CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 11367/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 30795-2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione -ricorrente - contro MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende -controricorrente - avverso l’ordinanza del [OSCURATO:PERSONA] per la Lombardia, n. 1145/2020 depositata il 22/10/2020; udita la relazione della causa svolta in camera di consiglio dal ConsigliereOliva [OSCURATO:PERSONA] Con l’ordinanza impugnata il Presidente della [OSCURATO:PERSONA] della Lombardia rigettava il ricorso interposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di diniego di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, emesso il 13 luglio 2020 dalla Commissione presso la C.T.R. Lombardia. L’ordinanza, in particolare, riteneva corretta la decisione di rigetto dell’istanza, poiché l’autocertificazione concernente il non superamento del limite reddituale previsto dalla legge non era conforme alla previsione normativa, non avendo la Cianciulli allegato alla stessa la copia di un suo documento di identità, nonostante la possibilità offerta dalla Commissione stessa di un’integrazione successiva. Propone ricorso per la cassazione di detta decisione [OSCURATO:PERSONA], affidandosi ad un unico motivo. Resiste con controricorso il Ministero dell’Economia e Finanze. [OSCURATO:PERSONA] Attraverso la sua censura, il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe dichiarata incompetente a decidere sull’opposizione, sulla base dell’erroneo presupposto che la stessa concernesse un provvedimento del Presidente della [OSCURATO:PERSONA] di rigetto dell’opposizione avverso il diniego di ammissione pronunciato dalla Commissione per il gratuito patrocinio presso il medesimo giudice, mentre l’opposizione aveva ad oggetto un provvedimento di rigetto emesso dalla [OSCURATO:PERSONA]. La censura è inammissibile perché non si confronta con la ratio della decisione. In tema di ricorso per cassazione, è necessario che venga contestata specificamente la “ratio decidendi” posta a fondamento della pronuncia impugnata(tra le varie. cfr. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 19989 del 10/08/2017; Sez. 3, Ordinanza n. 8247 del 2024). Nel caso di specie, contrariamente a quanto si afferma, col provvedimento impugnato il Presidente della CTR non si è affatto espresso su una questione di competenza, ma ha rigettato l’opposizione –confermando la statuizione assunta dalla Commissione per il patrocinio presso il medesimo ufficio–perché la Cianciulli aveva allegato alla sua istanza di ammissione al beneficio di cui si discute una autocertificazione concernente il non superamento del limite reddituale previsto dalla norma non corretta, in quanto non corredata dalla prescritta copiadel suo documento di identità. Poiché la doglianza non attinge, in nessuna parte, il fondamento della decisione di rigetto oggetto di impugnazione, il ricorso va dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite, come liquidate in dispositivo. Va altresì disposta la condanna del ricorrente ai sensi dell’art. 96 comma 3° c.p.c., posta la palese inconsistenza delle argomentazioni utilizzate, prive di qualunque riferimento alle ragioni della decisione (Cass. Sez. U, n. 32001 del 28 ottobre 2022; Cass. Sez. 3, n. 36591 del 30 dicembre 2023). Si dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che il Canesi è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, se dovuto(Sez. U, n. 4315 del 20 febbraio 2020). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e c ondanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, a favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze, liquidate in euro1.600 (mille/600), oltre spese prenotate a debito. Condanna inoltre la partericorrente, ai sensi dell’art. 96 comma 3° c.p.c.,al pagamento dell’importo di € 500 (cinquecento). Dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che il ricorrente è tenutoa versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, se dovuto