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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 11 novembre 2025

Cassazione n. 31645/2025

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unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 1136/2025 r.g. propostoda: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), in proprio e nella sua qualitàdi liquidatrice e socia della società [OSCURATO:PERSONA]’ S.R.L. in liquidazione, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma,[OSCURATO:PERSONA] n. 38, rappresentata e difesa quale suoi difensori e procuratori speciali,dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentano ed assistono, in forza di procuraspeciale in atti. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., C.F. e P.I. 04938540285, con sede legale in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 38, la cui totalità delle quote di partecipazione e la cui intera azienda sono sottoposti a confisca di prevenzione di primo grado ex d.lgs. 159/2011, giusta decreto n. 145/2024, Trib.

Roma, sez.

III penale sez. specializzata misure di prevenzione, in persona dell’A.U. e l.r.p.t.

Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale alle liti allegatain atti, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma, elettivamente domiciliata presso lo studio del suddetto difensore in Roma, via Oslavia n. 28. -controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] N. 290/2024 [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA], rappresentata dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. - intimat a - avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Roma del 11 ottobre 2024, pubblicata il 26 novembre 2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Roma - decidendo sul reclamo proposto ex art. 51 CCIIda [OSCURATO:PERSONA]’ S.R.L. [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. e della P rocedura di liquidazione giudiziale n. 290/2024 [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] - ha rigettato l’impugnazione, confermando la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale.

2. La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in amministrazione giudiziaria aveva chiesto dichiararsi l'apertura dellaliquidazione giudiziale della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, ritenendo sussistenti ipresupposti a tal fine richiesti dall'art. 121 e segg. del D.lgs. n. 14/2019.

3. Il Tribunale di Roma apriva il procedimento di liquidazione giudiziale della Sport più s.r.l.con sentenza n. 334/2024, resa il 29 maggio 2024 e pubblicata il 3 giugno 2024.

4. Proposto reclamo da parte della [OSCURATO:PERSONA]’ S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], la Corte di Appello di Roma, nel respingere il reclamo, ha osservato che: (i) in ordine alla dedotta questione della competenza, la reclamante dalla data di costituzione (02/12/2015) aveva sempre avuto sede legale in [OSCURATO:PERSONA] (RM) ; (ii) la competenza , pertanto, si era correttamente radicata presso ilTribunale di Roma in base alle risultanze camerali ed in assenza di contrarieallegazioni, stante la contumacia della debitrice in primo grado ; (iv) peraltro, l’affermazione della reclamante che, alla data del ricorso per liquidazione giudiziale (22.3.2023), ilcentro di interessi della società [OSCURATO:PERSONA] srl fosse in [OSCURATO:PERSONA] contrastavacon la successiva allegazione della stessa reclamante secondo cui “La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. inliquidazione non (aveva)esercitato alcuna attività commerciale a far data dal dicembre 2020 innessuna unità aperta a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e neanche a [OSCURATO:PERSONA] in ViaGuido Rossa n. 32… ”; (iv) sui requisiti di liquidabilità, sulla base dei bilanci del triennio anteriore al ricorso per liquidazione giudiziale,la reclamante deduce va che nessuno dei parametri posti dall’art.2 CCII risultavasuperato; (v) obiettava tuttavia la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. che in detti bilanci, non veritieri, non erastato riportato il suo credito “… consacrato nella sentenza n. 1278/2021 del Tribunale Civile di Tivoli del23.9.2021, passata in giudicato, per €190.639,33 calcolati sino al 6.3.2020… e quello maturato in relazione al contratto di locazione commercialepresso il [OSCURATO:PERSONA] situato a [OSCURATO:PERSONA] (PD) e per le spese legali, ovvero percomplessivi € 463.380,37 …”; (vi) non risultando attendibili i bilanci , peraltro non precedentementedepositati, posto che gli stessi omett evano di riportare il predettodebito scaturente da titolo esecutivo di ammontare più che rilevante , il relativo motivo di reclamo era infondato; (vii) in ordine all’insolvenza, genericamente esclusa dal reclamo, essa era stata invece correttamente affermata dal tribunale anche sulla base del creditovantato dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.e perchè la reclamante non aveva neanche indicato i mezzi con cui farvi fronte; (viii) in ordine, poi, alla “legittimazione di [OSCURATO:PERSONA] srl”, la società creditrice risultava in amministrazione giudiz iaria , a seguito del sequestro disposto in data 19/06/2019 dal GIP del Tribunale di Roma e dal 25.11.2022 dalla Corte di Appello di Roma , e sottoposta a sequestro di misure di prevenzione; (ix) non era dunque fondato neanche la doglianza della reclamantesecondo cui sarebbe difettata l’autorizzazione a stare in giudizio da parte della Corte d’Appello, posto che doveva ritenersi persistente l’efficacia del mandato gestorio del CentroCommerciale Tiberinus che non era scaduto, come invece ipotizzato dalla reclamante, il 31.12.2019 , essendo stato prorogato “…, dapprima, fino al 31.7.2021 con una delibera dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] resa all’unanimità dall’assemblea dei proprietari …” e perchè “Successivamente, in occasione della riunione del 28.7.2021, laSan [OSCURATO:SOCIETA] (era)stata riconfermata “gestore” del [OSCURATO:PERSONA] fino al [OSCURATO:DATA_NASCITA] con delibera all’unanimità dei proprietari …”; (x) in ordine alla contestazione del credito, la stessa era infondata in quanto basata su una inammissibile rivalutazione dei temi del giudizio già definito con sentenza passata in giudicato e posta a fondamento del ricorso per liquidazione giudiziale, nonché su ipotesi di compensazione con controcrediti il cui accertamento non era compatibile con lo scrutinio meramente prognostico ammesso nella sede istruttoria precedente alla apertura della liquidazione giudiziale.

2. La sentenza, pubblicata il 26 novembre 2024, è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA]’ S.R.L. [OSCURATO:PERSONA] con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui la [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.ha resistito con controricorso.

La Procedura di liquidazione giudiziale n. 290/2024 [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA], intimata, non ha svolto difese.

La società controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la ricorrente lamenta “ violazione dell’art. 51 c.c.i.i., dell’art. 132 c.p.c., dell’art. 111 cost. in relazione all’art. 360n. 3 c.p.c.”, sul rilievo della “carenza assoluta della motivazione nella sentenza, caratterizzata daargomentazioni meramente apparenti, senza compiere alcuna valutazione delle ragioni difatto e di diritto rispetto al merito del reclamo - l’omissione delle ragioni di fatto delladecisione e delle conclusioni della parte ricorrente”. 1.1 Secondo la ricorrente la sentenza impugnata sarebbenulla per violazione degli articoli 51 C.C.I.I., 132 c od. p roc . c iv ., 111 Cost., in quanto sarebbe stataomessa la motivazione, ovvero la stessa sarebbe stata solo apparente, “assumendo rilievi apodittici, omettendo le ragioni di fatto della decisione, ogni analisi dellemolteplici e pertinenti deduzioni ed eccezioni difensive”. 1.2 La sentenza impugnata avrebbe omessodi valutare il motivo di reclamo circa la mancata notifica del decreto di fissazione della udienza prefallimentare. 1.3 Aggiunge la ricorrente che la sentenza oggetto di impugnazione avrebbe omesso di considerare che la sentenza di primo grado aveva dichiarato l’apertura giudiziale senza indicare per qualiinadempimenti fosse sussistente la sua insolvenza, omette ndo di indicare e , poi, di analizzare i motivi di reclamo,in particolare sui requisiti di fallibilità anche dopo che gli stessi erano stati dettagliatamente specificati nella memoria autorizzata del 31 ottobre 2024 e così rendendoassolutamente incomprensibile come, a fronte di tali specificirilievi, vi fosse stata l ’ omissione di ogni analisi delle imprescindibili prove documentali recate in giudizio e non contestate da alcuno e perciòex art. 115 cod.proc. c iv . accertate. 1.1 Il motivo è inammissibile.

In ordine al difetto di motivazione agitato dalla ricorrente in relazione al profilo della dedotta eccezione di incompetenza e degli altri vizi processuali, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte di legittimità, non può essere dedotto nel giudizio di cassazione il vizio di motivazione in relazione al denunciato error in procedendo(Sez. 3, Sentenza n. 22130del 24/11/2004; Sez. 2, Ordinanza n. 21944 del 02/09/2019).

Per il resto le doglianze, peraltro solo genericamente formulate, tentano di sollecitare questa Corte di legittimità ad un nuovo scrutinio della quaestio factiin punto di accertamento dello stato di insolvenza e della ricorrenza dei requisiti soggettivi di liquidabilità, profili sui quali peraltro si registra una motivazione che, sebbene sintetica, non può certo definirsi apparente, avendo in realtà spiegato la Corte di merito le ragioni in fatto ed in diritto sottese alla decisione qui impugnata, per come sopra ricordate in premessa.

Sul punto giova ricordare che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchéaffetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez.

U., Sentenza n. 22232del 03/11/2016; n. 8053 del 2014; Cass. Sez. 6- 5, Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019).

Le doglianze così proposte dalla ricorrente si risolvono pertanto nella richiesta di un nuovo scrutino dei fatti, come tale inammissibile in questo giudizio di legittimità (Cass. Sez.

Un. n. 8054/2014).

2. Con il secondo mezzo si deduce “Violazione e falsa applicazione dell’art. 27 c.c.i.i. -d.lgs. n. 14/2019 e degli artt. 28 e 39 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. -incompetenza territoriale del tribunale di Roma in favore di quello di Rieti o Brescia”. 2.1 Le doglianze così proposte sono inammissibili in quanto decentrate rispetto alla ratio decidendiche sorregge, sul punto qui in esame, la sentenza ricorsa per cassazione.

Ed invero, la Corte territoriale ha evidenziato, quanto alla contestata affermazione della competenza del Tribunale di Roma, che- a fronte della fissazione della sede legale a Roma,con la relativa presunzione legale di coincidenza tra sede legale ex art. 27, terzo comma, lett. c, CCII e quella effettiva -era stata la stessa società reclamante ad ammettere di non aver più svolto attività né a Rieti né a Brescia, così svuotando di contenuto la proposta eccezione di incompetenza territoriale.

Tale ultima ratiodecisoria non è stata in alcun modo contestata nel motivo di ricorso qui in esame, rendendosi pertanto irrilevanti le ulteriori contestazioni in fatto sollevate dall’odierna ricorrente.

3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato“per violazione dell’art. dell’art. 40 comma 3 del D.L.gs.vo 159/2011 in relazione all’art. 360 n. 3c.p.c. - mancanza di legittimazione della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ”. 3.1 Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.

Occorre infatti ricordare che, secondo i consolidati principi espressi da questa Corte di legittimità, in tema di ricorso per cassazione, l'esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito, riconosciuto alla S.C. ove sia denunciato un "error in procedendo", presuppone l'ammissibilità del motivo, ossia che la parte riporti in ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza, gli elementi ed i riferimenti che consentono di individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio suddetto, così da consentire alla Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell'"iter" processuale senza compiere generali verifiche degli atti (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 23834del 25/09/2019; Cass. n. 11738/2016).

Ebbene, ritiene la Corte che, sebbene quello denunciato sia propriamente un error in procedendo(consistito, secondo la prospettazione della ricorrente, nella mancata autorizzazione giudiziale della società in amministrazione giudiziaria a costituirsi nel processo), la mancata riproduzione in questo giudizio di legittimità da parte della ricorrente, come era suo onere, degli atti processuali di costituzione in giudizio (ove sarebbe stata mancante l’autorizzazione giudiziale) rende vieppiù impraticabile da parte di questa Corte una ricerca autonoma, nell’incarto processuale, dei predetti atti, necessari per sondare la fondatezza del motivo di doglianza qui in esame. 4.Con il quarto mezzo si denuncia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 c.c.i.i. -d.lgs. n. 14/2019 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.: l’insussistenza della qualità di imprenditore commerciale, l’insussistenza dei requisiti di fallibilità, il deposito degli ultimi tre bilanci – lo stato di insolvenza e sulle ragioni di contestazionedel credito e dello stato passivo fondanti i presunti debiti scaduti”. 4.1 Il motivo è inammissibile.

Va rilevato che, in ordine alla contestazione dei requisiti soggettivi di liquidabilità, vi è stato un accertamento in fatto da parte della Corte territoriale in ordine alla valutazione di non attendibilità dei bilanci prodotti dalla parte attinta dalla richiesta di apertura della procedura di liquidazione, di talché non risulta più p ercorribile la strada della rivisitazione, in questo giudizio di legittimità,della valutazione in fatto della ricorrenza o meno dei presupposti soggettivi di liquidabilità, scrutinio quest’ultimo che, richiedendo in fattola rilettura degli atti istruttori, esula dal sindacato di questa Corte.

Ma analoghe considerazioni possono essere ripetute anche in relazione alle censure sollevate in ordine all’accertamento dello stato di insolvenza della società debitrice, posto che la ricorrente sollecita anche in questo caso una nuova valutazione della quaestio facti, limitandosi, peraltro, a riproporre il contenuto delle doglianze già sollevate in sede direclamo innanzi alla Corte d’appello senza confrontarsi con la ratio decidendi del provvedimento impugnato, che, per quanto in modo sintetico, ha statuito che il T ribunale aveva accertato l’insolvenza in relazione al mancato pagamento dei crediti dell’istante [OSCURATO:SOCIETA]ed il reclamante non aveva efficacemente contestato l’accertamento nel giudizio di reclamo.

Tale ratiodecisoria, incentrata sulla inesistenza di una contestazione puntuale in sede di reclamo,non è stata censurata in cassazione.

Le ulteriori questioni agitate dalla ricorrente, nel paragrafo 7, circa presunte responsabilità dell’amministratore giudiziale e dell’amministratore unico della società Sanlucas.r.l., riman gono pertanto assorbit e.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez.

Un. 23535 del 2019).

P.Q.M dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 1136/2025 r.g. propostoda: [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), in proprio e nella sua qualitàdi liquidatrice e socia della società [OSCURATO:PERSONA]’ S.R.L. in liquidazione, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma,[OSCURATO:PERSONA] n. 38, rappresentata e difesa quale suoi difensori e procuratori speciali,dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che la rappresentano ed assistono, in forza di procuraspeciale in atti. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., C.F. e P.I. 04938540285, con sede legale in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 38, la cui totalità delle quote di partecipazione e la cui intera azienda sono sottoposti a confisca di prevenzione di primo grado ex d.lgs. 159/2011, giusta decreto n. 145/2024, Trib. Roma, sez. III penale sez. specializzata misure di prevenzione, in persona dell’A.U. e l.r.p.t. Dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale alle liti allegatain atti, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Roma, elettivamente domiciliata presso lo studio del suddetto difensore in Roma, via Oslavia n. 28. -controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] N. 290/2024 [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA], rappresentata dalla dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. - intimat a - avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Roma del 11 ottobre 2024, pubblicata il 26 novembre 2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Roma - decidendo sul reclamo proposto ex art. 51 CCIIda [OSCURATO:PERSONA]’ S.R.L. [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. e della P rocedura di liquidazione giudiziale n. 290/2024 [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] - ha rigettato l’impugnazione, confermando la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale. 2. La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in amministrazione giudiziaria aveva chiesto dichiararsi l'apertura dellaliquidazione giudiziale della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, ritenendo sussistenti ipresupposti a tal fine richiesti dall'art. 121 e segg. del D.lgs. n. 14/2019. 3. Il Tribunale di Roma apriva il procedimento di liquidazione giudiziale della Sport più s.r.l.con sentenza n. 334/2024, resa il 29 maggio 2024 e pubblicata il 3 giugno 2024. 4. Proposto reclamo da parte della [OSCURATO:PERSONA]’ S.R.L. [OSCURATO:PERSONA], la Corte di Appello di Roma, nel respingere il reclamo, ha osservato che: (i) in ordine alla dedotta questione della competenza, la reclamante dalla data di costituzione (02/12/2015) aveva sempre avuto sede legale in [OSCURATO:PERSONA] (RM) ; (ii) la competenza , pertanto, si era correttamente radicata presso ilTribunale di Roma in base alle risultanze camerali ed in assenza di contrarieallegazioni, stante la contumacia della debitrice in primo grado ; (iv) peraltro, l’affermazione della reclamante che, alla data del ricorso per liquidazione giudiziale (22.3.2023), ilcentro di interessi della società [OSCURATO:PERSONA] srl fosse in [OSCURATO:PERSONA] contrastavacon la successiva allegazione della stessa reclamante secondo cui “La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. inliquidazione non (aveva)esercitato alcuna attività commerciale a far data dal dicembre 2020 innessuna unità aperta a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e neanche a [OSCURATO:PERSONA] in ViaGuido Rossa n. 32… ”; (iv) sui requisiti di liquidabilità, sulla base dei bilanci del triennio anteriore al ricorso per liquidazione giudiziale,la reclamante deduce va che nessuno dei parametri posti dall’art.2 CCII risultavasuperato; (v) obiettava tuttavia la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. che in detti bilanci, non veritieri, non erastato riportato il suo credito “… consacrato nella sentenza n. 1278/2021 del Tribunale Civile di Tivoli del23.9.2021, passata in giudicato, per €190.639,33 calcolati sino al 6.3.2020… e quello maturato in relazione al contratto di locazione commercialepresso il [OSCURATO:PERSONA] situato a [OSCURATO:PERSONA] (PD) e per le spese legali, ovvero percomplessivi € 463.380,37 …”; (vi) non risultando attendibili i bilanci , peraltro non precedentementedepositati, posto che gli stessi omett evano di riportare il predettodebito scaturente da titolo esecutivo di ammontare più che rilevante , il relativo motivo di reclamo era infondato; (vii) in ordine all’insolvenza, genericamente esclusa dal reclamo, essa era stata invece correttamente affermata dal tribunale anche sulla base del creditovantato dalla [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.e perchè la reclamante non aveva neanche indicato i mezzi con cui farvi fronte; (viii) in ordine, poi, alla “legittimazione di [OSCURATO:PERSONA] srl”, la società creditrice risultava in amministrazione giudiz iaria , a seguito del sequestro disposto in data 19/06/2019 dal GIP del Tribunale di Roma e dal 25.11.2022 dalla Corte di Appello di Roma , e sottoposta a sequestro di misure di prevenzione; (ix) non era dunque fondato neanche la doglianza della reclamantesecondo cui sarebbe difettata l’autorizzazione a stare in giudizio da parte della Corte d’Appello, posto che doveva ritenersi persistente l’efficacia del mandato gestorio del CentroCommerciale Tiberinus che non era scaduto, come invece ipotizzato dalla reclamante, il 31.12.2019 , essendo stato prorogato “…, dapprima, fino al 31.7.2021 con una delibera dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] resa all’unanimità dall’assemblea dei proprietari …” e perchè “Successivamente, in occasione della riunione del 28.7.2021, laSan [OSCURATO:SOCIETA] (era)stata riconfermata “gestore” del [OSCURATO:PERSONA] fino al [OSCURATO:DATA_NASCITA] con delibera all’unanimità dei proprietari …”; (x) in ordine alla contestazione del credito, la stessa era infondata in quanto basata su una inammissibile rivalutazione dei temi del giudizio già definito con sentenza passata in giudicato e posta a fondamento del ricorso per liquidazione giudiziale, nonché su ipotesi di compensazione con controcrediti il cui accertamento non era compatibile con lo scrutinio meramente prognostico ammesso nella sede istruttoria precedente alla apertura della liquidazione giudiziale. 2. La sentenza, pubblicata il 26 novembre 2024, è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA]’ S.R.L. [OSCURATO:PERSONA] con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui la [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.ha resistito con controricorso. La Procedura di liquidazione giudiziale n. 290/2024 [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA], intimata, non ha svolto difese. La società controricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo la ricorrente lamenta “ violazione dell’art. 51 c.c.i.i., dell’art. 132 c.p.c., dell’art. 111 cost. in relazione all’art. 360n. 3 c.p.c.”, sul rilievo della “carenza assoluta della motivazione nella sentenza, caratterizzata daargomentazioni meramente apparenti, senza compiere alcuna valutazione delle ragioni difatto e di diritto rispetto al merito del reclamo - l’omissione delle ragioni di fatto delladecisione e delle conclusioni della parte ricorrente”. 1.1 Secondo la ricorrente la sentenza impugnata sarebbenulla per violazione degli articoli 51 C.C.I.I., 132 c od. p roc . c iv ., 111 Cost., in quanto sarebbe stataomessa la motivazione, ovvero la stessa sarebbe stata solo apparente, “assumendo rilievi apodittici, omettendo le ragioni di fatto della decisione, ogni analisi dellemolteplici e pertinenti deduzioni ed eccezioni difensive”. 1.2 La sentenza impugnata avrebbe omessodi valutare il motivo di reclamo circa la mancata notifica del decreto di fissazione della udienza prefallimentare. 1.3 Aggiunge la ricorrente che la sentenza oggetto di impugnazione avrebbe omesso di considerare che la sentenza di primo grado aveva dichiarato l’apertura giudiziale senza indicare per qualiinadempimenti fosse sussistente la sua insolvenza, omette ndo di indicare e , poi, di analizzare i motivi di reclamo,in particolare sui requisiti di fallibilità anche dopo che gli stessi erano stati dettagliatamente specificati nella memoria autorizzata del 31 ottobre 2024 e così rendendoassolutamente incomprensibile come, a fronte di tali specificirilievi, vi fosse stata l ’ omissione di ogni analisi delle imprescindibili prove documentali recate in giudizio e non contestate da alcuno e perciòex art. 115 cod.proc. c iv . accertate. 1.1 Il motivo è inammissibile. In ordine al difetto di motivazione agitato dalla ricorrente in relazione al profilo della dedotta eccezione di incompetenza e degli altri vizi processuali, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte di legittimità, non può essere dedotto nel giudizio di cassazione il vizio di motivazione in relazione al denunciato error in procedendo(Sez. 3, Sentenza n. 22130del 24/11/2004; Sez. 2, Ordinanza n. 21944 del 02/09/2019). Per il resto le doglianze, peraltro solo genericamente formulate, tentano di sollecitare questa Corte di legittimità ad un nuovo scrutinio della quaestio factiin punto di accertamento dello stato di insolvenza e della ricorrenza dei requisiti soggettivi di liquidabilità, profili sui quali peraltro si registra una motivazione che, sebbene sintetica, non può certo definirsi apparente, avendo in realtà spiegato la Corte di merito le ragioni in fatto ed in diritto sottese alla decisione qui impugnata, per come sopra ricordate in premessa. Sul punto giova ricordare che la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchéaffetta da "error in procedendo", quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U., Sentenza n. 22232del 03/11/2016; n. 8053 del 2014; Cass. Sez. 6- 5, Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019). Le doglianze così proposte dalla ricorrente si risolvono pertanto nella richiesta di un nuovo scrutino dei fatti, come tale inammissibile in questo giudizio di legittimità (Cass. Sez. Un. n. 8054/2014). 2. Con il secondo mezzo si deduce “Violazione e falsa applicazione dell’art. 27 c.c.i.i. -d.lgs. n. 14/2019 e degli artt. 28 e 39 c.p.c. in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. -incompetenza territoriale del tribunale di Roma in favore di quello di Rieti o Brescia”. 2.1 Le doglianze così proposte sono inammissibili in quanto decentrate rispetto alla ratio decidendiche sorregge, sul punto qui in esame, la sentenza ricorsa per cassazione. Ed invero, la Corte territoriale ha evidenziato, quanto alla contestata affermazione della competenza del Tribunale di Roma, che- a fronte della fissazione della sede legale a Roma,con la relativa presunzione legale di coincidenza tra sede legale ex art. 27, terzo comma, lett. c, CCII e quella effettiva -era stata la stessa società reclamante ad ammettere di non aver più svolto attività né a Rieti né a Brescia, così svuotando di contenuto la proposta eccezione di incompetenza territoriale. Tale ultima ratiodecisoria non è stata in alcun modo contestata nel motivo di ricorso qui in esame, rendendosi pertanto irrilevanti le ulteriori contestazioni in fatto sollevate dall’odierna ricorrente. 3. Con il terzo motivo si censura il provvedimento impugnato“per violazione dell’art. dell’art. 40 comma 3 del D.L.gs.vo 159/2011 in relazione all’art. 360 n. 3c.p.c. - mancanza di legittimazione della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ”. 3.1 Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza. Occorre infatti ricordare che, secondo i consolidati principi espressi da questa Corte di legittimità, in tema di ricorso per cassazione, l'esercizio del potere di esame diretto degli atti del giudizio di merito, riconosciuto alla S.C. ove sia denunciato un "error in procedendo", presuppone l'ammissibilità del motivo, ossia che la parte riporti in ricorso, nel rispetto del principio di autosufficienza, gli elementi ed i riferimenti che consentono di individuare, nei suoi termini esatti e non genericamente, il vizio suddetto, così da consentire alla Corte di effettuare il controllo sul corretto svolgimento dell'"iter" processuale senza compiere generali verifiche degli atti (Cass. Sez. 6-1, Ordinanza n. 23834del 25/09/2019; Cass. n. 11738/2016). Ebbene, ritiene la Corte che, sebbene quello denunciato sia propriamente un error in procedendo(consistito, secondo la prospettazione della ricorrente, nella mancata autorizzazione giudiziale della società in amministrazione giudiziaria a costituirsi nel processo), la mancata riproduzione in questo giudizio di legittimità da parte della ricorrente, come era suo onere, degli atti processuali di costituzione in giudizio (ove sarebbe stata mancante l’autorizzazione giudiziale) rende vieppiù impraticabile da parte di questa Corte una ricerca autonoma, nell’incarto processuale, dei predetti atti, necessari per sondare la fondatezza del motivo di doglianza qui in esame. 4.Con il quarto mezzo si denuncia “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2 c.c.i.i. -d.lgs. n. 14/2019 in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.: l’insussistenza della qualità di imprenditore commerciale, l’insussistenza dei requisiti di fallibilità, il deposito degli ultimi tre bilanci – lo stato di insolvenza e sulle ragioni di contestazionedel credito e dello stato passivo fondanti i presunti debiti scaduti”. 4.1 Il motivo è inammissibile. Va rilevato che, in ordine alla contestazione dei requisiti soggettivi di liquidabilità, vi è stato un accertamento in fatto da parte della Corte territoriale in ordine alla valutazione di non attendibilità dei bilanci prodotti dalla parte attinta dalla richiesta di apertura della procedura di liquidazione, di talché non risulta più p ercorribile la strada della rivisitazione, in questo giudizio di legittimità,della valutazione in fatto della ricorrenza o meno dei presupposti soggettivi di liquidabilità, scrutinio quest’ultimo che, richiedendo in fattola rilettura degli atti istruttori, esula dal sindacato di questa Corte. Ma analoghe considerazioni possono essere ripetute anche in relazione alle censure sollevate in ordine all’accertamento dello stato di insolvenza della società debitrice, posto che la ricorrente sollecita anche in questo caso una nuova valutazione della quaestio facti, limitandosi, peraltro, a riproporre il contenuto delle doglianze già sollevate in sede direclamo innanzi alla Corte d’appello senza confrontarsi con la ratio decidendi del provvedimento impugnato, che, per quanto in modo sintetico, ha statuito che il T ribunale aveva accertato l’insolvenza in relazione al mancato pagamento dei crediti dell’istante [OSCURATO:SOCIETA]ed il reclamante non aveva efficacemente contestato l’accertamento nel giudizio di reclamo. Tale ratiodecisoria, incentrata sulla inesistenza di una contestazione puntuale in sede di reclamo,non è stata censurata in cassazione. Le ulteriori questioni agitate dalla ricorrente, nel paragrafo 7, circa presunte responsabilità dell’amministratore giudiziale e dell’amministratore unico della società Sanlucas.r.l., riman gono pertanto assorbit e. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.13 (Cass. Sez. Un. 23535 del 2019). P.Q.M dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 8.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte d