CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 00525/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. Con sentenza resa in data 24 gennaio 2023, la Corte d'appello di Salerno, parzialmente riformando la pronuncia di primo grado, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in quella di anni 2, mesi 10 di reclusione ed euro 12.000 di multa per i reati di cui agli artt.81 cod. pen., 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309/90 (capo 1 della rubrica); art. 697 cod. pen. (capo 2 della rubrica); art. 586-bis cod. pen. (capo 3), tutti accertati in data 28 maggio 2021 in Battipaglia. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando i seguenti motivi di ricorso: I) erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento al capo 1 dell'imputazione, non essendo adeguatamente motivata la colpevolezza dell'imputato in ordine alla destinazione a terzi della sostanza stupefacente caduta in sequestro; Il) Erronea applicazione della legge penale con riferimento all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90; III) Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'aumento apportato a titolo di continuazione per il reato di cui all'art. 697 cod. pen. da reputarsi eccessivo. 3. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo di doglianza è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corrette argomentazioni dal giudice di merito. La Corte di appello, esprimendo una motivazione immune da censure sul piano logico, ha posto in evidenza come la destinazione a terzi della sostanza stupefacente caduta in sequestro fosse desumibile non solo dal cospicuo quantitativo della stessa e dalla diversa qualità (cocaina ed hashish), ma anche dalla detenzione della strumentazione necessaria per il confezionamento in dosi dello stupefacente (bilancino di precisione e ritagli di cellophane). 4. Del pari inammissibile è il secondo motivo di ricorso: la Corte territoriale, sviluppando un percorso logico argomentativo immune da aporie, ha ritenuto che l'attività posta in essere dal ricorrente non potesse essere inquadrata in un ambito di minima offensività in ragione del quantitativo di sostanza caduto in sequestro, della diversa qualità della sostanza e delle modalità di detenzione. Attingendo correttamente a tutti i dati probatori disponibili ed effettuando una valutazione complessiva della condotta del ricorrente, ha negato la ricorrenza della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 sulla base di una serie di elementi a cui è stata attribuita una rilevanza preponderante, indicativi di una capacità di diffusione sul mercato degli stupefacenti non compatibile con la nozione della minima offensività. Trattasi di motivazione del tutto rispettosa dei principi stabiliti in sede di legittimità anche nella recente pronuncia a Sezioni Unite Murolo (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Rv. 274076 - 01), in cui si è affermato il principio in base al quale l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, spettando al giudice dimostrare di avere vagliato tutti gli aspetti normativamente rilevanti e spiegare le ragioni della ritenuta prevalenza riservata solo ad alcuni di essi. 5. Egualmente inammissibile è il terzo motivo di ricorso: la Corte di appello, dopo avere corretto l'errore in cui era incorso il primo giudice, escludendo dal computo la pena pecuniaria, ha ritenuto congruo l'aumento a titolo di continuazione per il reato di cui all'art.697 cod. pen. di mesi tre di reclusione, in ragione della gravità del fatto (elevata potenzialità lesiva delle cartucce detenute). Si tratta di adeguata motivazione non censurabile in questa sede. E' d'uopo rammentare come nel giudizio di cassazione sia inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142). 6. Consegue alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/6/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in fa