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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 maggio 2026

Cassazione n. 16990/2026

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LUCIACHERICI per procura in calce al ricorso;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata edifesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce alcontroricorso;- controricorrente -avverso la SENTENZA N. 855/2024 della CORTE D’APPELLO DIudita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consiglio del12/5/2026;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona delSostituto Procuratore Generale della Repubblica GIOVANNIBATTISTA NARDECCHIANumero registro generale 16483/2024Nu2m ero sezionale 2094/2026Numero di raccolta generale 16990/2026Data pubblicazione 30/05/20261.1.

Il tribunale di Arezzo, con sentenza del 21/3/2023,ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. allarestituire a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione la sommacomplessiva di €. 1.587.489,80, oltre interessi, pari agli importirimessi dai debitori di quest’ultima dopo che la stessa, in data28/10/2011, aveva depositato la domanda di ammissione alconcordato preventivo, successivamente omologato, e dallabanca convenuta girocontate su due conti correnti intestati alladebitrice, ritenendo che, nel caso in questione, non sussistesserogli estremi per la compensazione invocata dalla banca.1.2. [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. haproposto appello avverso tale sentenza, lamentando, insostanza, che il tribunale aveva escluso la compensazione pur inpresenza di un esplicito mandato all’incasso con patto dicompensazione.1.3.

La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, haaccolto l’appello.1.4.

La corte, in particolare, dopo aver rilevato che, nelcaso in esame, “il riferimento”, contenuto nell’art. 3 del contrattosottoscritto dalla società attrice nel mese di luglio del 2011, “allapossibilità per la banca di soddisfarsi per le anticipazioni erogatecon quanto incassato in esecuzione delle operazioni dianticipazione”, “compensando”, cioè, “a soddisfazione delproprio credito per le anticipazioni erogate al cliente”, “le sommeda essa incassate in esecuzione delle suddette operazioni dianticipazione”, induce a ritenere sussistente “un mandatoall’incasso con patto di compensazione”, ha, in sostanza,ritenuto che: - ove il correntista, successivamente ammesso alconcordato preventivo, agisca per la restituzione dell’importodelle ricevute incassate dalla banca, solo se la convenzionerelativa all’anticipazione su ricevute regolata in conto contengauna clausola attributiva del “diritto di incamerare” le sommeRic. 2024 n. 16483 - Sez. 1 – CC del 12 maggio 2026Numero registro generale 16483/2024Nu3m ero sezionale 2094/2026Numero di raccolta generale 16990/2026Data pubblicazione 30/05/2026riscosse in favore della banca (cd. patto di compensazione), labanca ha diritto a “compensare” il suo debito per il versamentoal cliente delle somme riscosse con il proprio credito, verso lostesso cliente, conseguente ad operazioni regolate nelmedesimo conto corrente, a nulla, per contro, rilevando che talecredito sia anteriore alla ammissione alla procedura concorsualeed il correlativo debito, invece, posteriore, poiché in siffattaipotesi non può ritenersi operante il principio della“cristallizzazione dei crediti”; - il collegamento negoziale efunzionale esistente tra il contratto di anticipazione ed ilmandato all’incasso con patto di compensazione comporta,infatti, che i rispettivi debiti e crediti delle parti traggano origineda un unico, ancorché complesso, rapporto negoziale, con laconseguenza che è configurabile la fattispecie della cd.compensazione impropria e non, invece, la compensazione insenso stretto di cui agli artt. 1241 e ss. c.c. (disciplinata nellaprocedura fallimentare dall’art. 56 l.fall.), che presupponel’autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti creditidelle parti; - ove i rispettivi debiti e crediti delle parti derivino adun unico rapporto negoziale, come nel caso della linea di creditocd. autoliquidante, in cui la fonte di rimborso dell’erogazionefinanziaria della banca è predeterminata, ed è stata pattuita sindall’inizio dalle parti la canalizzazione del pagamento del terzo afavore dell’istituto di credito, non trova, infatti, applicazionel’art. 56 l.fall., il quale, come le norme sulla compensazionedisciplinata dal codice civile, attribuisce rilevanza al momento incui i reciproci debiti e crediti delle parti vengono a coesistenza;- l’elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciprocaconcorrenza è, invece, la conseguenza di un mero accertamentocontabile di dare e avere di poste attive e passive che, per effettodel patto di compensazione, vengono annotate nel medesimoconto corrente; - l’esistenza del patto con cui è stato attribuitoRic. 2024 n. 16483 - Sez. 1 – CC del 12 maggio 2026Numero registro generale 16483/2024Nu4m ero sezionale 2094/2026Numero di raccolta generale 16990/2026Data pubblicazione 30/05/2026alla banca il diritto di incamerare le somme riscosse all’esitodella esecuzione del mandato all’incasso e l’operativitàdell’istituto della c.d. compensazione impropria consentono, indefinitiva, alla banca di trattenersi legittimamente le sommeriscosse dopo l’apertura del concordato preventivo.1.5.

La corte, a fronte della legittimità dell’incasso e dellacompensazione operata, ha, quindi, ritenuto che, la domanda direstituzione avanzata dalla società attrice doveva essererespinta.1.6.

La corte, in ragione della soccombenzadell’appellata, l’ha condanna al rimborso delle spese processualitanto per il giudizio di primo grado, quanto per il giudizio disecondo grado.2.1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, con ricorsonotificato il 16/7/2024, ha chiesto, per tre motivi, la cassazionedella sentenza, documentandone la notifica il 18/5/2024.2.2.

La banca ha resistito con controricorso del19/9/2024.2.3.

Il Pubblico Ministero, con memoria del 15/4/2026,ha chiesto il rigetto del ricorso.2.4.

Le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE3.1.

Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando laviolazione e la falsa applicazione del combinato disposto degliartt. 56 e 169 l.fall., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., hacensurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corted’appello ha ritenuto la legittimità della compensazione operatadalla banca sul rilievo che l’accordo intercorso tra le parti l’avevaespressamente autorizzata a soddisfarsi per le anticipazionierogate con le somme incassate in esecuzione delle operazionidi anticipazione, senza, per contro, considerare che: -l’operatività del patto di compensazione nel tempo è legittimaRic. 2024 n. 16483 - Sez. 1 – CC del 12 maggio 2026Numero registro generale 16483/2024Nu5m ero sezionale 2094/2026Numero di raccolta generale 16990/2026Data pubblicazione 30/05/2026solo se le parti mantengono la propria situazione soggettivainvariata; - nel caso in cui il debitore in bonis è ammesso allaprocedura del concordato preventivo, il patto di compensazionenon consente più alla banca di incamerare le somme incassate;- in tale ipotesi, infatti, la compensazione tra i suoi debiti e icrediti vantati nei confronti dei creditori postula, ai sensi dell’art.56 l.fall. richiamato dall’art. 169 l.fall., che i rispettivi creditisiano preesistenti all’apertura della procedura concorsuale; - lacompensazione non può, invece, operare nell’ipotesi in cui ildebitore abbia conferito ad una banca un mandato all’incasso diun proprio credito e la banca abbia ritenuto di compensare ilrelativo importo con crediti da essa vantati quando è in faseconcordataria; - il momento genetico dell’obbligo di restituire lesomme alla banca mandataria sorge all’atto del pagamento delcredito alla mandante società, con la conseguenza che, se talepagamento avviene dopo il deposito della domanda diconcordato, il pagamento stesso non può in alcun modo esserelegittimamente trattenuto dalla banca ma deve essere restituitoalla procedura.3.2.

Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando laviolazione o la falsa applicazione degli artt. 2740 e 2741 c.c., inrelazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenzaimpugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto lalegittimità della compensazione operata dalla banca senza,tuttavia, considerare che: - se si riconosce l’efficacia del pattodi compensazione stipulato in data antecedente il deposito delladomanda di concordato e si esclude in tal modo l’obbligo dellabanca di restituire gli incassi successivi alla data di deposito delconcordato, viene alterato il principio della tassatività dellecause legittime di prelazione previsto dall’art. 2741 c.c.; - ildiritto di credito della banca si cristallizza al momento delversamento del terzo se avvenuto dopo l’apertura dellaRic. 2024 n. 16483 - Sez. 1 – CC del 12 maggio 2026Numero registro generale 16483/2024Nu6m ero sezionale 2094/2026Numero di raccolta generale 16990/2026Data pubblicazione 30/05/2026proceduta concorsuale e fa sorgere il pari diritto di tutti icreditori a soddisfarsi sul patrimonio del debitore che deveessere comprensivo anche delle rimesse di cui si discute; - ilpactum de compensando, dunque, non può incidere,escludendola, sulla cristallizzazione dei crediti e non puòalterare le cause legittime di prelazione incidendo sullaindicazione tassativa contenuta nell’art. 2741 c.c..3.3.

I motivi, da trattare congiuntamente, sonoinammissibili.3.4.

La corte d’appello, infatti, dopo aver rilevato, infatto, che “il riferimento”, contenuto nell’art. 3 del contrattosottoscritto dalla società attrice nel mese di luglio del 2011, “allapossibilità per la banca di soddisfarsi per le anticipazioni erogatecon quanto incassato in esecuzione delle operazioni dianticipazione”, “compensando”, cioè, “a soddisfazione delproprio credito per le anticipazioni erogate al cliente”, “lesomme da essa incassate in esecuzione delle suddetteoperazioni di anticipazione”, induceva a ritenere sussistente “unmandato all’incasso con patto di compensazione”, ha, insostanza, ritenuto, in diritto, che, a fronte di tale pattuizione, labanca aveva il diritto a “compensare” il suo debito per ilversamento al cliente delle somme riscosse con il propriocredito, verso lo stesso cliente, conseguente ad operazioniregolate nel medesimo conto corrente, a nulla, per contro,rilevando che tale credito sia anteriore alla ammissione allaprocedura concorsuale ed il correlativo debito, invece,posteriore, poiché in siffatta ipotesi non può ritenersi operanteil principio della “cristallizzazione dei crediti”; - il collegamentonegoziale e funzionale esistente tra il contratto di anticipazioneed il mandato all’incasso con patto di compensazione comporta,infatti, che i rispettivi debiti e crediti delle parti traggano origineda un unico, ancorché complesso, rapporto negoziale, con laRic. 2024 n. 16483 - Sez. 1 – CC del 12 maggio 2026Numero re7gis tro generale 16483/2024Numero sezionale 2094/2026Numero di raccolta generale 16990/2026Data pubblicazione 30/05/2026conseguenza che è configurabile la fattispecie della cd.compensazione impropria e non, invece, la compensazione insenso stretto di cui agli artt. 1241 e ss. c.c. (disciplinata nellaprocedura fallimentare dall’art. 56 l.fall.), che presupponel’autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti creditidelle parti; - l’elisione automatica dei rispettivi crediti fino allareciproca concorrenza è, dunque, la conseguenza di un meroaccertamento contabile di dare e avere di poste attive e passiveche, per effetto del patto di compensazione, vengono annotatenel medesimo conto corrente; - l’esistenza del patto con cui èstato attribuito alla banca il diritto di incamerare le sommeriscosse all’esito della esecuzione del mandato all’incasso el’operatività dell’istituto della c.d. compensazione impropriaconsentono, in definitiva, alla banca di trattenersilegittimamente le somme riscosse dopo l’apertura delconcordato preventivo.3.5.

Tali statuizioni, non suscettibili di sindacato inquesta sede quanto agli accertamenti in fatto che necostituiscono il fondamento, sono, sul piano giuridico, corrette.3.6.

Questa Corte, infatti, ha già avuto modo diaffermare che: - in caso di anticipazione da parte della banca alcliente dell’importo relativo ad un credito (dallo stesso vantatonei confronti di un terzo), cui segua l’incasso diretto sulla basedi un mandato in rem propriam (come ha assunto la stessaricorrente), la facoltà di compensazione del debito della bancadi rimessione della somma ricevuta dal terzo con il propriocredito da anticipazione presuppone la conclusione (che la corted’appello ha, in fatto, accertato) di un previo “patto dicompensazione” fra le parti al momento della erogazione dellaanticipazione stessa, con facoltà per la banca di incamerare larelativa somma una volta che la stessa sia stata ricevuta amezzo di bonifico da parte del debitore (cfr. Cass. n. 8752 delRic. 2024 n. 16483 - Sez. 1 – CC del 12 maggio 2026Numero re8gis tro generale 16483/2024Numero sezionale 2094/2026Numero di raccolta generale 16990/2026Data pubblicazione 30/05/20262011); - in tal caso, difatti, la banca ha diritto a “compensare”il suo debito per il versamento al cliente delle somme riscossecon il proprio credito verso lo stesso cliente conseguente adoperazioni regolate nel medesimo conto corrente, a nulla, percontro, rilevando che tale credito sia anteriore alla ammissionedel correntista alla procedura concorsuale del concordatopreventivo ed il correlativo debito, invece, sia posteriore adessa; - in siffatta ipotesi, dunque, non può ritenersi operante ilprincipio della “cristallizzazione dei crediti”, con la conseguenzache né il correntista né gli organi concorsuali hanno diritto a chela banca (anziché porle in compensazione con il proprio credito)riversi in loro favore le somme riscosse (cfr. Cass. n. 7194 del1997; Cass. n. 2539 del 1998; Cass. n. 17999 del 2011; Cass.n. 8752 del 2011; Cass. n. 24046 del 2015; Cass. n. 825 del2015; Cass. n. 3336 del 2016; Cass. n. 10091 del 2019, inmotiv.; Cass. n. 15825 del 2024).3.7.

È vero che bisogna distinguere l’ipotesi in cui, afronte dell’anticipazione degli importi delle fatture (o dellericevute o dei titoli di credito) presentati dal debitore, le partiabbiano concordato la cessione dei crediti da quest’ultimovantati nei confronti dei terzi, e l’ipotesi in cui sia stato, invece,previsto soltanto il conferimento di un mandato all’incasso infavore della banca.3.8.

Nel primo caso, infatti, la banca acquistaimmediatamente la titolarità dei crediti, alla cui riscossioneprocede in proprio, sicché l’incameramento del relativo importonon costituisce il risultato di una compensazione ma laconseguenza dell’avvenuto trasferimento del diritto, verificatosifin dal compimento dell’operazione.3.9.

Nel secondo caso, invece, non si verifica alcuntrasferimento e la banca procede alla riscossione per conto deldebitore (anche se nell’interesse proprio, svolgendo il mandatoRic. 2024 n. 16483 - Sez. 1 – CC del 12 maggio 2026Numero re9gis tro generale 16483/2024Numero sezionale 2094/2026Numero di raccolta generale 16990/2026Data pubblicazione 30/05/2026una funzione di garanzia), il cui diritto alla restituzione nonsorge al momento del conferimento del mandato ma soltantoall’atto della riscossione, con la conseguenza che, ovequest’ultima abbia avuto luogo dopo la presentazione delladomanda di ammissione al concordato preventivo, nonsussistono i presupposti per la compensazione (Cass. n. 6870del 1994; Cass. n. 15225 del 2007): a meno che (com’èaccaduto, appunto, nel caso in esame) le parti non abbianoprecedentemente stipulato un apposito patto in tal senso, chederoga al principio di cristallizzazione dei crediti,indipendentemente dal fatto che il credito della banca verso ilmandante ed il correlativo debito (a rimettere al cliente quantoriscosso) siano, rispettivamente, anteriore e posteriore rispettoall’ammissione di quest’ultimo alla procedura concorsuale (cfr.Cass. n. 8752 del 2011; Cass. n. 17999 del 2011; Cass. n. 3336del 2016; Cass. n. 15825 del 2024).3.10.

Nel conto corrente bancario, infatti, ove ilcorrentista e la banca abbiano pattuito l’anticipazione su creditiper ricevute con clausola di compensazione, l’incasso da partedella banca, anche nell’interesse del cliente, del danaroincorporato nelle ricevute bancarie consegnatele costituisceadempimento di un’obbligazione già sorta e determina la solaesigibilità del relativo credito verso la banca da parte del cliente,con la conseguenza, che, in caso di apertura di una proceduraconcorsuale nei confronti di quest’ultimo, come il concordatopreventivo o il fallimento, tra le operazioni di anticipazione didanaro avvenute prima della dichiarazione di fallimento e lariscossione dei crediti portati dalle suddette ricevute bancarieavvenute in epoca successiva sussistono i presupposti richiestidall’art. 56 l.fall., per effetto della perdurante efficacia dellaclausola di compensazione fra i reciproci debiti restitutori,giacché il debito della banca è solo divenuto esigibile (da parteRic. 2024 n. 16483 - Sez. 1 – CC del 12 maggio 2026Numero registro generale 16483/20241Nu0m ero sezionale 2094/2026Numero di raccolta generale 16990/2026Data pubblicazione 30/05/2026del debitore o del curatore del relativo fallimento) dopo la stessadichiarazione di fallimento del correntista (cfr. Cass. n. 42008del 2021).3.11.

In tale ipotesi, la deroga al principio dellacristallizzazione del credito dev’essere rinvenuta (come giàevidenziato da questa Corte nelle sentenze nn. 11523/2020 e11524/2020, rese all’esito dell’udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA])in due ordini di ragioni: - in primo luogo, l’ammissione ad unaprocedura concorsuale minore, come il concordato preventivo,non determina lo scioglimento del rapporto di conto correntebancario e di quelli di volta in volta in esso confluenti, cheproseguono nella loro sua interezza, con estensione quindi atutte le clausole pattizie che li regolano, ivi compresa quella conle quali le parti abbiano attribuito alla banca il diritto di“incamerare le somme riscosse”; - in secondo luogo, ilcollegamento negoziale e funzionale esistente tra il contratto dianticipazione ed il mandato all’incasso con patto dicompensazione (discendente dal rilievo che, attenendo il pattoalla regolamentazione delle modalità di satisfazione del creditodella banca, in sua carenza, l’operazione non sarebbe stata maiposta in essere, così rivelando la causa concreta di tuttal’operazione), induce a ritenere che i rispettivi debiti e creditidelle parti traggano origine da un unico, ancorché complesso,rapporto negoziale e che, di conseguenza, è configurabile lafattispecie della c.d. compensazione impropria (e non, quindi, lacompensazione in senso stretto di cui agli artt. 1241 ss. c.c.,disciplinata nella procedura fallimentare dall’art. 56 l.fall, chepresuppone l’autonomia dei rapporti cui si riferiscono icontrapposti crediti delle parti).3.12.

Nella compensazione impropria, infatti, lavalutazione delle reciproche pretese delle parti comportasoltanto un semplice accertamento contabile di dare ed avere,Ric. 2024 n. 16483 - Sez. 1 – CC del 12 maggio 2026Numero 1reg1is tro generale 16483/2024Numero sezionale 2094/2026Numero di raccolta generale 16990/2026Data pubblicazione 30/05/2026con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciprocaconcorrenza, ed a ciò il giudice può procedere senza incontrareostacolo nelle limitazioni vigenti per la compensazione in sensotecnico giuridico (cfr. Cass. n. 30220 del 2019; Cass. n. 4825del 2019; Cass. n. 26365 del 2024).3.13.

Ne consegue che, ove i rispettivi debiti e crediti delleparti derivino ad un unico rapporto negoziale (come accade nelcaso della linea di credito c.d. autoliquidante, in cui la fonte dirimborso dell’erogazione finanziaria della banca èpredeterminata, ed è stata pattuita sin dall’inizio dalle parti lacanalizzazione del pagamento del terzo a favore dell’istituto dicredito), non trova applicazione l’art. 56 l.fall., il quale (come lenorme sulla compensazione disciplinata dal codice civile)delle parti vengono a coesistenza.3.14.

L’elisione automatica dei rispettivi crediti fino allareciproca concorrenza è, in tal caso, la conseguenza di un meroaccertamento contabile di dare e avere di poste attive e passiveche, per effetto del patto di compensazione, vengono annotatenel medesimo conto corrente.3.15.

Il collegamento funzionale tra il contratto dianticipazione ed il mandato all’incasso con patto dicompensazione previsto all’interno del contratto di contocorrente, comporta, in definitiva, che, in tale ipotesi, i rispettividebiti e crediti delle parti traggono origine da un unico rapportonegoziale, con la conseguenza che trova applicazione non lacompensazione in senso stretto prevista dagli artt. 1241 c.c. e56 l.fall. (la quale presuppone l’autonomia dei rapporti cui siriferiscono i contrapposti crediti delle parti, attribuendorilevanza al momento in cui i reciproci debiti e crediti delle partivengono a coesistenza: cfr. Cass. 28232 del 2023; Cass. n.11524 del 2020) ma la cd.

“compensazione impropria”,Ric. 2024 n. 16483 - Sez. 1 – CC del 12 maggio 2026Numero 1reg2is tro generale 16483/2024Numero sezionale 2094/2026Numero di raccolta generale 16990/2026Data pubblicazione 30/05/2026ancorata al mero accertamento contabile di dare e avere, conelisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciprocaconcorrenza, che il giudice può, d’altra parte, svolgere senzanecessità di eccezione di parte o di domanda riconvenzionale(Cass. n. 27219 del 2025; Cass. n. 28232 del 2023).3.16.

Viceversa, nel caso in cui il mandato all’incasso dellabanca fosse espletato in difetto del patto di compensazionestipulato a monte, verrebbe meno, evidentemente, ilcollegamento negoziale sopra evidenziato e la conseguenteunicità del rapporto negoziale, con la conseguente applicabilitàdelle norme sulla compensazione in senso stretto e, in materiafallimentare, dell’art. 56 l.fall., che non consente lacompensazione tra i crediti reciproci se non entrambipreesistenti all’apertura della procedura di concordatopreventivo (vedi sul punto la fattispecie esaminata da Cass. n.22277 del 2017).3.17.

Dev’essere, in definitiva, il principio per cui, in casodi linee di credito c.d.

“autoliquidanti” nel concordatopreventivo, sussistendo un collegamento negoziale e funzionaletra il contratto di anticipazione ed il mandato all’incasso conpatto di compensazione, i rispettivi debiti e crediti delle partitraggono origine da un unico rapporto negoziale, conconseguente applicabilità della c.d.

“compensazione impropria”(ancorata al mero accertamento contabile di dare e avere, conelisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciprocaconcorrenza) inapplicabilità, per converso, della compensazionein senso stretto di cui all’art. 1241 c.c. e, dunque, dell’art. 56l.fall., che al pari di essa presuppone l’autonomia dei rapporticui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti, attribuendorilevanza al momento in cui i reciproci debiti e crediti delle partivengono a coesistenza (Cass. n. 28232 del 2023).Ric. 2024 n. 16483 - Sez. 1 – CC del 12 maggio 2026Numero 1reg3is tro generale 16483/2024Numero sezionale 2094/2026Numero di raccolta generale 16990/2026Data pubblicazione 30/05/20263.18.

Nel caso in esame, l’esistenza del patto con cui èstato attribuito alla banca il diritto di incamerare le sommeriscosse all’esito della esecuzione del mandato all’incasso e,dunque, l’operatività della c.d. compensazione impropria,consentono alla banca, come ha correttamente affermato lacorte d’appello, di trattenersi legittimamente le somme riscossedopo l’apertura del concordato preventivo.3.19.

Con il terzo motivo, la ricorrente, lamentando laviolazione e la falsa applicazione degli art. 91 e 92 c.p.c., inrelazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenzaimpugnata nella parte in cui la corte d’appello l’ha condannataal rimborso delle spese dell’intero giudizio, senza, tuttavia,considerare che, a norma dell’art. 92 c.p.c., ove, come èaccaduto nel caso di specie, vi sia stato un mutamento dellagiurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice puòcompensare, parzialmente o integralmente, le spese del giudiziotra le parti.3.20.

Il motivo è inammissibile.

In temadi spese processuali, infatti, il sindacato della Corte dicassazione, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., è limitato adaccertare che non risulti violato il principio secondo il quale lestesse non possono essere poste a carico della parte totalmentevittoriosa per cui, al di fuori (come nel caso in esame) di questaipotesi, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito lavalutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte,sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca sia in quella diconcorso di altri giusti motivi (Cass. n. 8421 del 2017; Cass. n.24502 del 2017).4.

Il ricorso, per l’inammissibilità di tutti i suoi motivi, è a suavolta inammissibile: e come tale dev’essere dichiarato.5.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sonoliquidate in dispositivo.Ric. 2024 n. 16483 - Sez. 1 – CC del 12 maggio 2026Numero registro generale 16483/20241Nu4m ero sezionale 2094/2026Numero di raccolta generale 16990/2026Data pubblicazione 30/05/20266.

La Corte dà atto che sussistono i presupposti per ilversamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdottodall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, in misura pari a quellodovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art.

P.Q.MLa Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso;condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente lespese del giudizio, che liquida in €. 12.200,00, di cui €. 200,00per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misuradel 15%; dà atto che sussistono i presupposti per il versamento,da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma17, della l. n. 228/2012, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso,a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della PrimaSezione Civile, il 12 maggio 2026.Il PresidenteRic. 2024 n. 16483 - Sez. 1 – CC del 12 maggio 2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LUCIACHERICI per procura in calce al ricorso;- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., rappresentata edifesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce alcontroricorso;- controricorrente -avverso la SENTENZA N. 855/2024 della CORTE D’APPELLO DIudita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consiglio del12/5/2026;lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona delSostituto Procuratore Generale della Repubblica GIOVANNIBATTISTA NARDECCHIANumero registro generale 16483/2024Nu2m ero sezionale 2094/2026Numero di raccolta generale 16990/2026Data pubblicazione 30/05/20261.1. Il tribunale di Arezzo, con sentenza del 21/3/2023,ha condannato la [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. allarestituire a [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione la sommacomplessiva di €. 1.587.489,80, oltre interessi, pari agli importirimessi dai debitori di quest’ultima dopo che la stessa, in data28/10/2011, aveva depositato la domanda di ammissione alconcordato preventivo, successivamente omologato, e dallabanca convenuta girocontate su due conti correnti intestati alladebitrice, ritenendo che, nel caso in questione, non sussistesserogli estremi per la compensazione invocata dalla banca.1.2. [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. haproposto appello avverso tale sentenza, lamentando, insostanza, che il tribunale aveva escluso la compensazione pur inpresenza di un esplicito mandato all’incasso con patto dicompensazione.1.3. La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, haaccolto l’appello.1.4. La corte, in particolare, dopo aver rilevato che, nelcaso in esame, “il riferimento”, contenuto nell’art. 3 del contrattosottoscritto dalla società attrice nel mese di luglio del 2011, “allapossibilità per la banca di soddisfarsi per le anticipazioni erogatecon quanto incassato in esecuzione delle operazioni dianticipazione”, “compensando”, cioè, “a soddisfazione delproprio credito per le anticipazioni erogate al cliente”, “le sommeda essa incassate in esecuzione delle suddette operazioni dianticipazione”, induce a ritenere sussistente “un mandatoall’incasso con patto di compensazione”, ha, in sostanza,ritenuto che: - ove il correntista, successivamente ammesso alconcordato preventivo, agisca per la restituzione dell’importodelle ricevute incassate dalla banca, solo se la convenzionerelativa all’anticipazione su ricevute regolata in conto contengauna clausola attributiva del “diritto di incamerare” le sommeRic. 2024 n. 16483 - Sez. 1 – CC del 12 maggio 2026Numero registro generale 16483/2024Nu3m ero sezionale 2094/2026Numero di raccolta generale 16990/2026Data pubblicazione 30/05/2026riscosse in favore della banca (cd. patto di compensazione), labanca ha diritto a “compensare” il suo debito per il versamentoal cliente delle somme riscosse con il proprio credito, verso lostesso cliente, conseguente ad operazioni regolate nelmedesimo conto corrente, a nulla, per contro, rilevando che talecredito sia anteriore alla ammissione alla procedura concorsualeed il correlativo debito, invece, posteriore, poiché in siffattaipotesi non può ritenersi operante il principio della“cristallizzazione dei crediti”; - il collegamento negoziale efunzionale esistente tra il contratto di anticipazione ed ilmandato all’incasso con patto di compensazione comporta,infatti, che i rispettivi debiti e crediti delle parti traggano origineda un unico, ancorché complesso, rapporto negoziale, con laconseguenza che è configurabile la fattispecie della cd.compensazione impropria e non, invece, la compensazione insenso stretto di cui agli artt. 1241 e ss. c.c. (disciplinata nellaprocedura fallimentare dall’art. 56 l.fall.), che presupponel’autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti creditidelle parti; - ove i rispettivi debiti e crediti delle parti derivino adun unico rapporto negoziale, come nel caso della linea di creditocd. autoliquidante, in cui la fonte di rimborso dell’erogazionefinanziaria della banca è predeterminata, ed è stata pattuita sindall’inizio dalle parti la canalizzazione del pagamento del terzo afavore dell’istituto di credito, non trova, infatti, applicazionel’art. 56 l.fall., il quale, come le norme sulla compensazionedisciplinata dal codice civile, attribuisce rilevanza al momento incui i reciproci debiti e crediti delle parti vengono a coesistenza;- l’elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciprocaconcorrenza è, invece, la conseguenza di un mero accertamentocontabile di dare e avere di poste attive e passive che, per effettodel patto di compensazione, vengono annotate nel medesimoconto corrente; - l’esistenza del patto con cui è stato attribuitoRic. 2024 n. 16483 - Sez. 1 – CC del 12 maggio 2026Numero registro generale 16483/2024Nu4m ero sezionale 2094/2026Numero di raccolta generale 16990/2026Data pubblicazione 30/05/2026alla banca il diritto di incamerare le somme riscosse all’esitodella esecuzione del mandato all’incasso e l’operativitàdell’istituto della c.d. compensazione impropria consentono, indefinitiva, alla banca di trattenersi legittimamente le sommeriscosse dopo l’apertura del concordato preventivo.1.5. La corte, a fronte della legittimità dell’incasso e dellacompensazione operata, ha, quindi, ritenuto che, la domanda direstituzione avanzata dalla società attrice doveva essererespinta.1.6. La corte, in ragione della soccombenzadell’appellata, l’ha condanna al rimborso delle spese processualitanto per il giudizio di primo grado, quanto per il giudizio disecondo grado.2.1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, con ricorsonotificato il 16/7/2024, ha chiesto, per tre motivi, la cassazionedella sentenza, documentandone la notifica il 18/5/2024.2.2. La banca ha resistito con controricorso del19/9/2024.2.3. Il Pubblico Ministero, con memoria del 15/4/2026,ha chiesto il rigetto del ricorso.2.4. Le parti hanno depositato memorie.RAGIONI DELLA DECISIONE3.1. Con il primo motivo, la ricorrente, lamentando laviolazione e la falsa applicazione del combinato disposto degliartt. 56 e 169 l.fall., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., hacensurato la sentenza impugnata nella parte in cui la corted’appello ha ritenuto la legittimità della compensazione operatadalla banca sul rilievo che l’accordo intercorso tra le parti l’avevaespressamente autorizzata a soddisfarsi per le anticipazionierogate con le somme incassate in esecuzione delle operazionidi anticipazione, senza, per contro, considerare che: -l’operatività del patto di compensazione nel tempo è legittimaRic. 2024 n. 16483 - Sez. 1 – CC del 12 maggio 2026Numero registro generale 16483/2024Nu5m ero sezionale 2094/2026Numero di raccolta generale 16990/2026Data pubblicazione 30/05/2026solo se le parti mantengono la propria situazione soggettivainvariata; - nel caso in cui il debitore in bonis è ammesso allaprocedura del concordato preventivo, il patto di compensazionenon consente più alla banca di incamerare le somme incassate;- in tale ipotesi, infatti, la compensazione tra i suoi debiti e icrediti vantati nei confronti dei creditori postula, ai sensi dell’art.56 l.fall. richiamato dall’art. 169 l.fall., che i rispettivi creditisiano preesistenti all’apertura della procedura concorsuale; - lacompensazione non può, invece, operare nell’ipotesi in cui ildebitore abbia conferito ad una banca un mandato all’incasso diun proprio credito e la banca abbia ritenuto di compensare ilrelativo importo con crediti da essa vantati quando è in faseconcordataria; - il momento genetico dell’obbligo di restituire lesomme alla banca mandataria sorge all’atto del pagamento delcredito alla mandante società, con la conseguenza che, se talepagamento avviene dopo il deposito della domanda diconcordato, il pagamento stesso non può in alcun modo esserelegittimamente trattenuto dalla banca ma deve essere restituitoalla procedura.3.2. Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando laviolazione o la falsa applicazione degli artt. 2740 e 2741 c.c., inrelazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenzaimpugnata nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto lalegittimità della compensazione operata dalla banca senza,tuttavia, considerare che: - se si riconosce l’efficacia del pattodi compensazione stipulato in data antecedente il deposito delladomanda di concordato e si esclude in tal modo l’obbligo dellabanca di restituire gli incassi successivi alla data di deposito delconcordato, viene alterato il principio della tassatività dellecause legittime di prelazione previsto dall’art. 2741 c.c.; - ildiritto di credito della banca si cristallizza al momento delversamento del terzo se avvenuto dopo l’apertura dellaRic. 2024 n. 16483 - Sez. 1 – CC del 12 maggio 2026Numero registro generale 16483/2024Nu6m ero sezionale 2094/2026Numero di raccolta generale 16990/2026Data pubblicazione 30/05/2026proceduta concorsuale e fa sorgere il pari diritto di tutti icreditori a soddisfarsi sul patrimonio del debitore che deveessere comprensivo anche delle rimesse di cui si discute; - ilpactum de compensando, dunque, non può incidere,escludendola, sulla cristallizzazione dei crediti e non puòalterare le cause legittime di prelazione incidendo sullaindicazione tassativa contenuta nell’art. 2741 c.c..3.3. I motivi, da trattare congiuntamente, sonoinammissibili.3.4. La corte d’appello, infatti, dopo aver rilevato, infatto, che “il riferimento”, contenuto nell’art. 3 del contrattosottoscritto dalla società attrice nel mese di luglio del 2011, “allapossibilità per la banca di soddisfarsi per le anticipazioni erogatecon quanto incassato in esecuzione delle operazioni dianticipazione”, “compensando”, cioè, “a soddisfazione delproprio credito per le anticipazioni erogate al cliente”, “lesomme da essa incassate in esecuzione delle suddetteoperazioni di anticipazione”, induceva a ritenere sussistente “unmandato all’incasso con patto di compensazione”, ha, insostanza, ritenuto, in diritto, che, a fronte di tale pattuizione, labanca aveva il diritto a “compensare” il suo debito per ilversamento al cliente delle somme riscosse con il propriocredito, verso lo stesso cliente, conseguente ad operazioniregolate nel medesimo conto corrente, a nulla, per contro,rilevando che tale credito sia anteriore alla ammissione allaprocedura concorsuale ed il correlativo debito, invece,posteriore, poiché in siffatta ipotesi non può ritenersi operanteil principio della “cristallizzazione dei crediti”; - il collegamentonegoziale e funzionale esistente tra il contratto di anticipazioneed il mandato all’incasso con patto di compensazione comporta,infatti, che i rispettivi debiti e crediti delle parti traggano origineda un unico, ancorché complesso, rapporto negoziale, con laRic. 2024 n. 16483 - Sez. 1 – CC del 12 maggio 2026Numero re7gis tro generale 16483/2024Numero sezionale 2094/2026Numero di raccolta generale 16990/2026Data pubblicazione 30/05/2026conseguenza che è configurabile la fattispecie della cd.compensazione impropria e non, invece, la compensazione insenso stretto di cui agli artt. 1241 e ss. c.c. (disciplinata nellaprocedura fallimentare dall’art. 56 l.fall.), che presupponel’autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti creditidelle parti; - l’elisione automatica dei rispettivi crediti fino allareciproca concorrenza è, dunque, la conseguenza di un meroaccertamento contabile di dare e avere di poste attive e passiveche, per effetto del patto di compensazione, vengono annotatenel medesimo conto corrente; - l’esistenza del patto con cui èstato attribuito alla banca il diritto di incamerare le sommeriscosse all’esito della esecuzione del mandato all’incasso el’operatività dell’istituto della c.d. compensazione impropriaconsentono, in definitiva, alla banca di trattenersilegittimamente le somme riscosse dopo l’apertura delconcordato preventivo.3.5. Tali statuizioni, non suscettibili di sindacato inquesta sede quanto agli accertamenti in fatto che necostituiscono il fondamento, sono, sul piano giuridico, corrette.3.6. Questa Corte, infatti, ha già avuto modo diaffermare che: - in caso di anticipazione da parte della banca alcliente dell’importo relativo ad un credito (dallo stesso vantatonei confronti di un terzo), cui segua l’incasso diretto sulla basedi un mandato in rem propriam (come ha assunto la stessaricorrente), la facoltà di compensazione del debito della bancadi rimessione della somma ricevuta dal terzo con il propriocredito da anticipazione presuppone la conclusione (che la corted’appello ha, in fatto, accertato) di un previo “patto dicompensazione” fra le parti al momento della erogazione dellaanticipazione stessa, con facoltà per la banca di incamerare larelativa somma una volta che la stessa sia stata ricevuta amezzo di bonifico da parte del debitore (cfr. Cass. n. 8752 delRic. 2024 n. 16483 - Sez. 1 – CC del 12 maggio 2026Numero re8gis tro generale 16483/2024Numero sezionale 2094/2026Numero di raccolta generale 16990/2026Data pubblicazione 30/05/20262011); - in tal caso, difatti, la banca ha diritto a “compensare”il suo debito per il versamento al cliente delle somme riscossecon il proprio credito verso lo stesso cliente conseguente adoperazioni regolate nel medesimo conto corrente, a nulla, percontro, rilevando che tale credito sia anteriore alla ammissionedel correntista alla procedura concorsuale del concordatopreventivo ed il correlativo debito, invece, sia posteriore adessa; - in siffatta ipotesi, dunque, non può ritenersi operante ilprincipio della “cristallizzazione dei crediti”, con la conseguenzache né il correntista né gli organi concorsuali hanno diritto a chela banca (anziché porle in compensazione con il proprio credito)riversi in loro favore le somme riscosse (cfr. Cass. n. 7194 del1997; Cass. n. 2539 del 1998; Cass. n. 17999 del 2011; Cass.n. 8752 del 2011; Cass. n. 24046 del 2015; Cass. n. 825 del2015; Cass. n. 3336 del 2016; Cass. n. 10091 del 2019, inmotiv.; Cass. n. 15825 del 2024).3.7. È vero che bisogna distinguere l’ipotesi in cui, afronte dell’anticipazione degli importi delle fatture (o dellericevute o dei titoli di credito) presentati dal debitore, le partiabbiano concordato la cessione dei crediti da quest’ultimovantati nei confronti dei terzi, e l’ipotesi in cui sia stato, invece,previsto soltanto il conferimento di un mandato all’incasso infavore della banca.3.8. Nel primo caso, infatti, la banca acquistaimmediatamente la titolarità dei crediti, alla cui riscossioneprocede in proprio, sicché l’incameramento del relativo importonon costituisce il risultato di una compensazione ma laconseguenza dell’avvenuto trasferimento del diritto, verificatosifin dal compimento dell’operazione.3.9. Nel secondo caso, invece, non si verifica alcuntrasferimento e la banca procede alla riscossione per conto deldebitore (anche se nell’interesse proprio, svolgendo il mandatoRic. 2024 n. 16483 - Sez. 1 – CC del 12 maggio 2026Numero re9gis tro generale 16483/2024Numero sezionale 2094/2026Numero di raccolta generale 16990/2026Data pubblicazione 30/05/2026una funzione di garanzia), il cui diritto alla restituzione nonsorge al momento del conferimento del mandato ma soltantoall’atto della riscossione, con la conseguenza che, ovequest’ultima abbia avuto luogo dopo la presentazione delladomanda di ammissione al concordato preventivo, nonsussistono i presupposti per la compensazione (Cass. n. 6870del 1994; Cass. n. 15225 del 2007): a meno che (com’èaccaduto, appunto, nel caso in esame) le parti non abbianoprecedentemente stipulato un apposito patto in tal senso, chederoga al principio di cristallizzazione dei crediti,indipendentemente dal fatto che il credito della banca verso ilmandante ed il correlativo debito (a rimettere al cliente quantoriscosso) siano, rispettivamente, anteriore e posteriore rispettoall’ammissione di quest’ultimo alla procedura concorsuale (cfr.Cass. n. 8752 del 2011; Cass. n. 17999 del 2011; Cass. n. 3336del 2016; Cass. n. 15825 del 2024).3.10. Nel conto corrente bancario, infatti, ove ilcorrentista e la banca abbiano pattuito l’anticipazione su creditiper ricevute con clausola di compensazione, l’incasso da partedella banca, anche nell’interesse del cliente, del danaroincorporato nelle ricevute bancarie consegnatele costituisceadempimento di un’obbligazione già sorta e determina la solaesigibilità del relativo credito verso la banca da parte del cliente,con la conseguenza, che, in caso di apertura di una proceduraconcorsuale nei confronti di quest’ultimo, come il concordatopreventivo o il fallimento, tra le operazioni di anticipazione didanaro avvenute prima della dichiarazione di fallimento e lariscossione dei crediti portati dalle suddette ricevute bancarieavvenute in epoca successiva sussistono i presupposti richiestidall’art. 56 l.fall., per effetto della perdurante efficacia dellaclausola di compensazione fra i reciproci debiti restitutori,giacché il debito della banca è solo divenuto esigibile (da parteRic. 2024 n. 16483 - Sez. 1 – CC del 12 maggio 2026Numero registro generale 16483/20241Nu0m ero sezionale 2094/2026Numero di raccolta generale 16990/2026Data pubblicazione 30/05/2026del debitore o del curatore del relativo fallimento) dopo la stessadichiarazione di fallimento del correntista (cfr. Cass. n. 42008del 2021).3.11. In tale ipotesi, la deroga al principio dellacristallizzazione del credito dev’essere rinvenuta (come giàevidenziato da questa Corte nelle sentenze nn. 11523/2020 e11524/2020, rese all’esito dell’udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA])in due ordini di ragioni: - in primo luogo, l’ammissione ad unaprocedura concorsuale minore, come il concordato preventivo,non determina lo scioglimento del rapporto di conto correntebancario e di quelli di volta in volta in esso confluenti, cheproseguono nella loro sua interezza, con estensione quindi atutte le clausole pattizie che li regolano, ivi compresa quella conle quali le parti abbiano attribuito alla banca il diritto di“incamerare le somme riscosse”; - in secondo luogo, ilcollegamento negoziale e funzionale esistente tra il contratto dianticipazione ed il mandato all’incasso con patto dicompensazione (discendente dal rilievo che, attenendo il pattoalla regolamentazione delle modalità di satisfazione del creditodella banca, in sua carenza, l’operazione non sarebbe stata maiposta in essere, così rivelando la causa concreta di tuttal’operazione), induce a ritenere che i rispettivi debiti e creditidelle parti traggano origine da un unico, ancorché complesso,rapporto negoziale e che, di conseguenza, è configurabile lafattispecie della c.d. compensazione impropria (e non, quindi, lacompensazione in senso stretto di cui agli artt. 1241 ss. c.c.,disciplinata nella procedura fallimentare dall’art. 56 l.fall, chepresuppone l’autonomia dei rapporti cui si riferiscono icontrapposti crediti delle parti).3.12. Nella compensazione impropria, infatti, lavalutazione delle reciproche pretese delle parti comportasoltanto un semplice accertamento contabile di dare ed avere,Ric. 2024 n. 16483 - Sez. 1 – CC del 12 maggio 2026Numero 1reg1is tro generale 16483/2024Numero sezionale 2094/2026Numero di raccolta generale 16990/2026Data pubblicazione 30/05/2026con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciprocaconcorrenza, ed a ciò il giudice può procedere senza incontrareostacolo nelle limitazioni vigenti per la compensazione in sensotecnico giuridico (cfr. Cass. n. 30220 del 2019; Cass. n. 4825del 2019; Cass. n. 26365 del 2024).3.13. Ne consegue che, ove i rispettivi debiti e crediti delleparti derivino ad un unico rapporto negoziale (come accade nelcaso della linea di credito c.d. autoliquidante, in cui la fonte dirimborso dell’erogazione finanziaria della banca èpredeterminata, ed è stata pattuita sin dall’inizio dalle parti lacanalizzazione del pagamento del terzo a favore dell’istituto dicredito), non trova applicazione l’art. 56 l.fall., il quale (come lenorme sulla compensazione disciplinata dal codice civile)delle parti vengono a coesistenza.3.14. L’elisione automatica dei rispettivi crediti fino allareciproca concorrenza è, in tal caso, la conseguenza di un meroaccertamento contabile di dare e avere di poste attive e passiveche, per effetto del patto di compensazione, vengono annotatenel medesimo conto corrente.3.15. Il collegamento funzionale tra il contratto dianticipazione ed il mandato all’incasso con patto dicompensazione previsto all’interno del contratto di contocorrente, comporta, in definitiva, che, in tale ipotesi, i rispettividebiti e crediti delle parti traggono origine da un unico rapportonegoziale, con la conseguenza che trova applicazione non lacompensazione in senso stretto prevista dagli artt. 1241 c.c. e56 l.fall. (la quale presuppone l’autonomia dei rapporti cui siriferiscono i contrapposti crediti delle parti, attribuendorilevanza al momento in cui i reciproci debiti e crediti delle partivengono a coesistenza: cfr. Cass. 28232 del 2023; Cass. n.11524 del 2020) ma la cd. “compensazione impropria”,Ric. 2024 n. 16483 - Sez. 1 – CC del 12 maggio 2026Numero 1reg2is tro generale 16483/2024Numero sezionale 2094/2026Numero di raccolta generale 16990/2026Data pubblicazione 30/05/2026ancorata al mero accertamento contabile di dare e avere, conelisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciprocaconcorrenza, che il giudice può, d’altra parte, svolgere senzanecessità di eccezione di parte o di domanda riconvenzionale(Cass. n. 27219 del 2025; Cass. n. 28232 del 2023).3.16. Viceversa, nel caso in cui il mandato all’incasso dellabanca fosse espletato in difetto del patto di compensazionestipulato a monte, verrebbe meno, evidentemente, ilcollegamento negoziale sopra evidenziato e la conseguenteunicità del rapporto negoziale, con la conseguente applicabilitàdelle norme sulla compensazione in senso stretto e, in materiafallimentare, dell’art. 56 l.fall., che non consente lacompensazione tra i crediti reciproci se non entrambipreesistenti all’apertura della procedura di concordatopreventivo (vedi sul punto la fattispecie esaminata da Cass. n.22277 del 2017).3.17. Dev’essere, in definitiva, il principio per cui, in casodi linee di credito c.d. “autoliquidanti” nel concordatopreventivo, sussistendo un collegamento negoziale e funzionaletra il contratto di anticipazione ed il mandato all’incasso conpatto di compensazione, i rispettivi debiti e crediti delle partitraggono origine da un unico rapporto negoziale, conconseguente applicabilità della c.d. “compensazione impropria”(ancorata al mero accertamento contabile di dare e avere, conelisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciprocaconcorrenza) inapplicabilità, per converso, della compensazionein senso stretto di cui all’art. 1241 c.c. e, dunque, dell’art. 56l.fall., che al pari di essa presuppone l’autonomia dei rapporticui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti, attribuendorilevanza al momento in cui i reciproci debiti e crediti delle partivengono a coesistenza (Cass. n. 28232 del 2023).Ric. 2024 n. 16483 - Sez. 1 – CC del 12 maggio 2026Numero 1reg3is tro generale 16483/2024Numero sezionale 2094/2026Numero di raccolta generale 16990/2026Data pubblicazione 30/05/20263.18. Nel caso in esame, l’esistenza del patto con cui èstato attribuito alla banca il diritto di incamerare le sommeriscosse all’esito della esecuzione del mandato all’incasso e,dunque, l’operatività della c.d. compensazione impropria,consentono alla banca, come ha correttamente affermato lacorte d’appello, di trattenersi legittimamente le somme riscossedopo l’apertura del concordato preventivo.3.19. Con il terzo motivo, la ricorrente, lamentando laviolazione e la falsa applicazione degli art. 91 e 92 c.p.c., inrelazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenzaimpugnata nella parte in cui la corte d’appello l’ha condannataal rimborso delle spese dell’intero giudizio, senza, tuttavia,considerare che, a norma dell’art. 92 c.p.c., ove, come èaccaduto nel caso di specie, vi sia stato un mutamento dellagiurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice puòcompensare, parzialmente o integralmente, le spese del giudiziotra le parti.3.20. Il motivo è inammissibile. In temadi spese processuali, infatti, il sindacato della Corte dicassazione, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., è limitato adaccertare che non risulti violato il principio secondo il quale lestesse non possono essere poste a carico della parte totalmentevittoriosa per cui, al di fuori (come nel caso in esame) di questaipotesi, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito lavalutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte,sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca sia in quella diconcorso di altri giusti motivi (Cass. n. 8421 del 2017; Cass. n.24502 del 2017).4. Il ricorso, per l’inammissibilità di tutti i suoi motivi, è a suavolta inammissibile: e come tale dev’essere dichiarato.5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sonoliquidate in dispositivo.Ric. 2024 n. 16483 - Sez. 1 – CC del 12 maggio 2026Numero registro generale 16483/20241Nu4m ero sezionale 2094/2026Numero di raccolta generale 16990/2026Data pubblicazione 30/05/20266. La Corte dà atto che sussistono i presupposti per ilversamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13,comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdottodall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, di un ulterioreimporto a titolo di contributo unificato, in misura pari a quellodovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. P.Q.MLa Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso;condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente lespese del giudizio, che liquida in €. 12.200,00, di cui €. 200,00per esborsi, oltre accessori di legge e spese generali nella misuradel 15%; dà atto che sussistono i presupposti per il versamento,da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma17, della l. n. 228/2012, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso,a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della PrimaSezione Civile, il 12 maggio 2026.Il PresidenteRic. 2024 n. 16483 - Sez. 1 – CC del 12 maggio 2026
Sentenza Cassazione n. 16990/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris