Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 13744/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

te SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo (h 1A/A/vii4 eZE zoid 01014° °4v 7"/ 2 4 i [OSCURATO:PERSONA]&•1A7 [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 2 marzo 2022, che ha confermato la sentenza resa il 18 giugno 2020 dal Tribunale di Milano all'esito di giudizio abbreviato, con la quale era stato condannato alla pena di mesi due di arresto, in ordine al reato di contravvenzione al foglio di via obbligatorio, ai sensi dell'art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, perché il 22 settembre 2018 aveva contravvenuto al foglio di via dell'Il aprile 2018, notificatogli il 18 aprile 2018, con il quale il Questore di Milano, ai sensi dell'art. 2 d.lgs citato, gli aveva vietato di rientrare in Assago, senza autorizzazione, per la durata di anni uno.

2. Il ricorrente articola tre motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo, denuncia erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il giudice di merito avrebbe omesso di accertare che il provvedimento dell'Il aprile 2018 era illegittimo, considerando che il Questore non aveva saputo compiutamente indicare a quale delle categorie di cui all'art. 1 d.lgs. n. 159 del 2011 appartenesse Costi, posto che il c.d. bagarinaggio non costituiva reato, ma solo illecito amministrativo, e che tutti i procedimenti a carico dell'imputato per violazione del provvedimento di Daspo si erano conclusi con sentenze di proscioglimento, tranne un'unica violazione commessa sul territorio del Comune di Milano e non di Assago.

La Corte di appello, quindi, non potendo sostituire la sua valutazione a quella del giudizio di pericolosità espresso dal Questore, avrebbe dovuto assolvere l'imputato.

Il ricorrente, infine, rileva che, contrariamente a quanto affermato nel provvedimento impugnato, non era stato accertato nei suoi confronti alcun reato commesso ad Assago.

2.2. Con il secondo motivo, denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello avrebbe omesso di concedere le circostanze attenuanti generiche, ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen., senza offrire sul punto alcuna valida motivazione.

2.3. Con il terzo motivo, denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello non avrebbe offerto alcuna motivazione in merito alla richiesta di riduzione della pena inflitta.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei limiti che seguono.

1.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato e, come tale, va dichiarato inammissibile.

Il ricorrente, infatti, non si confronta con il provvedimento impugnato, nella parte in cui la Corte di appello ha evidenziato che non è l'attività di bagarinaggio a costituire il presupposto della misura di prevenzione, bensì il reato di violazione del foglio di via obbligatorio emesso dal Questore, per aver più volte violato il reato di violazione del foglio di via obbligatorio emesso dal Questore, per aver più volte violato il provvedimento di Daspo consistente nel divieto di accedere a manifestazioni sportive; in particolare Costi era stato sorpreso nei pressi della biglietteria della struttura [OSCURATO:PERSONA] ad Assago, il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e il 22.9.2018, sicché il provvedimento del Questore è legittimo, essendo basato sulla consumazione di un reato.

Inoltre, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, proprio ad Assago si era consumato il reato di cui sull'art. 76, comma 3, d.

Igs.

N. 159/2011 e il ricorso in ordine a tate punto pare completamente infondato. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il giudice di merito abbia correttamente applicato il principio di diritto, secondo cui il giudice penale deve verificare la legittimità della motivazione del provvedimento dì rimpatrio in ordine sia agli elementi di fatto, sui quali si basa il giudizio di appartenenza del prevenuto ad una delle categorie indicate dall'art. 1 d.lgs. n. 159 del 2011, sia ai motivi che inducono a ritenerlo socialmente pericoloso (Sez. 1, n. 43031 del 09/10/2012, Picano, Rv. 253615).

D'altronde, nessun vizio logico argomentativo è ravvisabile nella motivazione sviluppata nel provvedimento impugnato in relazione al reato in esame.

I giudici della cognizione hanno esplicitato, in definitiva, le ragioni per le quali hanno ritenuto fondata la responsabilità penale in capo a Costi, con motivazione puntuale e adeguata.

1.2. Il secondo e il terzo motivo di ricorso sono fondati.

La Corte di appello, infatti, non ha risposto alla specifica doglianza della difesa in ordine alla rideterminazione della pena e alla concessione delle attenuanti generiche per l'età di 68 anni dell'imputato e per la risalenza nel tempo dei precedenti, nonché per la consistenza della condotta in una violazione del provvedimento del Questore.

Sul punto, il Collegio condivide il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui sussiste il vizio di mancanza di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., quando le argomentazioni addotte dal giudice siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze espresse dalla difesa dell'interessato e dotate del requisito della rilevanza e decisività (Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, Rv. 257967).

2. In forza dei principi giurisprudenziali sopra evidenziati, la Corte deve annullare la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e 'gettare nelsto il ricorso.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte dì appello di Milano.

Dichiara inam

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2022 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo (h 1A/A/vii4 eZE zoid 01014° °4v 7"/ 2 4 i [OSCURATO:PERSONA]&•1A7 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 2 marzo 2022, che ha confermato la sentenza resa il 18 giugno 2020 dal Tribunale di Milano all'esito di giudizio abbreviato, con la quale era stato condannato alla pena di mesi due di arresto, in ordine al reato di contravvenzione al foglio di via obbligatorio, ai sensi dell'art. 76, comma 3, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, perché il 22 settembre 2018 aveva contravvenuto al foglio di via dell'Il aprile 2018, notificatogli il 18 aprile 2018, con il quale il Questore di Milano, ai sensi dell'art. 2 d.lgs citato, gli aveva vietato di rientrare in Assago, senza autorizzazione, per la durata di anni uno. 2. Il ricorrente articola tre motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché il giudice di merito avrebbe omesso di accertare che il provvedimento dell'Il aprile 2018 era illegittimo, considerando che il Questore non aveva saputo compiutamente indicare a quale delle categorie di cui all'art. 1 d.lgs. n. 159 del 2011 appartenesse Costi, posto che il c.d. bagarinaggio non costituiva reato, ma solo illecito amministrativo, e che tutti i procedimenti a carico dell'imputato per violazione del provvedimento di Daspo si erano conclusi con sentenze di proscioglimento, tranne un'unica violazione commessa sul territorio del Comune di Milano e non di Assago. La Corte di appello, quindi, non potendo sostituire la sua valutazione a quella del giudizio di pericolosità espresso dal Questore, avrebbe dovuto assolvere l'imputato. Il ricorrente, infine, rileva che, contrariamente a quanto affermato nel provvedimento impugnato, non era stato accertato nei suoi confronti alcun reato commesso ad Assago. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello avrebbe omesso di concedere le circostanze attenuanti generiche, ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen., senza offrire sul punto alcuna valida motivazione. 2.3. Con il terzo motivo, denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata, perché la Corte di appello non avrebbe offerto alcuna motivazione in merito alla richiesta di riduzione della pena inflitta.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti che seguono. 1.1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato e, come tale, va dichiarato inammissibile. Il ricorrente, infatti, non si confronta con il provvedimento impugnato, nella parte in cui la Corte di appello ha evidenziato che non è l'attività di bagarinaggio a costituire il presupposto della misura di prevenzione, bensì il reato di violazione del foglio di via obbligatorio emesso dal Questore, per aver più volte violato il reato di violazione del foglio di via obbligatorio emesso dal Questore, per aver più volte violato il provvedimento di Daspo consistente nel divieto di accedere a manifestazioni sportive; in particolare Costi era stato sorpreso nei pressi della biglietteria della struttura [OSCURATO:PERSONA] ad Assago, il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e il 22.9.2018, sicché il provvedimento del Questore è legittimo, essendo basato sulla consumazione di un reato. Inoltre, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, proprio ad Assago si era consumato il reato di cui sull'art. 76, comma 3, d. Igs. N. 159/2011 e il ricorso in ordine a tate punto pare completamente infondato. [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il giudice di merito abbia correttamente applicato il principio di diritto, secondo cui il giudice penale deve verificare la legittimità della motivazione del provvedimento dì rimpatrio in ordine sia agli elementi di fatto, sui quali si basa il giudizio di appartenenza del prevenuto ad una delle categorie indicate dall'art. 1 d.lgs. n. 159 del 2011, sia ai motivi che inducono a ritenerlo socialmente pericoloso (Sez. 1, n. 43031 del 09/10/2012, Picano, Rv. 253615). D'altronde, nessun vizio logico argomentativo è ravvisabile nella motivazione sviluppata nel provvedimento impugnato in relazione al reato in esame. I giudici della cognizione hanno esplicitato, in definitiva, le ragioni per le quali hanno ritenuto fondata la responsabilità penale in capo a Costi, con motivazione puntuale e adeguata. 1.2. Il secondo e il terzo motivo di ricorso sono fondati. La Corte di appello, infatti, non ha risposto alla specifica doglianza della difesa in ordine alla rideterminazione della pena e alla concessione delle attenuanti generiche per l'età di 68 anni dell'imputato e per la risalenza nel tempo dei precedenti, nonché per la consistenza della condotta in una violazione del provvedimento del Questore. Sul punto, il Collegio condivide il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui sussiste il vizio di mancanza di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., quando le argomentazioni addotte dal giudice siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze espresse dalla difesa dell'interessato e dotate del requisito della rilevanza e decisività (Sez. 5, n. 2916 del 13/12/2013, Rv. 257967). 2. In forza dei principi giurisprudenziali sopra evidenziati, la Corte deve annullare la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e 'gettare nelsto il ricorso. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte dì appello di Milano. Dichiara inam
Sentenza Cassazione n. 13744/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris