CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 marzo 1960
Cassazione n. 30833/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 29/03/1960 avverso la sentenza del 31/05/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; R.G. n. 42475/2022 [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli artt. 615 ter e - 319, 321 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso, relativi al giudizio di responsabilità; Ritenuti i motivi inammissibili perchè, da una parte, non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata - del tutto ignorata -, e, dall'altra, del tutto generici; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 31/03/20