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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 10070/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Genova ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesioni personali con malattia della durata di trenta giorni, commesso il 13 maggio 2015

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, contestando il diniego delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il collegio deve rilevare di ufficio l'illegalità della pena della reclusione inflitta, trattandosi di reato divenuto di competenza del giudice di pace per effetto del d.

Igs. n. 150 del 2022, in ossequio al principio espresso dalle Sezioni Unite (informazione provvisoria n. 19 del 14 dicembre 2023).

Pertanto, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato che in data 27 aprile 2023 è decorso il termine di massimo di prescrizione del reato, tenuto conto di 165 giorni di sospensione.

4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Genova ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesioni personali con malattia della durata di trenta giorni, commesso il 13 maggio 2015 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, contestando il diniego delle circostanze attenuanti generiche. 3. Il collegio deve rilevare di ufficio l'illegalità della pena della reclusione inflitta, trattandosi di reato divenuto di competenza del giudice di pace per effetto del d. Igs. n. 150 del 2022, in ossequio al principio espresso dalle Sezioni Unite (informazione provvisoria n. 19 del 14 dicembre 2023). Pertanto, in assenza di elementi che possano condurre a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., va rilevato che in data 27 aprile 2023 è decorso il termine di massimo di prescrizione del reato, tenuto conto di 165 giorni di sospensione. 4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso
Sentenza Cassazione n. 10070/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris