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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 gennaio 2022

Cassazione n. 05481/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE di APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha parzialmente accolto l'istanza ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., avanzata da [OSCURATO:PERSONA], riconoscendo il vincolo tra i reati in materia di sostanze stupefacenti accertati con le sentenze della medesima Corte territoriale in data 24/10/2019, irrevocabile il 22/9/2020, e in data 17/9/2018, irrevocabile il 19/12/2019; ha invece respinto l'istanza per il reato ex art. 73, comma 1, DPR n. 309 del 1990, accertato con la seconda sentenza sopra citata, ed il reato associativo ex art. 74, comma 6, DPR cit., giudicato con sentenza della Corte di appello di Roma dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], in quanto si è escluso che esso potesse configurarsi come delitto scopo di un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti qualificata nel tipo meno grave di cui al sesto comma dell'art. 74.

2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il difensore del condan- nato, avv. [OSCURATO:PERSONA], lamentando a motivo di impugnazione il vizio di motivazione, ritenuta contraddittoria e manifestamente illogica, con riferimento all'esclusione della continuazione per il reato da ultimo indicato.

Il ricorrente ha dedotto che i concorrenti del Mansi nel reato associativo avevano visto accogliersi l'istanza di continuazione in executivis anche per l'ulteriore reato ex art. 73, per loro qualificato ai sensi del quinto comma del DPR n. 309 del 1990 a seguito di "patteggiamento della pena".

Pertanto, si ritiene incoerente che la stessa vicenda criminosa sia stata oggetto di valutazioni opposte in ordine a posizioni processuali assolutamente collimanti.

Inoltre, il capo dell'associazione di piccolo spaccio, tale [OSCURATO:PERSONA], è stato condan- nato anche per reati fine qualificati ai sensi dell'art. 73, comma 1, DPR n. 309 del 1990, posti in continuazione con il delitto associativo, così dimostrando l'inconsistenza dell'assunto del giudice dell'esecuzione.

Ritiene conclusivamente il ricorrente che ricorrano tutti gli indici richiesti dalla legge per il riconoscimento del vincolo anche per detto reato, commesso nello stesso arco temporale e nel medesimo ristretto contesto territoriale - una palazzina di Frosinone - tanto che il giudice di primo grado che aveva celebrato il rito speciale per i correi aveva espressamente citato tale episodio quale reato fine commesso dagli associati. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso risulta fondato nei seguenti termini.

1.1. Osserva questa Corte che il giudice dell'esecuzione - senza Tendere alcuna indicazione in ordine agli elementi storici delle vicende criminose che si chiedeva di unificare - ha basato l'esclusione del vincolo per il residuo delitto soltanto sul rilievo astratto per cui un'associazione per fatti lievi di spaccio non potrebbe contenere nella genetica programmazione anche episodi connotati come non lievi.

Quest'ultima proposizione è sicuramente aderente all'esegesi di legittimità che ha affermato "In tema di stupefacenti, la fattispecie associativa prevista dall'art. 74, comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è configurabile a condizione che i sodali abbiano programmato esclusivamente la commissione di fatti di lieve entità, predisponendo modalità strutturali e operative incompatibili con fatti di maggiore gravità e che, in concreto, l'attività associativa si sia manifestata con condotte tutte rientranti nella previsione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990" (Sez. 6, n. 1642 del 09/10/2019, dep. 2020, Pg c/ Degli Angioli, Rv. 278098).

Tuttavia essa non è risolutiva del tema proposto nell'incidente di esecuzione, che attiene al riconoscimento della continuazione tra il delitto ex art. 73, comma 1, e quello ex art. 74, comma 6, DPR n. 309 del 1990.

1.2. Ciò premesso, si rileva la distorsione di prospettiva in cui è incorsa l'impugnata ordinanza, non risultando dirimente il dato che l'associazione prevista dal sesto comma dell'art. 74 DPR n. 309 del 1990 non possa assumere ad oggetto sociale delitti diversi da quelli ex art. 73, comma 5, cit.

DPR, bensì è necessario vagliare se all'atto di adesione a detta associazione l'istante - con contestuale ed originaria programmazione - abbia inteso perpetrare anche il delitto ex art. 73, comma 1, DPR n. 309 del 1990, pur estraneo al programma associativo generico, così assumendo un'unica deliberazione antigiuridica, in quanto tale passibile del trattamento sanzionatorio più favorevole discendente dall'art. 81 cod. pen. 1.3.

Tale valutazione è stata omessa nell'impugnata ordinanza, che dunque deve essere annullata, onde rinnovare l'esame dell'istanza di continua- zione nei sensi specificati, rinviando al giudice dell'esecuzione, in diversa compo- sizione in ossequio alla sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 3/7/2013.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Roma.

Così deciso il giorno 18 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE di APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di appello di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha parzialmente accolto l'istanza ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., avanzata da [OSCURATO:PERSONA], riconoscendo il vincolo tra i reati in materia di sostanze stupefacenti accertati con le sentenze della medesima Corte territoriale in data 24/10/2019, irrevocabile il 22/9/2020, e in data 17/9/2018, irrevocabile il 19/12/2019; ha invece respinto l'istanza per il reato ex art. 73, comma 1, DPR n. 309 del 1990, accertato con la seconda sentenza sopra citata, ed il reato associativo ex art. 74, comma 6, DPR cit., giudicato con sentenza della Corte di appello di Roma dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], in quanto si è escluso che esso potesse configurarsi come delitto scopo di un'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti qualificata nel tipo meno grave di cui al sesto comma dell'art. 74. 2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il difensore del condan- nato, avv. [OSCURATO:PERSONA], lamentando a motivo di impugnazione il vizio di motivazione, ritenuta contraddittoria e manifestamente illogica, con riferimento all'esclusione della continuazione per il reato da ultimo indicato. Il ricorrente ha dedotto che i concorrenti del Mansi nel reato associativo avevano visto accogliersi l'istanza di continuazione in executivis anche per l'ulteriore reato ex art. 73, per loro qualificato ai sensi del quinto comma del DPR n. 309 del 1990 a seguito di "patteggiamento della pena". Pertanto, si ritiene incoerente che la stessa vicenda criminosa sia stata oggetto di valutazioni opposte in ordine a posizioni processuali assolutamente collimanti. Inoltre, il capo dell'associazione di piccolo spaccio, tale [OSCURATO:PERSONA], è stato condan- nato anche per reati fine qualificati ai sensi dell'art. 73, comma 1, DPR n. 309 del 1990, posti in continuazione con il delitto associativo, così dimostrando l'inconsistenza dell'assunto del giudice dell'esecuzione. Ritiene conclusivamente il ricorrente che ricorrano tutti gli indici richiesti dalla legge per il riconoscimento del vincolo anche per detto reato, commesso nello stesso arco temporale e nel medesimo ristretto contesto territoriale - una palazzina di Frosinone - tanto che il giudice di primo grado che aveva celebrato il rito speciale per i correi aveva espressamente citato tale episodio quale reato fine commesso dagli associati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso risulta fondato nei seguenti termini. 1.1. Osserva questa Corte che il giudice dell'esecuzione - senza Tendere alcuna indicazione in ordine agli elementi storici delle vicende criminose che si chiedeva di unificare - ha basato l'esclusione del vincolo per il residuo delitto soltanto sul rilievo astratto per cui un'associazione per fatti lievi di spaccio non potrebbe contenere nella genetica programmazione anche episodi connotati come non lievi. Quest'ultima proposizione è sicuramente aderente all'esegesi di legittimità che ha affermato "In tema di stupefacenti, la fattispecie associativa prevista dall'art. 74, comma 6, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, è configurabile a condizione che i sodali abbiano programmato esclusivamente la commissione di fatti di lieve entità, predisponendo modalità strutturali e operative incompatibili con fatti di maggiore gravità e che, in concreto, l'attività associativa si sia manifestata con condotte tutte rientranti nella previsione dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990" (Sez. 6, n. 1642 del 09/10/2019, dep. 2020, Pg c/ Degli Angioli, Rv. 278098). Tuttavia essa non è risolutiva del tema proposto nell'incidente di esecuzione, che attiene al riconoscimento della continuazione tra il delitto ex art. 73, comma 1, e quello ex art. 74, comma 6, DPR n. 309 del 1990. 1.2. Ciò premesso, si rileva la distorsione di prospettiva in cui è incorsa l'impugnata ordinanza, non risultando dirimente il dato che l'associazione prevista dal sesto comma dell'art. 74 DPR n. 309 del 1990 non possa assumere ad oggetto sociale delitti diversi da quelli ex art. 73, comma 5, cit. DPR, bensì è necessario vagliare se all'atto di adesione a detta associazione l'istante - con contestuale ed originaria programmazione - abbia inteso perpetrare anche il delitto ex art. 73, comma 1, DPR n. 309 del 1990, pur estraneo al programma associativo generico, così assumendo un'unica deliberazione antigiuridica, in quanto tale passibile del trattamento sanzionatorio più favorevole discendente dall'art. 81 cod. pen. 1.3. Tale valutazione è stata omessa nell'impugnata ordinanza, che dunque deve essere annullata, onde rinnovare l'esame dell'istanza di continua- zione nei sensi specificati, rinviando al giudice dell'esecuzione, in diversa compo- sizione in ossequio alla sentenza della Corte costituzionale n. 183 del 3/7/2013. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di appello di Roma. Così deciso il giorno 18 gennaio 2022 [OSCURATO:PERSONA]
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