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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 13 febbraio 2023

Cassazione n. 07084/2023

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26078/2015R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA].R.L., elettivamente domiciliatain Roma, V ia delle [OSCURATO:PERSONA], 20, presso lo studio Gianni, Origoni, Grippo,[OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

LOMBARDIA , n. 2724/2015,depositata il 18/06/2015; [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 febbraio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricorre, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, che resiste con controricorso, avverso la sentenzain epigrafe con la quale la C.t.r., previa riunione, ha accolto l’appello dell’Ufficio avverso le sentenze (39/2013 e 241/2013) con le quali la C.t.p . di Milano aveva accolto i ricorsi della società avverso tre avvisi di accertamento.

2. L’Ufficio a seguito di p.v.c. del 21 dicembre 2009 rilevava, ai fini Ires, l’omessa contabilizzazione di elementi positivi di reddito per gli anni di imposta 2005 e 2006.

Per l’effetto, emetteva un primo avviso di accertamento (T9D080201626/2010) con il quale accertava un maggior reddito imponibile di euro 7.611.151,37 con riferimento all’anno 2005; un secondo avviso di accertamento (T9D080201634/2010), nella qualità di consolidante della contribuente, relativo alla maggiore Ires ed alle sanzioni; un terzo avviso di accertamento (TMB092C00994/2011) con il quale accertava per l’anno di imposta 2006 un maggior reddito di euro 13.817.462,00.

3. La società contribuente ha depositato istanza di cessazione della materia del contendere, reiterata con memoria depositata il 13 febbraio 2023, rilevando che i tre avvisi di a ccertamento oggetto di giudizio erano stati oggetto di annullamento in autotutela da parte dell’Agenzia delle Entrate.

4. Analoga istanza, datata 26 marzo 2019, ha depositato l’Agenzia delle Entrate,dando atto che, con l’allegata nota del 6 marzo 2009 , la [OSCURATO:PERSONA] aveva comunicato di aver provveduto con provvedimento n . 31953 del 2019, anch’esso all egato, all’annullamento dell’avviso di accertamento TMB092C00994 relativo all’anno di imposta 2009.

Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 Considerato che:

1. La società contribuente ha documentato l’annullamento in autotutela dei tre avvisi di accertamento oggetto del ricorso(e non solo di quello indicato nella nota dell’Avvocatura generale dello Stato, che per altro è relativo all’anno 2006,e non all’anno 2009) versando in atti le tre comunicazioni inoltrate dall’Agenzia, riferibili alle istanze dalla medesima inoltrate.

La società, inoltre, ha provveduto a notificarein data 17 agosto 2020 l’istanza di cessazione della materia del contendere presso l’Avvocatura generale dello Stato che nulla ha osservato.

2. Il giudizio, pertanto, va dichiarato estinto dando atto della cessazione della materia del contendere, non essendovi null’altro da corrispondere da parte della contribuente.

3. Per la peculiarità della dinamica processuale è giusto compensare, tra le parti, le spese del giudizio di cassazione.

4. Nell'ipotesi di eventosopravvenuto alla proposizione del ricorso per cassazione non sussistono i presupposti per imporre il pagamento del cd.

«doppio contributo unificato» ex art. 13, comma 1 - quater , d.P.R. n. 115 del 2002, (cfr. Cass. 07/12/2018, n. 31732).

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere e compensa tra le parti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26078/2015R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA].R.L., elettivamente domiciliatain Roma, V ia delle [OSCURATO:PERSONA], 20, presso lo studio Gianni, Origoni, Grippo,[OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –controricorrente – avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. LOMBARDIA , n. 2724/2015,depositata il 18/06/2015; [OSCURATO:PERSONA] Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 2 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24 febbraio 2023dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ricorre, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, che resiste con controricorso, avverso la sentenzain epigrafe con la quale la C.t.r., previa riunione, ha accolto l’appello dell’Ufficio avverso le sentenze (39/2013 e 241/2013) con le quali la C.t.p . di Milano aveva accolto i ricorsi della società avverso tre avvisi di accertamento. 2. L’Ufficio a seguito di p.v.c. del 21 dicembre 2009 rilevava, ai fini Ires, l’omessa contabilizzazione di elementi positivi di reddito per gli anni di imposta 2005 e 2006. Per l’effetto, emetteva un primo avviso di accertamento (T9D080201626/2010) con il quale accertava un maggior reddito imponibile di euro 7.611.151,37 con riferimento all’anno 2005; un secondo avviso di accertamento (T9D080201634/2010), nella qualità di consolidante della contribuente, relativo alla maggiore Ires ed alle sanzioni; un terzo avviso di accertamento (TMB092C00994/2011) con il quale accertava per l’anno di imposta 2006 un maggior reddito di euro 13.817.462,00. 3. La società contribuente ha depositato istanza di cessazione della materia del contendere, reiterata con memoria depositata il 13 febbraio 2023, rilevando che i tre avvisi di a ccertamento oggetto di giudizio erano stati oggetto di annullamento in autotutela da parte dell’Agenzia delle Entrate. 4. Analoga istanza, datata 26 marzo 2019, ha depositato l’Agenzia delle Entrate,dando atto che, con l’allegata nota del 6 marzo 2009 , la [OSCURATO:PERSONA] aveva comunicato di aver provveduto con provvedimento n . 31953 del 2019, anch’esso all egato, all’annullamento dell’avviso di accertamento TMB092C00994 relativo all’anno di imposta 2009. Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 3 Considerato che: 1. La società contribuente ha documentato l’annullamento in autotutela dei tre avvisi di accertamento oggetto del ricorso(e non solo di quello indicato nella nota dell’Avvocatura generale dello Stato, che per altro è relativo all’anno 2006,e non all’anno 2009) versando in atti le tre comunicazioni inoltrate dall’Agenzia, riferibili alle istanze dalla medesima inoltrate. La società, inoltre, ha provveduto a notificarein data 17 agosto 2020 l’istanza di cessazione della materia del contendere presso l’Avvocatura generale dello Stato che nulla ha osservato. 2. Il giudizio, pertanto, va dichiarato estinto dando atto della cessazione della materia del contendere, non essendovi null’altro da corrispondere da parte della contribuente. 3. Per la peculiarità della dinamica processuale è giusto compensare, tra le parti, le spese del giudizio di cassazione. 4. Nell'ipotesi di eventosopravvenuto alla proposizione del ricorso per cassazione non sussistono i presupposti per imporre il pagamento del cd. «doppio contributo unificato» ex art. 13, comma 1 - quater , d.P.R. n. 115 del 2002, (cfr. Cass. 07/12/2018, n. 31732). P.Q.M. Dichiara l’estinzione del giudizio e la cessazione della materia del contendere e compensa tra le parti