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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31813/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensori di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Venezia il 24 giugno 2021, in parziale riforma della decisione con la quale il Tribunale di Padova il 18 giugno 2019 ha riconosciuto l'imputato responsabile del reato di cui all'art. 186, commi 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, condannandolo alla pena di giustizia, ha rideterminato, riducendola, la pena.

Il ricorrente si affida a due motivi di ricorso, con i quali deduce violazione di legge in relazione all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato e carenza di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, da determinare in maniera più mite.

Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto costruito in fatto e palesemente articolato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838).

Al riguardo, la Corte di appello ha già spiegato con motivazione sufficiente, non illogica e non incongrua, gli elementi che hanno indotto al rigetto del gravame (pagine 2-4 della sentenza impugnata): l'imputato era l'unico soggetto nelle vicinanze del luogo dell'incidente nonché proprietario del veicolo incidentato; non è stata fornita alcuna ricostruzione alternativa dei fatti; la pericolosità della condotta, caratterizzata da un significativo grado di alterazione riscontrato„ giustifica l'entità della pena.

Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/06/2021 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione [OSCURATO:PERSONA] ricorre, tramite Difensori di fiducia, per la cassazione della sentenza con cui la Corte di appello di Venezia il 24 giugno 2021, in parziale riforma della decisione con la quale il Tribunale di Padova il 18 giugno 2019 ha riconosciuto l'imputato responsabile del reato di cui all'art. 186, commi 2, lett. c), 2-bis e 2-sexies, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, condannandolo alla pena di giustizia, ha rideterminato, riducendola, la pena. Il ricorrente si affida a due motivi di ricorso, con i quali deduce violazione di legge in relazione all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato e carenza di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, da determinare in maniera più mite. Il ricorso è manifestamente infondato, in quanto costruito in fatto e palesemente articolato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di motivi già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi pertanto gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). Al riguardo, la Corte di appello ha già spiegato con motivazione sufficiente, non illogica e non incongrua, gli elementi che hanno indotto al rigetto del gravame (pagine 2-4 della sentenza impugnata): l'imputato era l'unico soggetto nelle vicinanze del luogo dell'incidente nonché proprietario del veicolo incidentato; non è stata fornita alcuna ricostruzione alternativa dei fatti; la pericolosità della condotta, caratterizzata da un significativo grado di alterazione riscontrato„ giustifica l'entità della pena. Essendo, dunque, il ricorso inammissibile e non ravvisandosi, ex art. 616 cod. proc. pen., assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Costituz., sent. n. 186 del 13 giugno 2000), alla condanna al pagamento delle spese consegue anche quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, che si stima conforme a diritto ed equa, in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci
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