CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 marzo 2026
Cassazione n. 16103/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]rappresentata ed assistita dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiduciaavverso la sentenza in data 11/6/2026 della Corte di Appello di Potenzavisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;preso atto che il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto, senza la presenzadelle parti, in mancanza di rituale richiesta di trattazione orale ai sensi dell’art. 611, comma1-bis, cod. proc. pen.;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generaleRaffaele Gargiulo, che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;letta la memoria difensiva datata 24/3/2026 trasmessa dal difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] della parte civile [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che haconcluso riportandosi alla propria memoria depositata il 24/3/2026 chiedendo il rigetto o ladeclaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna degli imputati alla rifusione dellespese del presente grado di giudizio, come da nota spese allegata;letta la memoria di replica datata 31/3/2026 alle conclusioni del Procuratore generale a firmadel difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigettodel ricorso e la condanna degli imputati alla rifusione delle spese del presente grado digiudizio.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza in data 11 giugno 2025 la Corte di Appello di Potenza ha dichiaratoinammissibile l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avverso lasentenza in data 17 marzo 2023 del Tribunale di Matera con la quale era stata affermata lapenale responsabilità dei predetti imputati in relazione al reato di concorso in truffa,commesso in data 27 agosto 2020 ai danni di [OSCURATO:PERSONA].In sintesi, risulta contestato agli imputati di aver messo simultaneamente in vendita sulsito internet Kijiji un telefono IPhone inducendo in errore il [OSCURATO:PERSONA] sulla bontàdell’annuncio, il quale dopo avere intrattenuto contatti con tale “Francesca” tramite lapiattaforma Telegram, veniva indotto a bonificare la somma richiesta a titolo di corrispettivoper l’acquisto del bene su di un conto PayPal intestato alla madre degli imputati, AnastasiaPia Pagliaro, e ciò senza che il telefono gli venisse mai recapitato, mentre l’apparentevenditrice si rendeva irreperibile.L’atto di appello degli imputati è stato dichiarato inammissibile in quanto, stantel’assenza degli stessi in primo grado, la difesa degli appellanti non provvedeva al depositodella dichiarazione e dell’elezione di domicilio unitamente all’atto di gravame.2. Ricorre per Cassazione avverso la predetta sentenza il difensore degli imputati,deducendo, con motivo unico, violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc.pen. in relazione all’art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. nonché per vizi di motivazione.Sulla premessa che il disposto dell’abrogato comma 1-ter dell’art. 581 cod. proc. pen.continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024 e, quindi, anche alcaso in esame, evidenzia al riguardo il difensore degli imputati che:- l’onere del deposito dell’elezione o della dichiarazione di domicilio può essere assoltoanche con il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione didomicilio ed è funzionale alla vocatio in iudicium;- dalla procura speciale in data 31 marzo 2023 rilasciata al difensore (avv. [OSCURATO:PERSONA]) infase di proposizione dell’atto di appello del 31 luglio 2023, si legge che i [OSCURATO:PERSONA] sonoentrambi residenti a Rende, viale dei Giardini, luogo coincidente con il domicilio dichiaratogià nella fase delle indagini preliminari;- tale dato ha garantito la regolare notificazione del decreto di citazione a giudizioinnanzi alla Corte di appello, tanto è vero che la stessa Corte territoriale ha dichiarato diavere accertato la regolare costituzione delle parti in giudizio e pertanto non sarebbe statopiù possibile dichiarare l’inammissibilità dell’appello.3. Con le memorie sopra menzionate, la difesa della parte civile [OSCURATO:PERSONA] hadedotto l’inammissibilità per tardività del ricorso presentato nell’interesse degli imputati ecomunque l’infondatezza dei motivi di ricorso formulati nell’interesse degli stessi.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. I ricorsi degli imputati sono inammissibili.2. Deve, infatti, in via preliminare ed assorbente rilevarsi quanto segue:a) la sentenza impugnata è stata emessa in data 11 giugno 2025;b) nella stessa è stato indicato il termine di 90 giorni per il deposito della motivazioneche veniva a scadere il 9 settembre 2025, ciò in quanto per consolidata giurisprudenza diquesta Corte di legittimità «I termini per la redazione ed il deposito della sentenza non sonosoggetti a sospensione nel periodo feriale, anche dopo le modifiche introdotte dal d.l. n. 132del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, che all'art. 16ha ridotto il periodo annuale di ferie dei magistrati da 45 a 30 giorni. (Sez. U, Sentenza n.42361 del 20/07/2017, D’Arcangelo, Rv. 270586 – 01);c) la motivazione della sentenza è stata depositata in data 11 agosto 2025, quindi entroil termine indicato al punto che precede;d) il giorno 9 settembre 2025 è pertanto iniziato a decorrere il termine di 45 giorniprevisto dall’art. 585, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. per proporre impugnazione, termineprorogato di ulteriori 15 giorni ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo di leggeessendo gli imputati stati giudicati in assenza;e) il termine di complessivi 60 giorni a decorrere dal 9 settembre 2025 per presentareimpugnazione veniva quindi a scadere il giorno 8 novembre 2025;f) i ricorsi qui in esame datati 21 novembre 2025 risultano pervenuti alla Corte diappello in data 22 novembre 2025 (data del caricamento sul portale telematico).Ci si trova, pertanto, in presenza di ricorsi tardivamente presentati con la conseguenzache ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 585 e 591comma 1, lett. c),cod. proc. pen. gli stessi devono essere dichiarati inammissibili.Detta statuizione preclude la possibilità di esaminare i motivi di ricorso formulatinell’interesse degli imputati.3. Alla inammissibilità dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamentodelle spese del procedimento nonché, quanto a ciascuno di essi, ai sensi dell’art. 616 cod.proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilitàemergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della sommaritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.4. Ne discendono, altresì, a carico di entrambi gli imputati le correlative statuizioni diseguito espresse in ordine alla rifusione delle spese del grado in favore della costituita partecivile [OSCURATO:PERSONA], la cui liquidazione, tenuto conto del grado di complessità dellavicenda processuale, viene operata secondo l'importo in dispositivo meglio enunciato. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna inoltrel'imputato al pagamento delle spese di rappresentanza ed assistenza a favore della partecivile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in euro 3.686,00, oltre accessori di legge.Così è deciso, 09/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]