CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 01041/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 15483-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 1136/1/2017 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; gcs'c udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato: che la Regione Molise propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Molise che aveva rigettato il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva accolto l'impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] avverso un avviso di accertamento per tasse automobilistiche, relativo all'anno 2012; che il ricorso è affidato ad un unico motivo, mediante il quale la Regione lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 5 I. n. 53/1983, 3 I. n. 60/1986 e 149 comma 30 c.p.c. nonché 43 DPR n.600/1973, 14 I. n. 890/1982, 16 D. Lgs. n. 546/1992, 60 DPR n. 600/1973 e 149 comma 30 c.p.c., in relazione all'art. 360 n. 3 c.p.c., poiché la CTR avrebbe erroneamente ritenuto tardivo l'atto di accertamento, consegnato a [OSCURATO:PERSONA] entro il terzo anno successivo a quello d'imposta, ancorché ricevuto dopo la scadenza del termine; che l'intimato si è costituito con controricorso; che, riguardo al primo ed unico motivo di ricorso, il principio secondo cui gli effetti della notificazione eseguita a mezzo del servizio postale si producono - per il notificante - al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario (ovvero al personale del servizio postale) e - per il destinatario - al momento della ricezione, è stato sottoposto alla valutazione delle Sezioni Unite di questa Corte dall'ordinanza n. 15545 del 21 luglio 2020; che, pertanto, appare necessario attendere la predetta pronunzia; Ric. 2018 n. 15483 sez. MT - ud. 06-10-2021 -2- e P.Q.M. La Corte rinvia a nuovo ruolo il processo Così deciso in Roma il 6 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Oegi, 14