CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 ottobre 2022
Cassazione n. 12908/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natq,a NISCEMI il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]) 1. Il ricorso è inammissibile per causa che può essere dichiarata de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., perché proposto contro sentenza pronunciata a norma dell'art. 599 bis cod. proc. pen. dopo il 2 agosto 2017. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di assise di Appello di Catania, in parziale riforma della pronuncia emessa dal G.u.p. del Tribunale di Catania in data 19 luglio 2018, accogliendo la richiesta delle parti formulata ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ritenuta la prevalenza delle già concesse attenuanti generiche, ha ridotto la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in quella di anni tredici di reclusione, in relazione ai reati di tentato omicidio e di omicidio consumato, entrambi pluriaggravati, ascritti in rubrica ai capi 1) e 2) dell'imputazione, con conferma, nel resto, dell'impugnata sentenza. La ricorrente, con l'unico motivo dedotto, in relazione alla violazione degli artt. 129 cod. proc. pen. e 161 cod. pen., lamenta l'omessa declaratoria di estinzione del reato di cui al capo 1) della rubrica (tentato omicidio pluriaggravato) per intervenuta prescrizione, evidenziando altresì come la questione prospettata nel presente ricorso, relativa alla mancata dichiarazione della intervenuta prescrizione del reato oggetto di accordo ai sensi dell'art. 599- bis cod. proc. pen. sia stata rimessa alle Sezioni Unite di questa Corte, con ordinanza n. 17439 del 14 aprile 2022, con decisione fissata all'udienza del 27 ottobre 2022. In forza di quanto sopra, la Corte evidenzia che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, Sentenza n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 01). Ne consegue che il ricorso non è sperimentabile avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen. in ordine a questioni alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod.proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194). Si evidenzia, infine, che, al di là dell'esito del procedimento dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le censure relative al mancato rilievo della prescrizione del reato di cui al capo 1) dell'imputazione sono manifestamente infondate in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, la prescrizione non era ancora maturata alla data della sentenza di appello. Ed invero, con riguardo al delitto di tentato omicidio aggravato, il tempo necessario a prescrivere il reato è pari ad anni ventiquattro (corrispondente al massimo della pena edittale) a cui va aggiunto l'aumento nella misura non superiore ad un quarto ex artt. 160, comma 2, e 161, comma 2, cod. proc. pen. che è pari a sei anni, con conseguente scadenza del termine prescrizionale in data 21 gennaio 2031. 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore d