escluso la sussistenza dell'attenuante a fronte della chiamata in correità del concorrente nel reato, a carico del quale era stata elevata l'imputazione, ma che, in assenza di riscontri ex art. 192 cod. proc. pen., era stato assolto dall'accusa di furto; nello stesso senso Sez. 4, n. 11490 del 20/01/2013, Pignalora, Rv. 254855, che ha ritenuto corretto il riconoscimento della circostanza nonostante l'archiviazione della posizione del correo).L'utilità e la concretezza del detto contributo, infine, sono rimesse al discrezionale apprezzamento del giudice (Sez. 4, n. 29045 del 2022, Zaffonte, cit., in motivazione, e Sez. 5, n. 13386 del 17/12/2020, dep. 2021, Dondolini, Rv. 280850-01, in fattispecie in cui la Corte ha escluso l'attenuante della collaborazione in relazione alla chiamata in correità di un soggetto che aveva già reso piena e immediata confessione). Esso è peraltro censurabile in sede di legittimità nei limiti consentiti dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 29045 del 2022, Zaffonte, cit., in motivazione, e Sez. 5, n. 32937 del 19/05/2014, Stanciu, Rv. 261659-01, in fattispecie in cui si è escluso in tema di furto che la mera indicazione di un nominativo costituisca una condotta sufficiente a consentire l'individuazione dei correi nel senso richiesto dalla norma). 3.2. Premesso quanto innanzi, nel merito cassatorio deve rilevarsi che l'apparato argomentativo sotteso all'esclusione della sussistenza della circostanza in esame mostra i vizi dedotti dal ricorrente. 3.2.1. Il giudice d'appello ha difatti escluso la circostanza in ragione dell'insussistenza del necessario requisito temporale, sostenendo che «nel caso in esame, mentre in occasione dell'interrogatorio di garanzia del 18 febbraio 2021 Puccio forniva per grandi linee informazioni sulla vicenda, il contributo più dettagliato, suscettibile di essere valutato ai fini del riconoscimento dell'attenuante in parola, veniva fornito dallo stesso in occasione dell'esame del 18 novembre 2021, allorché la fase del giudizio era già avviata, essendo stato disposto il giudizio abbreviato con ordinanza in data 28 giugno 2021». 3.2.2. Nel far ciò, la Corte d'appello, ha travisato l'interrogatorio del 18 febbraio 2021 (allegato al ricorso per ragioni di autosufficienza) tanto da addivenire sostanzialmente anche a una inosservanza o erronea applicazione dell'art. 625-bis, cod. pen. Nel corso dell'indicato interrogatorio, come correttamente rilevato dal ricorrente, [OSCURATO:PERSONA] (successivamente ammesso allo speciale programma di protezione per i c.d. «collaboratori di giustizia»), oltre a indicare in termini specifici non solo la propria condotta e le modalità operative della preparazione ed esecuzione del furto, ha anche fatto specifico riferimento, con dichiarazioni auto ed etero-accusatorie, oltre ai correi Sciacchitano e Barone, che hanno reso dichiarazioni e la cui responsabilità è stata confermata, anche ai correi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannati in primo grado e assolti in appello in ragione però della ritenuta insussistenza di riscontri estrinseci alla dette dichiarazioni ex art. 192 cod. proc. pen. Sicché, nel travisare l'interrogatorio nei termini di cui innanzi la Corte d'appello ha mostrato di non considerare il principio per cui l'utilità e la retezza del contributo collaborativo fornito per l'individuazione dei correi, neliG specie [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], devono essere apprezzate prescindendo dall'esito del giudizio a carico di questi (Sez. 5, n. 46069 del 2022, [OSCURATO:PERSONA], cit.). L'imputato ha altresì reso con l'interrogatorio dichiarazioni inerenti altro correo ancorché omissate. Dato, quello dell'intervenuto oscuramento, non considerato dal giudice di merito ancorché suscettibile di acquisire rilevanza decisiva se valutato in uno con le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] il 18 novembre 2021 (a giudizio già instaurato). Con esse, difatti, previa interlocuzione in udienza con il Pubblico Ministero, l'imputato, sul punto autorizzato, ha indicato lo specifico nominativo dell'altro soggetto coinvolto nell'illecito. È infine mancata la considerazione dell'ordinanza acquisita in appello su richiesta della difesa, applicativa di misura cautelare a carico di altri soggetti, per i reati di cui agli artt. 416-bis, 629, 648-bis e 648-ter, cod. pen., anche aggravati ex art. 416-bis.1, stesso codice, motivata in ragione anche delle dichiarazioni già rese da [OSCURATO:PERSONA] il 18 febbraio 2021 e in quella sede onnissate. 4. Il secondo motivo di ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] e i ricorsi proposti negli interessi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], suscettibili di trattazione congiunta in ragione della connessione delle questioni sottese, sono inammissibili in ragione del mancato confronto con la ratio decidendi della sentenza impugnata. 4.1. Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis: Sez. 4, n. 2644 del 16/12/2022, dep. 2023, Fiore, in motivazione; Sez. 4, n. 49411 del 26/10/2022, Troplini, in motivazione; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), difatti, la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata, avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso la presentazione di motivi i quali, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale con le argontazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Ne consegue che, s,e il motivo di ricorso, come nel caso in esame, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso. 4.2. Orbene, quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], al netto dell'inammissibile tentativo di sostituire proprie valutazioni a quelle del giudice di merito ai fini del discrezionale giudizio di bilanciamento, emerge che la Corte territoriale, dopo aver esplicitato lo specifico motivo d'appello anche con riferimento all'operato aumento di pena per la recidiva (pag. 8, paragrafo 4.2), ha motivato (paragrafo 4.2.1.) non solo in merito all'impossibilità del bilanciamento in termini di prevalenza sulle circostanze attenuanti generiche, ex art. 69, comma quarto, cod. pen., ma anche in ordine alle ragioni sottese alla ritenuta considerazione della recidiva. Il riferimento è, in particolare, all'apparato motivazionale, non sindacato in quanto non colto dal ricorrente, sotteso all'esclusione della prevalenza non solo perché inoperante ope pegis ma anche in termini fattuali e in ragione delle pluralità dei reati oggetto di condanna nel quinquennio e alla loro significanza in termini di maggiore capacità a delinquere e di accentuata colpevolezza, valutata in uno con la gravità del furto in abitazione sub iudice anche circa le modalità di organizzazione dello stesso. 4.3. Parimenti dicasi, in merito alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], circa il tentativo di sostituirsi alla valutazione discrezionale del giudice di merito in ordine al giudizio di bilanciamento e circa la c:onsiderazione della recidiva ai fini del detto giudizio, non confrontandosi il ricorso con l'esclusione della prevalenza in ragione del divieto di cui all'art. 69, comma quarto, cod. pen. Quanto a [OSCURATO:PERSONA], sempre al netto del tentativo di sostituirsi a valutazioni discrezionali del giudice di merito, il ricorrente, relativamente alla ritenuta recidiva, non si confronta con l'apparato motivazionale che (a pag. 6) considera la fattispecie sub iudice la prosecuzione di un processo clelinquenziale già avviato. 4.4. Analoghe sono infine le considerazioni in ordine al primo motivo del ricorso di Be -one, deducente l'inosservanza e l'erronea applicazione dell'art. 61 n. 5, cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] -te territoriale, difatti, prendendo posizione in merito alla specifica doglianza dell'appellante, dopo aver fatto riferimento all'età dell'anziana persona offesa, motiva la ritenuta sussistenza della «minorata difesa» non in ragione di essa ma in considerazione di altre circostanze di tempo e di luogo concretamente tali da ostacolare la difesa e delle quali i correi si sono avvalsi, creandone i presupposti mediante simulazione di un incidente su pubblica via (tra le 10 e le 11 di mattina, come evidenziato anche dallo stesso ricorrente) e tale da rendere possibile l'intrattenimento della vittima per il tempo necessario a sottrarle le chiavi dell'abitazione ed eseguire il furto, previa realizzazione di una copia di esse. 5. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente all'attenuante di cui all'art. 625-bis cod. pen. e con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte d'appello di Palermo, mentre deve essere rigettato nel resto il relativo ricorso. All'inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] segue la condanna dei detti ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen., che si ritiene equa valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso nei termini innanzi evidenziati (Corte cost. n. 186/2000). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente all'attenuante di cui all'art. 625-bis cod. pen., con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Palermo. Rigetta nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]